Dl 179-2012 Crescita 2.0: il testo in Gazzetta ufficiale

Crescita 2.0 - foto di Kaptain KoboldPubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge 179 del 18 ottobre 2012 - noto come dl Crescita 2.0 -, contenente misure per favorire la crescita, lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali. Il testo mira ad attuare politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e a promuovere l'alfabetizzazione informatica, ma anche a dare impulso alla ricerca e alle innovazioni tecnologiche, considerati fattori essenziali di progresso economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese.

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012 , n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) 
Sezione I

Agenda e identita' digitale
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
ulteriori misure per favorire la crescita, lo sviluppo  dell'economia
e della cultura digitali, attuare politiche di incentivo alla domanda
di servizi  digitali  e  promuovere  l'alfabetizzazione  informatica,
nonche'  per  dare  impulso   alla   ricerca   e   alle   innovazioni
tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di
arricchimento economico, culturale  e  civile  e,  nel  contempo,  di
rilancio della competitivita' delle imprese; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 ottobre 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dello  sviluppo  economico  e  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,   di   concerto   con    i    Ministri    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per la pubblica  amministrazione  e
la semplificazione, della salute, dell'economia e delle finanze,  per
la coesione territoriale e della giustizia; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Attuazione  dell'Agenda  digitale  italiana  e   documento   digitale
                unificato e finanziamento dell'ISTAT 
 
  1. Lo Stato promuove lo  sviluppo  dell'economia  e  della  cultura
digitali, definisce politiche di incentivo alla  domanda  di  servizi
digitali  e  favorisce  l'alfabetizzazione  informatica,  nonche'  la
ricerca e l'innovazione tecnologiche,  quali  fattori  essenziali  di
progresso e opportunita'  di  arricchimento  economico,  culturale  e
civile. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del decreto e successivamente entro il  30  giugno  di
ogni anno il Governo, anche  avvalendosi  dell'Agenzia  per  l'Italia
digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  presenta  alle
Commissioni parlamentari competenti una relazione  che  evidenzia  lo
stato di attuazione dell'articolo 47  del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35. 
  2. All'articolo  10  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: «i Ministri dell'economia e delle finanze
e» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'economia e delle
finanze, con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, il Ministro delegato all'innovazione  tecnologica  e
con il Ministro»; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'interno e  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con  il  Ministro  della  salute,  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia
per  l'Italia   digitale,   e'   disposto   anche   progressivamente,
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione  vigente,  l'ampliamento  delle  possibili
utilizzazioni della carta d'identita' elettronica anche in  relazione
all'unificazione  sul  medesimo  supporto  della  carta   d'identita'
elettronica con la tessera sanitaria,  alle  modifiche  ai  parametri
della  carta  d'identita'  elettronica  e  della  tessera   sanitaria
necessarie per l'unificazione delle  stesse  sul  medesimo  supporto,
nonche'  al  rilascio  gratuito  del  documento  unificato,  mediante
utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio,  di  tutte  le
risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera  sanitaria.
Le modalita' tecniche di produzione,  distribuzione  e  gestione  del
documento unificato, nel rispetto di quanto  stabilito  al  comma  1,
sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
delegato per l'innovazione tecnologica e,  limitatamente  ai  profili
sanitari, con il Ministro della salute.»; 
    c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito  del  documento
unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse  gia'  previste
dallo stesso comma 3, e' autorizzata la spesa di 60 milioni  di  euro
per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.». 
  3. Per lo svolgimento delle attivita'  istituzionali  dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), con particolare riferimento a quelle
derivanti  dall'attuazione  degli  obblighi  comunitari  in   materia
statistica, e' autorizzata la spesa di 18 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2013. 
  4. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di  22  milioni  di  euro  per
l'anno 2013. 

        
      
Sezione I

Agenda e identita' digitale
                               Art. 2 
 
 
           Anagrafe nazionale della popolazione residente 
 
  1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). -
1. E' istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale
della popolazione residente (ANPR), quale base di dati  di  interesse
nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  60,  che  subentra   all'Indice
nazionale delle anagrafi  (INA),  istituito  ai  sensi  del  comma  5
dell'articolo 1 della  legge  24  dicembre  1954,  n.  1228,  recante
"Ordinamento  delle   anagrafi   della   popolazione   residente"   e
all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero  (AIRE),
istituita ai sensi della legge  27  ottobre  1988,  n.  470,  recante
"Anagrafe e censimento degli italiani all'estero". 
  2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di  cui  all'articolo
54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,
l'ANPR subentra altresi' alle anagrafi della popolazione residente  e
dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il
decreto di cui al comma 6  e'  definito  un  piano  per  il  graduale
subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare  entro  il  31
dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto  piano,  l'ANPR
acquisisce automaticamente in via telematica i dati  contenuti  nelle
anagrafi tenute dai comuni per i quali  non  e'  ancora  avvenuto  il
subentro.  L'ANPR  e'  organizzata  secondo  modalita'  funzionali  e
operative che garantiscono la univocita' dei dati stessi. 
  3. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli  organismi
che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR  e
consente esclusivamente ai comuni la certificazione di tali dati  nel
rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  33  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1989,  n.  223,  anche  in
modalita' telematica. 
  4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le  modalita'
di  integrazione  nell'ANPR  dei  dati  dei   cittadini   attualmente
registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni. 
  5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata  di  dati
dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  2,
comma 2, del presente Codice si avvalgono  esclusivamente  dell'ANPR,
che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari. 
  6. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato
all'innovazione   tecnologica,   di   concerto   con   il    Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza  Stato  -
citta', di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, per gli aspetti d'interesse dei  comuni,  sentita  l'ISTAT  e
acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali,
sono  stabiliti  i  tempi  e  le  modalita'   di   attuazione   delle
disposizioni del presente articolo, anche con riferimento: 
  a) alle garanzie  e  alle  misure  di  sicurezza  da  adottare  nel
trattamento  dei  dati  personali,  alle  modalita'  e  ai  tempi  di
conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche
amministrazioni per le proprie  finalita'  istituzionali  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 58; 
  b) ai criteri per l'interoperabilita' dell'ANPR con le altre banche
dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le  regole  tecniche
del sistema pubblico  di  connettivita'  di  cui  al  capo  VIII  del
presente decreto; 
  c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR,  tra
i quali il servizio di invio telematico delle  attestazioni  e  delle
dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,
compatibile con il sistema di trasmissione  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute in data  26  febbraio  2010,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.». 
  2. Alla lettera b) del comma 3-bis  dell'articolo  60  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: «indice  nazionale  delle
anagrafi;» sono sostituite dalle seguenti: «anagrafe nazionale  della
popolazione residente;». 
  3. Per accelerare  il  processo  di  automazione  amministrativa  e
migliorare  i  servizi  per  i   cittadini,   l'attestazione   e   la
dichiarazione di nascita e il certificato di cui all'articolo 74  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono
inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo  o
altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via  telematica,
utilizzando il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro
della  salute  del  26  febbraio  2010.  Con  decreto  del   Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione   e   la   semplificazione,   sentiti   il   Ministro
dell'economia e  delle  finanze  e  il  Ministro  della  salute  sono
definite le modalita' tecniche per l'attuazione del presente comma. 
  4. In via di prima  applicazione  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 62, comma 6,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come  sostituito  dal  comma  1,  e'
adottato entro 60  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, con regolamento adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.
400,  e  successive   modificazioni,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione, sono apportate al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio  1989,  n.  223,  le  modifiche
necessarie per adeguarne la disciplina alle  disposizioni  introdotte
con il comma 1 del presente articolo. 
  6. Dopo l'articolo  32,  comma  5,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei  comuni  facenti
parte dell'Unione possono delegare le  funzioni  di  ufficiale  dello
stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione  stessa,  o
dei  singoli  comuni  associati,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  3  novembre  2000,  n.  396,   recante
regolamento per la revisione e  la  semplificazione  dell'ordinamento
dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15
maggio 1997, n. 127.». 
  7. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata una  spesa
di 15 milioni di euro per l'anno 2013  e  di  3  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2014. 

        
      
Sezione I

Agenda e identita' digitale
                               Art. 3 
 
Censimento continuo della popolazione e delle abitazioni  e  Archivio
  nazionale delle strade e dei numeri civici 
  1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentiti l'ISTAT e la Conferenza unificata di cui al di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,
sono  stabiliti  i  tempi  di  realizzazione  del  censimento   della
popolazione e delle abitazioni  di  cui  all'articolo  15,  comma  1,
lettera b),  del  decreto  legislativo  6  settembre  1989,  n.  322,
effettuato  dall'ISTAT  con  cadenza  annuale,  nel  rispetto   delle
raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei. 
  2. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  altresi'  stabiliti  i
contenuti dell'Archivio nazionale delle strade e  dei  numeri  civici
(ANSC),  realizzato  ed  aggiornato  dall'ISTAT  e  dall'Agenzia  del
territorio,  gli  obblighi  e  le  modalita'  di  conferimento  degli
indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli  comuni  ai  sensi
del regolamento anagrafico della popolazione residente, le  modalita'
di accesso all'ANSC da parte  dei  soggetti  autorizzati,  nonche'  i
criteri per l'interoperabilita' dell'ANSC con le altre banche dati di
rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle  regole  tecniche
del sistema pubblico di connettivita' di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. 
  3.  Agli  oneri  derivanti  dalla  realizzazione  delle   attivita'
preparatorie  all'introduzione  del  censimento   continuo   mediante
indagini statistiche a cadenza annuale, nonche'  delle  attivita'  di
cui al comma 2 si provvede nei limiti  dei  complessivi  stanziamenti
gia' autorizzati dall'articolo 50 del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122. Per fare fronte alle esigenze connesse alla realizzazione  delle
attivita' di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui  al
comma 4 dell'articolo 50 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
prorogato al 31 dicembre 2015. 
  4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza  con
le raccomandazioni internazionali e i  regolamenti  comunitari  e  di
aumentare l'efficienza e la qualita' dei servizi informativi resi  al
sistema  economico  e  sociale  del  Paese  dal  Sistema   statistico
nazionale (SISTAN), su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita  la  Conferenza
unificata Stato-regioni e autonomie locali e sentito il  Garante  per
la protezione dei dati personali,  il  Governo  emana  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto un regolamento ai sensi dell'articolo 17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n.  400  per  la  revisione  del  decreto
legislativo n. 322 del 1989 e il  complessivo  riordino  del  Sistema
Statistico Nazionale, nel rispetto dei seguenti  principi  e  criteri
direttivi: 
  a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli  enti
e degli uffici di statistica del SISTAN; 
  b)  migliorare  gli  assetti  organizzativi  dell'ISTAT  anche  con
riferimento all'articolo 5, comma 1,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, e rafforzarne i
compiti  di  indirizzo  e  coordinamento   tecnico-metodologico,   di
definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di  dati
amministrativi e statistici, nonche' di regolamentazione del SISTAN; 
  c) favorire l'armonizzazione del funzionamento  del  SISTAN  con  i
principi europei in materia di organizzazione e di  produzione  delle
statistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da  parte  del  Sistema
delle piu' avanzate metodologie  statistiche  e  delle  piu'  moderne
tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 
  d) semplificare e  razionalizzare  la  procedura  di  adozione  del
Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di  obbligo
a fornire i dati statistici; 
  e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare  i
sistemi di vigilanza e controllo sulla qualita' dei dati prodotti dal
Sistema e da altri soggetti pubblici e privati; 
  f)  adeguare  alla  normativa  europea   e   alle   raccomandazioni
internazionali  la  disciplina  in  materia  di  tutela  del  segreto
statistico, di protezione dei dati personali oggetto  di  trattamento
per finalita' statistiche, nonche' di  trattamento  ed  utilizzo  dei
dati amministrativi a fini statistici. 
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6. Dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto l'articolo 12 del decreto  legislativo  6  settembre
1989, n. 322, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 12. - 1. E' istituita la Commissione per  la  garanzia  della
qualita' dell'informazione statistica avente il compito di: 
  a) vigilare sull'imparzialita', sulla completezza e sulla  qualita'
dell'informazione statistica, nonche' sulla  sua  conformita'  con  i
regolamenti,  le  direttive  e  le  raccomandazioni  degli  organismi
internazionali  e  comunitari,  prodotta   dal   Sistema   statistico
nazionale; 
  b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia
di segreto statistico e di protezione dei dati personali,  garantendo
al Presidente dell'Istat e al Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali la piu' ampia collaborazione, ove richiesta; 
  c)  esprimere  un  parere  sul   Programma   statistico   nazionale
predisposto ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.  322
del 1989; 
  d) redigere un rapporto annuale, che si allega  alla  relazione  di
cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 322 del 1989. 
  2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui  al  comma  1,
puo' formulare osservazioni e rilievi al  Presidente  dell'ISTAT,  il
quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta  giorni
dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui all'articolo  17  del
decreto legislativo n. 322 del 1989; qualora i chiarimenti non  siano
ritenuti esaustivi, la Commissione ne  riferisce  al  Presidente  del
Consiglio dei Ministri. 
  3. La Commissione e'  sentita  ai  fini  della  sottoscrizione  dei
codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei
dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale. 
  4. La Commissione  e'  composta  da  cinque  membri,  nominati  con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del  Presidente
del Consiglio dei  Ministri  e  scelti  tra  professori  ordinari  in
materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti
di statistica o di ricerca statistica non facenti parte  del  Sistema
statistico  nazionale,  ovvero  tra  alti   dirigenti   di   enti   e
amministrazioni pubbliche, che  godano  di  particolare  prestigio  e
competenza nelle discipline e nei campi  collegati  alla  produzione,
diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che  non  siano
preposti a uffici facenti parte  del  Sistema  statistico  nazionale.
Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione  europea
in possesso  dei  medesimi  requisiti.  I  membri  della  Commissione
restano in carica per cinque anni e non possono essere  riconfermati.
Il Presidente e' eletto dagli stessi membri. 
  5. La Commissione si riunisce almeno  due  volte  all'anno  e  alle
riunioni partecipa il  Presidente  dell'ISTAT.  Il  Presidente  della
Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui  all'articolo
17. 
  6. Alle  funzioni  di  segreteria  della  Commissione  provvede  il
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che
istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria. 
  7. La partecipazione alla Commissione e' gratuita e  gli  eventuali
rimborsi spese  del  Presidente  e  dei  componenti  derivanti  dalle
riunioni di  cui  al  comma  5  sono  posti  a  carico  del  bilancio
dell'ISTAT.». 

        
      
Sezione I

Agenda e identita' digitale
                               Art. 4 
 
 
                  Domicilio digitale del cittadino 
 
  1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). -  1.  Al  fine  di
facilitare  la  comunicazione   tra   pubbliche   amministrazioni   e
cittadini, e' facolta'  di  ogni  cittadino  indicare  alla  pubblica
amministrazione, secondo  le  modalita'  stabilite  al  comma  3,  un
proprio  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,  quale   suo
domicilio digitale. 
  2.  L'indirizzo  di  cui  al  comma  1  e'  inserito  nell'Anagrafe
nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte
le pubbliche amministrazioni e ai gestori  o  esercenti  di  pubblici
servizi. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  il
Ministro delegato per l'innovazione  tecnologica,  sentita  l'Agenzia
per l'Italia digitale, sono definite le modalita'  di  comunicazione,
variazione e cancellazione del proprio domicilio  digitale  da  parte
del cittadino, nonche' le modalita'  di  consultazione  dell'ANPR  da
parte dei gestori  o  esercenti  di  pubblici  servizi  ai  fini  del
reperimento del domicilio digitale dei propri utenti. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista
dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione  o  di
pubblicazione in via telematica, le  amministrazioni  pubbliche  e  i
gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con  il  cittadino
esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato,
anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge  7  agosto  1990,  n.
241, senza oneri di spedizione a suo  carico.  Ogni  altra  forma  di
comunicazione  non  puo'  produrre  effetti  pregiudizievoli  per  il
destinatario. 
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.». 

        
      
Sezione I

Agenda e identita' digitale
                               Art. 5 
 
 
          Posta elettronica certificata - indice nazionale 
         degli indirizzi delle imprese e dei professionisti 
 
  1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio  2009,  n.  2,   come   modificato   dall'articolo   37   del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' esteso alle imprese  individuali
che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo  delle  imprese
artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 
  2. Le  imprese  individuali  attive  e  non  soggette  a  procedura
concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del  registro
delle imprese competente, il proprio indirizzo di  posta  elettronica
certificata entro il 31 dicembre 2013. L'ufficio del  registro  delle
imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte  di  un'impresa
individuale che  non  ha  iscritto  il  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica certificata, in  luogo  dell'irrogazione  della  sanzione
prevista dall'articolo 2630 del codice civile,  sospende  la  domanda
per tre mesi, in attesa che essa sia  integrata  con  l'indirizzo  di
posta elettronica certificata. 
  3. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo  l'articolo  6,
e' inserito il seguente: 
  «Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle  imprese  e
dei professionisti). - 1. Al fine di  favorire  la  presentazione  di
istanze, dichiarazioni e dati, nonche' lo scambio di  informazioni  e
documenti  tra  la  pubblica  amministrazione  e  le  imprese   e   i
professionisti in modalita' telematica, e' istituito, entro sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
il pubblico elenco denominato Indice  nazionale  degli  indirizzi  di
posta  elettronica  certificata  (INI-PEC)  delle   imprese   e   dei
professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. 
  2. L'Indice nazionale di cui al comma 1  e'  realizzato  a  partire
dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso  il  registro  delle
imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  3.   L'accesso   all'INI-PEC   e'   consentito    alle    pubbliche
amministrazioni, nonche' ai professionisti e  alle  imprese  in  esso
presenti. 
  4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento
dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, si avvale  per  la
realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale  di  cui  al
comma 1  delle  strutture  informatiche  delle  Camere  di  commercio
deputate alla gestione  del  registro  imprese  e  ne  definisce  con
proprio regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore  del  presente  decreto,  le  modalita'  di  accesso  e  di
aggiornamento. 
  5. Nel regolamento di  cui  al  comma  4  sono  anche  definite  le
modalita' e le forme con cui gli ordini  e  i  collegi  professionali
comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi
PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono  previsti
gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere  di  commercio
per il tramite  delle  proprie  strutture  informatiche  al  fine  di
ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi. 
  6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.». 

        
      
Sezione II

Amministrazione digitale e dati di tipo aperto
                               Art. 6 
 
Trasmissione  di  documenti  per  via  telematica,  contratti   della
  pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili 
  1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 47, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1,  ferma
restando l'eventuale responsabilita'  per  danno  erariale,  comporta
responsabilita' dirigenziale e responsabilita' disciplinare.»; 
    b)  all'articolo  65,  dopo  il  comma  1-bis),  e'  inserito  il
seguente: 
  «1-ter. Il mancato avvio del procedimento  da  parte  del  titolare
dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione  inviate
ai sensi e con le modalita' di cui al  comma  1,  lettere  a),  c)  e
c-bis),  comporta  responsabilita'  dirigenziale  e   responsabilita'
disciplinare dello stesso.»; 
  c)  all'articolo  65,  comma  1,  le  parole:   «le   dichiarazioni
presentate alle pubbliche amministrazioni per  via  telematica»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «le  dichiarazioni  presentate  per  via
telematica alle pubbliche amministrazioni e ai  gestori  dei  servizi
pubblici»; 
  d)  all'articolo  54,  comma  2-ter,  dopo  le  parole:  «pubbliche
amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e i gestori  di  servizi
pubblici». 
  2. All'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma
2, e' aggiunto in fine il seguente: 
  «2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma
1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  pena  la  nullita'  degli
stessi.». 
  3. All'articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  il
comma 13 e' sostituito dal seguente: 
  «13. Il contratto e'  stipulato,  a  pena  di  nullita',  con  atto
pubblico  notarile  informatico,  ovvero,  in  modalita'  elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante,  in  forma
pubblica    amministrativa    a    cura    dell'Ufficiale     rogante
dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.». 
  4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare  data  dal
1° gennaio 2013. 
  5. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68-bis della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione  degli
atti di cui agli articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge  n.
89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura predisposta  e
gestita dal  Consiglio  nazionale  del  notariato  nel  rispetto  dei
principi di cui all'articolo 62-bis della medesima legge  n.  89  del
1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,
in conformita' alle disposizioni degli articoli  40  e  seguenti  del
medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni
di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del  1913  e  del
trasferimento agli archivi notarili degli atti  formati  su  supporto
informatico, nonche' per la loro conservazione dopo la cessazione del
notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro  distretto,  la
struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli
archivi notarili apposite credenziali di accesso.  Con  provvedimento
del Direttore generale degli archivi notarili viene  disciplinato  il
trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture
dell'Amministrazione degli archivi notarili. 
  6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede  con
le  risorse  finanziarie,   umane   e   strumentali   disponibili   a
legislazione vigente. 

        
      
Sezione II

Amministrazione digitale e dati di tipo aperto
                               Art. 7 
 
 
            Trasmissione telematica delle certificazioni 
                  di malattia nel settore pubblico 
 
  1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per  malattia
dei dipendenti del  settore  pubblico  non  soggetti  al  regime  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  per  il  rilascio  e  la
trasmissione  delle  certificazioni  di  malattia,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 55-septies del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente. 
  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  non  si  applicano  per  le
certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  3. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
tutela e di sostegno della maternita'  e  della  paternita'  a  norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, di cui  al  decreto
legislativo 26  marzo  2001,  n.  151,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 3 dell'articolo 47 e' sostituito dai seguenti: 
  «3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire
dei congedi di cui ai commi 1 e  2  e'  inviata  per  via  telematica
direttamente dal medico curante del Servizio  sanitario  nazionale  o
con  esso  convenzionato  all'Istituto  nazionale  della   previdenza
sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle  certificazioni
di malattia di cui al decreto del Ministro della salute  in  data  26
febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2010, secondo le modalita' stabilite con decreto di cui al successivo
comma 3-bis, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con
le medesime modalita', al datore di lavoro interessato. 
  3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da
adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro  delegato
per l'innovazione tecnologica e  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per
protezione dei dati personali, sono  adottate,  in  conformita'  alle
regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  le  disposizioni
necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3.»; 
    b) il comma 1 dell'articolo 51 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, il
lavoratore  comunica   direttamente   al   medico,   all'atto   della
compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'articolo  47,  le
generalita' del genitore che usufruira' del congedo medesimo.». 

        
      
Sezione II

Amministrazione digitale e dati di tipo aperto
                               Art. 8 
 
 
          Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto 
 
  1. Al fine di incentivare l'uso  degli  strumenti  elettronici  per
migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto  pubblico
locale,  riducendone  i  costi  connessi,  le  aziende  di  trasporto
pubblico locale promuovono l'adozione di  sistemi  di  bigliettazione
elettronica interoperabili a livello nazionale. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e
del Ministro  delegato  per  l'innovazione  tecnologica,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta  giorni  dal  presente
decreto, sono adottate, in coerenza  con  il  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82, le regole tecniche necessarie al fine  di  attuare
quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto  delle
soluzioni esistenti. 
  3. Le aziende di trasporto di cui al comma 1 e  le  amministrazioni
interessate nel rispetto della normativa comunitaria, anche in deroga
alle normative nazionali  di  settore,  consentono  l'utilizzo  della
bigliettazione  elettronica  attraverso  strumenti  di  pagamento  in
mobilita', anche tramite qualsiasi dispositivo di  telecomunicazione.
Il titolo digitale del biglietto e'  consegnato  sul  dispositivo  di
comunicazione. 
  4.  Ai  fini  del  recepimento  della  direttiva   2010/40/Ue   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  7  luglio  2010,  recante
«Quadro  generale  per  la  diffusione  dei  sistemi   di   trasporto
intelligenti  (ITS)  nel  settore  del  trasporto  stradale  e  nelle
interfacce con altri modi di trasporto», e considerata la  necessita'
di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati  dalla  direttiva
medesima, ai sensi del presente articolo, sono stabiliti  i  seguenti
settori  di  intervento  costituenti  obiettivi  prioritari  per   la
diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di
trasporto intelligenti sul territorio nazionale: 
  a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico  e  alla
mobilita'; 
  b) continuita' dei servizi ITS  di  gestione  del  traffico  e  del
trasporto merci; 
  c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e  la  sicurezza  del
trasporto; 
  d)  collegamento  telematico  tra  veicoli  e   infrastruttura   di
trasporto. 
  5. Nell'ambito dei settori di intervento  di  cui  al  comma  4,  i
sistemi  di  trasporto  intelligenti  garantiscono   sul   territorio
nazionale: 
  a) la predisposizione di servizi di  informazione  sulla  mobilita'
multimodale; 
  b) la predisposizione di servizi di informazione  sul  traffico  in
tempo reale; 
  c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti,
ove  possibile,  di  informazioni  minime  universali  sul   traffico
connesse alla sicurezza stradale; 
  d) la predisposizione armonizzata di  un  servizio  elettronico  di
chiamata di emergenza (eCall) interoperabile; 
  e)  la  predisposizione  di  servizi  d'informazione  per  aree  di
parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali; 
  f) la predisposizione  di  servizi  di  prenotazione  per  aree  di
parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali. 
  6. Il trattamento dei dati personali nel quadro  del  funzionamento
delle applicazioni e dei  servizi  ITS  avviene  nel  rispetto  della
normativa comunitaria e nazionale di settore, incoraggiando,  se  del
caso ed al fine di garantire la tutela della vita privata, l'utilizzo
di dati anonimi e trattando i dati personali soltanto nella misura in
cui tale  trattamento  sia  necessario  per  il  funzionamento  delle
applicazioni e dei servizi ITS. 
  7.  Le  questioni  relative  alla  responsabilita',  riguardo  alla
diffusione ed all'utilizzo delle applicazioni e  dei  servizi  ITS  ,
figuranti nelle specifiche  comunitarie  adottate  sono  trattate  in
conformita' a quanto previsto dal diritto  comunitario,  inclusa,  in
particolare,  la  direttiva  85/374/CEE  nonche'  alla   legislazione
nazionale di riferimento. 
  8. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di  aree  di
sosta e di servizio e di nodi intermodali  sul  territorio  nazionale
devono   essere   in   possesso   di   una   banca   dati    relativa
all'infrastruttura e al servizio di  propria  competenza,  da  tenere
costantemente aggiornata. 
  9. In attuazione dei commi da 4 a  8,  al  fine  di  assicurare  la
massima  diffusione  di  sistemi  di   trasporto   intelligenti   sul
territorio     nazionale,     assicurandone     l'efficienza,      la
razionalizzazione e l'economicita'  di  impiego  e  in  funzione  del
quadro normativo comunitario di riferimento, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti  per
la diffusione, la progettazione,  la  realizzazione  degli  ITS,  per
assicurare  disponibilita'  di  informazioni  gratuite  di   base   e
l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali  e  dei  dati  di
traffico, nonche' le azioni per favorirne lo sviluppo sul  territorio
nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e
le attivita' in essere a livello nazionale e comunitario. 
  10.  Ai  fini  dell'attuazione  della  direttiva   2010/65/UE   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  20  ottobre  2010,  relativa
alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o  in  partenza
da porti degli Stati membri e  che  abroga  la  direttiva  2002/6/CE,
considerata  la  necessita'  di  ottemperare   tempestivamente   agli
obblighi recati dalla direttiva medesima, allo scopo di  semplificare
le procedure amministrative  applicate  ai  trasporti  marittimi  con
l'inoltro  in   formato   elettronico   delle   informazioni   e   la
razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni  da  rendersi  dalle
navi, in arrivo o in  partenza  dai  porti  nazionali,  che  svolgono
traffico  di  cabotaggio  o  internazionale  nell'ambito  dell'Unione
europea ovvero provengono o sono dirette in porti situati al di fuori
dell'UE, le procedure amministrative  correlate  all'arrivo  ed  alla
partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti sistemi: 
  a) SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo scambio  di  dati
marittimi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-bis, del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni; 
  b) PMIS, Port management Information  System:  sistema  informativo
per la  gestione  amministrativa  delle  attivita'  portuali  di  cui
all'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e
successive modificazioni. 
  11. L'articolo 179 del Codice della navigazione e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art.  179  (Nota  di  informazioni  all'autorita'  marittima).   -
All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il  comandante
della nave o il  raccomandatario  marittimo  o  altro  funzionario  o
persona autorizzata dal comandante fanno pervenire, anche in  formato
elettronico,  all'autorita'  marittima  i   formulari   in   appresso
indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il  9  aprile
1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea: 
  formulario FAL n. 1 dichiarazione generale; 
  formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico; 
  formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo; 
  formulario  FAL  n.  4  dichiarazione   degli   effetti   personali
dell'equipaggio; 
  formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio; 
  formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri; 
  formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo; 
  dichiarazione sanitaria marittima. 
  Il formulario  FAL  n.  6,  elenco  dei  passeggeri,  reca,  per  i
passeggeri che  non  siano  cittadini  di  Stati  membri  dell'Unione
europea, gli estremi dei documenti di identita' validi per l'ingresso
nel territorio dello Stato. 
  La comunicazione delle informazioni di cui al primo  comma  avviene
con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al  momento  in  cui  la
nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata
inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza  della  nave,
non e' noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio,  il
comandante della nave invia le informazioni di  cui  al  primo  comma
senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione. 
  All'arrivo  in   porto,   il   comandante   della   nave   comunica
all'Autorita' marittima eventuali ulteriori dati  richiesti  in  base
alla normativa vigente in ambito UE ed  ogni  altra  informazione  da
rendersi  in  ottemperanza  ad  altre  disposizioni   legislative   o
regolamentari di carattere speciale. 
  Prima  della   partenza,   il   comandante   della   nave   inoltra
all'autorita'  marittima  una  dichiarazione   integrativa   relativa
all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di  sicurezza,  di  polizia,
sanitario, fiscale, contrattuale e statistico. 
  Il comandante di una nave diretta in un porto  estero,  inoltra  le
informazioni di cui al primo comma all'autorita' consolare.  In  caso
di inesistenza di uffici consolari presso il porto  di  destinazione,
le  informazioni  vengono  rese  presso  l'autorita'  consolare  piu'
prossima al porto di arrivo. 
  Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  proprio
decreto, adotta le  modifiche  tecniche  ai  formulari  FAL  recepiti
dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le  navi
addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto  o
di uso privato, nonche' per altre categorie di navi adibite a servizi
particolari.». 
  12. L'inoltro delle  dichiarazioni  di  cui  all'articolo  179  del
codice  della  navigazione  non  esime  il  comandante   della   nave
dall'osservanza dell'obbligo di inoltrare  ogni  altra  comunicazione
prescritta  dalla  normativa  dell'Unione  europea  o  nazionale   di
attuazione di strumenti giuridici internazionali. 
  13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
di concerto con i  Ministri  dell'interno  e  dell'economia  e  delle
finanze, da adottarsi, entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' per la
trasmissione elettronica  dei  dati  di  cui  ai  formulari  FAL  con
l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS,
assicurando l'interoperabilita' dei dati immessi nel sistema PMIS con
il Safe Sea Net, la  piena  accessibilita'  delle  informazioni  alle
altre autorita' competenti, ai  sensi  dell'articolo  9  del  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, oltre
che agli Stati membri dell'Unione europea. 
  14. L'inoltro delle informazioni in formato cartaceo  cessa  a  far
data dal 1° giugno 2015. Fino a tale  data  le  informazioni  di  cui
all'articolo 179  del  codice  della  navigazione,  limitatamente  ai
formulari n. 2, 5, 6 e la dichiarazione sanitaria  sono  direttamente
inoltrate dal comandante della  nave  anche  all'autorita'  doganale,
all'autorita' di pubblica sicurezza  di  frontiera  ed  all'autorita'
sanitaria competenti per il porto di arrivo. 
  15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione  del  formulario
FAL n. 2 le navi soggette al regime di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive  modificazioni,  che
operano tra porti situati sul territorio doganale dell'Unione, quando
non provengono da  un  porto  situato  al  di  fuori  del  territorio
dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalita' di controllo
di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non  vi  fanno  scalo
ne' vi si recano. Le navi esentate sono comunque soggette all'obbligo
di comunicazione dei dati e delle informazioni  di  cui  ai  restanti
formulari FAL e di ogni altro dato che  sia  necessario  acquisire  a
tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica ed in  ottemperanza  della
normativa doganale, fiscale, di immigrazione, di tutela dell'ambiente
o sanitaria. 
  16. Il  trattamento  dei  dati  e  delle  informazioni  commerciali
comunicati ai sensi del presente decreto e' soggetto alla  disciplina
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  17. E' abrogato il decreto legislativo 24 dicembre  2004,  n.  335,
recante attuazione della  direttiva  2002/6/CE  sulle  formalita'  di
dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati
membri della Comunita'. 

        
      
Sezione II

Amministrazione digitale e dati di tipo aperto
                               Art. 9 
 
 
              Dati di tipo aperto e inclusione digitale 
 
  1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle  pubbliche
amministrazioni). - 1.  L'accesso  telematico  a  dati,  documenti  e
procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni  del
presente codice e nel rispetto della  normativa  vigente.  Entro  120
giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente   decreto-legge,   le
pubbliche  amministrazioni   pubblicano   nel   proprio   sito   web,
all'interno della  sezione  «Trasparenza,  valutazione  e  merito»  i
regolamenti che disciplinano l'esercizio della  facolta'  di  accesso
telematico il  riutilizzo,  compreso  il  catalogo  dei  dati  e  dei
metadati in loro possesso. 
  2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano,
con qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto  legislativo  24
gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto
ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente  Codice.  L'eventuale
adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera
h), e' motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al  comma
7. 
  3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di
appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la
gestione di  dati  pubblici,  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'articolo 2, comma  2,  prevedono  clausole  idonee  a  consentire
l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone  fisiche  e
giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle  strutture
di dati e delle relative banche dati. 
  4. Le  attivita'  volte  a  garantire  l'accesso  telematico  e  il
riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano  tra  i
parametri di valutazione  della  performance  dirigenziale  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
n. 150. 
  5.  L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  promuove  le  politiche  di
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e  attua
le disposizioni di cui al capo V del presente Codice. 
  6. Entro il mese di febbraio di ogni anno  l'Agenzia  trasmette  al
Presidente del Consiglio dei Ministri  o  al  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica, che li approva entro il  mese  successivo,
un' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle
politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e  un
rapporto annuale  sullo  stato  del  processo  di  valorizzazione  in
Italia; tale rapporto  e'  pubblicato  in  formato  aperto  sul  sito
istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  7. L'Agenzia  definisce  e  aggiorna  annualmente  le  linee  guida
nazionali  che  individuano  gli  standard   tecnici,   compresa   la
determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e
le modalita' di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente
Codice con l'obiettivo di rendere  il  processo  omogeneo  a  livello
nazionale, efficiente ed efficace. Le  pubbliche  amministrazioni  di
cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si  uniformano  alle
suddette linee guida. 
  8.  Il  Presidente  del  Consiglio  o  il  Ministro  delegato   per
l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al  Parlamento  sullo
stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. 
  9. L'Agenzia svolge le attivita' indicate dal presente articolo con
le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a  legislazione
vigente»; 
    b) l'articolo 68, comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per: 
  a) formato dei dati  di  tipo  aperto,  un  formato  di  dati  reso
pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti
tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; 
  b)  dati  di  tipo  aperto,  i  dati  che  presentano  le  seguenti
caratteristiche: 
  1) sono disponibili  secondo  i  termini  di  una  licenza  che  ne
permetta  l'utilizzo  da  parte  di  chiunque,  anche  per  finalita'
commerciali; 
  2) sono accessibili attraverso le  tecnologie  dell'informazione  e
della comunicazione, ivi comprese le  reti  telematiche  pubbliche  e
private, in formati aperti ai sensi della  lettera  a),  sono  adatti
all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e  sono
provvisti dei relativi metadati; 
  3) sono resi disponibili  gratuitamente  attraverso  le  tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione,  ivi  comprese  le   reti
telematiche pubbliche e private,  oppure  sono  resi  disponibili  ai
costi marginali sostenuti per la loro  riproduzione  e  divulgazione.
L'Agenzia  per  l'Italia  digitale  puo'   stabilire,   con   propria
deliberazione,  i  casi  eccezionali,  individuati  secondo   criteri
oggettivi,  trasparenti  e  verificabili,  in  cui  essi  sono   resi
disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.». 
  2. All'articolo 1,  comma  1,  dopo  la  lettera  n),  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserita la seguente: 
    «n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;». 
  3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo
52, comma 1, del citato decreto legislativo  n.  82  del  2005,  come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono  pubblicati  entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti  e  ai  dati
gia' pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova  applicazione  entro
novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  4. Alla legge 9 gennaio 2004, n.  4,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: «, nonche' a tutti i soggetti che usufruiscono di  contributi
pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri  servizi  tramite
sistemi informativi o internet»; 
  b) all'articolo 4: 
  1) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente  periodo:  «L'Agenzia
per  l'Italia  Digitale  stabilisce  le  specifiche  tecniche   delle
suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.»; 
  2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del  comma
4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio  destinate  alla
realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.». 
  5. All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68,  dopo
le parole: «quantita' di lavoro» sono inserite le seguenti parole: «,
anche mediante la predisposizione  di  accomodamenti  ragionevoli  ai
sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i),  della  Convenzione
delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con  disabilita'
adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre  2006,  ratificata  e
resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18». 
  6. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: «partecipazione»  sono
inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi di uguaglianza e  di
non discriminazione»; 
  b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
parole: «,  nonche'  dei  temi  relativi  all'accessibilita'  e  alle
tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9  gennaio
2004, n. 4»; 
  c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. I documenti di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita' personale,
applicando i criteri di accessibilita' definiti dai requisiti tecnici
di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.»; 
  d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: «siano» e' inserita la
seguente: «accessibili,»; 
  e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: «per  via  telematica»
sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti  tecnici  di
accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004,  n.
4,»; 
  f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: «conformita'» sono
inserite le seguenti: «ai requisiti tecnici di accessibilita' di  cui
all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,». 
  7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,  pubblicano  nel  proprio  sito  web,   gli   obiettivi   di
accessibilita' per  l'anno  corrente.  La  mancata  pubblicazione  e'
altresi' rilevante ai fini  della  misurazione  e  valutazione  della
performance individuale dei dirigenti responsabili. 
  8.  Gli   interessati   che   rilevino   inadempienze   in   ordine
all'accessibilita'  dei  servizi  erogati   dai   soggetti   di   cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4,  ne  fanno
formale  segnalazione,  anche  in  via  telematica,  all'Agenzia  per
l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata,
richiede  l'adeguamento  dei  servizi  assegnando  un   termine   non
superiore a 90 giorni. 
  9. L'inosservanza delle disposizioni  del  presente  articolo,  ivi
inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 5: 
  a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili; 
  b) comporta responsabilita' dirigenziale e  disciplinare  ai  sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e   successive   modificazioni,   ferme   restando    le    eventuali
responsabilita' penali e civili previste dalle disposizioni vigenti. 

        
      
Sezione III

Agenda digitale per l'istruzione
                               Art. 10 
 
 
                  Anagrafe nazionale degli studenti 
                e altre misure in materia scolastica 
 
  1. Al fine di accelerare il processo di automazione  amministrativa
e  migliorare  i  servizi  per  gli  studenti,  riducendone  i  costi
connessi,  le  universita'   statali   e   non   statali   legalmente
riconosciute,   a   decorrere   dall'anno    accademico    2013-2014,
costituiscono il fascicolo elettronico dello studente,  che  contiene
tutti i documenti, gli atti e  i  dati  inerenti  la  carriera  dello
studente, compresi i periodi di studio all'estero  per  mobilita',  e
che alimentano il diploma supplement, a partire dall'immatricolazione
o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo. 
  2. La mobilita' nazionale degli studenti si  realizza  mediante  lo
scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente. 
  3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce  la  mobilita'
internazionale degli studenti in entrata  e  in  uscita,  contiene  i
titoli  di   studio   conseguiti   e   supporta   gli   standard   di
interoperabilita' definiti a livello internazionale. 
  4. Per gli studenti diplomati in Italia a partire dall'anno  solare
2012, il fascicolo dello  studente  e'  alimentato,  per  i  dati  di
competenza,  dall'anagrafe  nazionale  degli  studenti  delle  scuole
superiori di cui all'articolo 3 del  decreto  legislativo  15  aprile
2005, n. 76, e successive modificazioni. 
  5. Ai fini di cui ai commi da  1  a  4  e  in  relazione  a  quanto
previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  in
materia di certificati e dichiarazioni  sostitutive,  le  universita'
possono  accedere   in   modalita'   telematica   alle   informazioni
disponibili nell'anagrafe nazionale degli  studenti  e  dei  laureati
delle universita' di  cui  all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  9
maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
luglio 2003, n. 170. 
  6. All'attuazione dei commi da 1 a 4 si  provvede  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  7. All'articolo 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo il  comma
1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del  comma  1,
semplificando  gli  adempimenti  a  carico  degli  studenti,  e   per
verificare la veridicita' dei titoli autocertificati, in relazione  a
quanto previsto dall'articolo 15 della legge  12  novembre  2011,  n.
183, in  materia  di  certificati  e  dichiarazioni  sostitutive,  le
universita' possono accedere in modalita' telematica alle banche dati
dell'Istituto per la previdenza sociale, secondo le modalita' di  cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  per  la  consultazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli
altri dati necessari al calcolo  dell'  Indicatore  della  situazione
economica equivalente per l'universita' -ISEEU.». 
  8. Al fine di evitare la duplicazione  di  banche  dati  contenenti
informazioni similari, nell'ottica di limitare l'impiego  di  risorse
umane, strumentali e finanziarie, l'anagrafe nazionale degli  alunni,
di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76,  nonche'  quella
degli studenti e dei laureati delle universita' di  cui  all'articolo
1-bis del decreto-legge  9  maggio  2003,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11  luglio  2003,  n.  170,  rappresentano
banche  dati   a   livello   nazionale   realizzate   dal   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e  alle  quali
accedono le regioni e gli enti  locali  ciascuno  in  relazione  alle
proprie competenze istituzionali. All'anagrafe degli studenti  e  dei
laureati accedono anche le universita'.  L'anagrafe  nazionale  degli
alunni e' altresi' alimentata dai dati relativi  agli  iscritti  alla
scuola dell'infanzia. 
  9. A decorrere dal 1° marzo 2013 i procedimenti relativi allo stato
giuridico ed economico del  rapporto  di  lavoro  del  personale  del
comparto  Scuola  sono  effettuati   esclusivamente   con   modalita'
informatiche  e  telematiche,  ivi  incluse  la  presentazione  delle
domande,  lo  scambio  di  documenti,  dati  e  informazioni  tra  le
amministrazioni interessate,  comprese  le  istituzioni  scolastiche,
nonche' il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi. 
  10. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
per quanto concerne le  attribuzioni  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del  presente  decreto-legge,  sono
definite le modalita' per l'attuazione del  comma  9,  ai  sensi  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica  e  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

        
      
Sezione III

Agenda digitale per l'istruzione
                               Art. 11 
 
 
                 Libri e centri scolastici digitali 
 
  1. All'articolo 15  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «Il
collegio  dei  docenti  adotta  per  l'anno  scolastico  2013-2014  e
successivi, esclusivamente libri nella  versione  digitale  o  mista,
costituita da un testo in formato digitale o cartaceo e da  contenuti
digitali integrativi, accessibili o acquistabili  in  rete  anche  in
modo disgiunto. Per le scuole del primo ciclo detto  obbligo  decorre
dall'anno scolastico 2014-2015. La delibera del collegio dei  docenti
relativa all'adozione della dotazione libraria e'  soggetta,  per  le
istituzioni scolastiche statali e  limitatamente  alla  verifica  del
rispetto del tetto di spesa di  cui  al  comma  3-bis,  al  controllo
contabile di cui all'articolo 5 del  decreto  legislativo  30  giugno
2011, n. 123.»; 
  b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) alla lettera a), le parole: «a  stampa»  sono  sostituite  dalla
seguente: «cartacea» e sono aggiunte in fine le seguenti:  «,  tenuto
conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista»; 
  2) alla lettera b), le parole: «nelle versioni  on  line  e  mista»
sono sostituite dalle seguenti: «nella versione  digitale,  anche  al
fine di un'effettiva  integrazione  tra  la  versione  digitale  e  i
contenuti digitali integrativi»; 
  3) alla lettera c), sono aggiunte in fine le  seguenti  parole:  «,
tenendo  conto  della  riduzione  dei  costi  dell'intera   dotazione
libraria  derivanti  dal  passaggio  al  digitale  e   dei   supporti
tecnologici di cui al comma 3-ter»; 
    c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. La scuola assicura alle famiglie i  contenuti  digitali  di
cui al comma 2, con oneri a loro carico  entro  lo  specifico  limite
definito dal decreto di cui al comma 3. 
  3-ter.  La  scuola  assicura   la   disponibilita'   dei   supporti
tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al
comma 2, su richiesta delle famiglie  e  con  oneri  a  carico  delle
stesse entro lo specifico limite definito con il decreto  di  cui  al
comma 3.». 
  2. A decorrere dal 1° settembre 2013 e' abrogato l'articolo  5  del
decreto-legge  1°   settembre   2008,   n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. 
  3. All'articolo 8 del decreto del Presidente  della  Repubblica  20
marzo 2009, n. 81, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, le regioni e  gli  enti  locali
interessati  possono   stipulare   convenzioni   con   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per consentire,  in
situazioni  particolarmente  svantaggiate,  l'istituzione  di  centri
scolastici  digitali  collegati   funzionalmente   alle   istituzioni
scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di  nuove  tecnologie
al fine di migliorare la qualita' dei  servizi  agli  studenti  e  di
garantire una maggiore socializzazione delle comunita' di scuole.». 
  4. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, e' sostituita dalla seguente: 
    «a) Il  Ministero  dell'istruzione,  universita'  e  ricerca,  le
regioni  e  i  competenti   enti   locali,   al   fine   di   avviare
tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del  patrimonio
immobiliare scolastico, anche attraverso la  realizzazione  di  nuovi
complessi  scolastici,  promuovono,  d'intesa,   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate,  tra  l'altro,
alla costituzione di societa', consorzi o fondi immobiliari, anche ai
sensi degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111. I predetti  strumenti  societari  o  finanziari  possono  essere
oggetto di conferimento o di apporto da parte  delle  amministrazioni
proprietarie di immobili destinati ad uso scolastico  e  di  immobili
complementari ai  progetti  di  rigenerazione,  in  coerenza  con  le
destinazioni  individuate  negli  strumenti   urbanistici.   Per   le
finalita' di cui al presente comma, sono utilizzate le risorse di cui
all'articolo 33, comma 8, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
nonche' le risorse a valere sui fondi di cui all'articolo  33,  comma
3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gia' destinate con  delibera
CIPE 20 gennaio 2012 alla costruzione di nuove scuole.  Per  favorire
il contenimento dei consumi energetici del patrimonio  scolastico  e,
ove possibile, la contestuale messa a norma dello  stesso,  gli  enti
locali, proprietari di immobili  scolastici,  possono  ricorrere,  ai
fini del contenimento della spesa pubblica, ai contratti di  servizio
energia di cui al decreto del Presidente della repubblica  26  agosto
1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
242 del 14 ottobre 1993, e  successive  modificazioni,  da  stipulare
senza oneri a carico dell'ente locale in conformita' alle  previsioni
di cui al decreto legislativo 30 maggio 2011,  n.  115,  anche  nelle
forme previste dall'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163;». 

        
      
Sezione IV

Sanita' digitale
                               Art. 12 
 
 
                   Fascicolo sanitario elettronico 
           e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario 
 
  1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) e' l'insieme dei dati e
documenti digitali di tipo sanitario  e  sociosanitario  generati  da
eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito. 
  2. Il FSE e' istituito  dalle  regioni  e  province  autonome,  nel
rispetto della normativa vigente in materia di  protezione  dei  dati
personali, a fini di: 
  a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; 
  b) studio e ricerca  scientifica  in  campo  medico,  biomedico  ed
epidemiologico; 
  c) programmazione sanitaria, verifica delle qualita' delle  cure  e
valutazione dell'assistenza sanitaria. 
  3. Il FSE e' alimentato in maniera  continuativa,  senza  ulteriori
oneri per la finanza pubblica, dai  soggetti  che  prendono  in  cura
l'assistito  nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  dei
servizi  socio-sanitari  regionali,   nonche',   su   richiesta   del
cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso. 
  4. Le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono  perseguite
dai  soggetti  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   dei   servizi
socio-sanitari regionali che prendono in cura l'assistito. 
  5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al
comma 1, per le finalita' di cui alla lettera a) del  comma  2,  puo'
essere realizzata soltanto con il consenso  dell'assistito  e  sempre
nel rispetto del segreto professionale, salvo  i  casi  di  emergenza
sanitaria  secondo  modalita'  individuate  a  riguardo.  Il  mancato
consenso non pregiudica il diritto all'erogazione  della  prestazione
sanitaria. 
  6. Le finalita' di cui alle lettere  b)  e  c)  del  comma  2  sono
perseguite dalle regioni  e  dalle  province  autonome,  nonche'  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero  della
salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge,
senza l'utilizzo  dei  dati  identificativi  degli  assistiti  e  dei
documenti clinici presenti  nel  FSE,  secondo  livelli  di  accesso,
modalita' e  logiche  di  organizzazione  ed  elaborazione  dei  dati
definiti, con regolamento di  cui  al  comma  7,  in  conformita'  ai
principi di  proporzionalita',  necessita'  e  indispensabilita'  nel
trattamento dei dati personali. 
  7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15,  comma  25-bis,
di cui al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  entro  90  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto,  con  decreto  del  Ministro  della  salute  e  del
Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, di concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione  e  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante  per
la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo  154,  comma
4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti:  i
contenuti del FSE, i sistemi di codifica dei dati, le garanzie  e  le
misure di sicurezza da adottare nel trattamento  dei  dati  personali
nel rispetto dei diritti dell'assistito, le  modalita'  e  i  livelli
diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi
4, 5 e 6, la definizione e le relative modalita' di  attribuzione  di
un codice identificativo  univoco  dell'assistito  che  non  consenta
l'identificazione   diretta   dell'interessato,   i    criteri    per
l'interoperabilita'  del  FSE  a  livello  regionale,  nazionale   ed
europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema  pubblico  di
connettivita'. 
  8. Le disposizioni recate  dal  presente  articolo  non  comportano
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica  e  le
amministrazioni interessate provvedono alle attivita'  di  competenza
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili e legislazione vigente. 
  9.  La  cabina  di  regia  per  l'attuazione  dell'Agenda  digitale
italiana, di cui  all'articolo  47,  comma  2,  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, e' integrata per  gli
aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dal
Ministro della salute, il cui incarico e' svolto a titolo gratuito. 
  10. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalita', di tumori
e di altre patologie,  di  trattamenti  costituiti  da  trapianti  di
cellule e tessuti e trattamenti a  base  di  medicinali  per  terapie
avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di  impianti  protesici
sono  istituiti  ai   fini   di   prevenzione,   diagnosi,   cura   e
riabilitazione, programmazione  sanitaria,  verifica  della  qualita'
delle  cure,  valutazione  dell'assistenza  sanitaria  e  di  ricerca
scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo  scopo
di garantire un  sistema  attivo  di  raccolta  sistematica  di  dati
anagrafici,   sanitari   ed   epidemiologici   per    registrare    e
caratterizzare tutti  i  casi  di  rischio  per  la  salute,  di  una
particolare malattia o di una condizione di salute rilevante  in  una
popolazione definita. 
  11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10  sono
istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
proposta  del  Ministro  della  salute,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito  il  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi
di sorveglianza e dei registri di mortalita', di tumori  e  di  altre
patologie e di impianti protesici sono aggiornati periodicamente  con
la stessa  procedura.  L'attivita'  di  tenuta  e  aggiornamento  dei
registri  di  cui  al  presente  comma  e'  svolta  con  le   risorse
disponibili in via ordinaria e rientra tra le attivita' istituzionali
delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. 
  12. Le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
possono istituire con propria legge registri di  tumori  e  di  altre
patologie,  di  mortalita'  e  di  impianti  protesici  di  rilevanza
regionale e provinciale diversi da quelli di cui al comma 10. 
  13. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma  25-bis,
di cui al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con regolamento, da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su  proposta  del  Ministro
della salute, acquisito il parere del Garante per la  protezione  dei
dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, sono individuati, in conformita' alle  disposizioni
di cui agli articoli 20, 22 e 154 del codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, e successive modificazioni, i soggetti che possono avere accesso
ai registri di cui  al  presente  articolo,  e  i  dati  che  possono
conoscere, nonche' le misure per la custodia e la sicurezza dei dati. 
  14. I contenuti del regolamento di cui al comma 13 devono  in  ogni
caso  informarsi  ai   principi   di   pertinenza,   non   eccedenza,
indispensabilita' e necessita' di cui agli articoli 3, 11  e  22  del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  15.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al   presente
articolo, le regioni e  province  autonome,  possono,  nel  principio
dell'ottimizzazione  e  razionalizzazione  della  spesa  informatica,
anche mediante la definizione di appositi accordi di  collaborazione,
realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello
sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del
decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  delle  infrastrutture
tecnologiche per il FSE a tale fine gia' realizzate da altre  regioni
o dei servizi da queste erogate. 

        
      
Sezione IV

Sanita' digitale
                               Art. 13 
 
 
           Prescrizione medica e cartella clinica digitale 
 
  1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini  e  rafforzare  gli
interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario,
accelerando   la   sostituzione   delle   prescrizioni   mediche   di
farmaceutica  e  specialistica  a  carico  del   Servizio   sanitario
nazionale-SSN in formato cartaceo  con  le  prescrizioni  in  formato
elettronico, generate secondo le modalita'  di  cui  al  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze  in  data  2  novembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  264  del  12  dicembre  2012,
concernente la dematerializzazione  della  ricetta  cartacea  di  cui
all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in
vigore  del  presente   decreto-legge,   provvedono   alla   graduale
sostituzione  delle  prescrizioni  in   formato   cartaceo   con   le
equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso,
non dovranno risultare inferiori al  60  percento  nel  2013,  all'80
percento nel 2014 e al 90 percento nel 2015. 
  2. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche  generate  in
formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale. Con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite le modalita' di attuazione del presente comma. 
  3. I medici  interessati  dalle  disposizioni  organizzative  delle
regioni di cui al comma 1, rilasciano le prescrizioni di farmaceutica
e specialistica esclusivamente in formato elettronico. L'inosservanza
di  tale  obbligo  comporta   l'applicazione   di   quanto   previsto
dall'articolo 55-septies, comma 4, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
  4. Dal 1° gennaio 2014, il  sistema  per  la  tracciabilita'  delle
confezioni dei farmaci erogate dal SSN basato su fustelle cartacee e'
integrato, ai fini del rimborso delle quote  a  carico  del  SSN,  da
sistema basato su tecnologie digitali, secondo  modalita'  pubblicate
sul sito del sistema informativo del progetto «Tessera sanitaria», di
cui all'articolo 50 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di  tracciabilita'  del
farmaco del Ministero della salute. 
  5. All'articolo 47-bis del decreto-legge 9  febbraio  2012,  n.  5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo
il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti: 
  «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2013,  la  conservazione  delle
cartelle cliniche puo' essere  effettuata,  senza  nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma  digitale,
nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
  1-ter. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche
alle strutture sanitarie private accreditate.». 

        
      
Sezione V

Azzeramento del divario digitale e moneta elettronica
                               Art. 14 
 
 
       Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali 
 
  1. Per il completamento del Piano nazionale banda  larga,  definito
dal  Ministero  dello  sviluppo  economico  -  Dipartimento  per   le
comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato
n. SA.33807 (2011/N)] - Italia], per l'anno 2013  e'  autorizzata  la
spesa di 150 milioni di euro da iscrivere nello stato  di  previsione
del Ministero dello sviluppo  economico,  da  utilizzare  nelle  aree
dell'intero  territorio  nazionale  definite  dal   medesimo   regime
d'aiuto. 
  2. All'articolo 87, comma 5,  del  decreto  legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, le parole: «inizia nuovamente» sono sostituite  con  la
seguente: «riprende». 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
luglio 1998, n. 281,  sono  definite  le  specifiche  tecniche  delle
operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e  ultralarga
nell'intero  territorio  nazionale.   Tale   decreto   definisce   la
superficie massima di manto stradale che deve essere  ripristinata  a
seguito  di  una  determinata  opera  di  scavo,   l'estensione   del
ripristino del manto stradale  sulla  base  della  tecnica  di  scavo
utilizzata,     quali     trincea     tradizionale,      minitrincea,
proporzionalmente alla superficie interessata dalle opere  di  scavo,
le condizioni di scavo e di ripristino del manto stradale  a  seguito
delle operazioni di scavo, proporzionalmente all'area d'azione. 
  4. Al comma 7 dell'articolo 88 del decreto legislativo n.  259  del
2003, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: «Trascorso il termine di» la parola: «novanta  »
e' sostituita dalla seguente « quarantacinque»; 
  b) dopo le parole: «il termine ridotto a» la  parola:  «trenta»  e'
sostituita dalla seguente: «quindici»; 
  c) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto  il  seguente:  «Nel  caso  di
apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di
cavi o tubi aerei su infrastrutture esistente,  allacciamento  utenti
il termine e' ridotto a dieci giorni.». 
  5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2,  comma  15-bis  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 3  dell'articolo  66  del
decreto del Presidente della Repubblica 16  dicembre  1992,  n.  495,
come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  del  16
settembre 1996, n. 610, e' aggiunto  il  seguente  periodo:«  Per  le
tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondita' minima
puo' essere ridotta a condizione  che  sia  assicurata  la  sicurezza
della circolazione e garantita l'integrita' del  corpo  stradale  per
tutta la sua vita utile, in base a  valutazioni  della  tipologia  di
strada, di traffico e di pavimentazione». 
  6. Al comma 2 dell'articolo 95 del decreto  legislativo  1°  agosto
2003,  n.  259,  e'  aggiunto  il  seguente  comma:  «2-bis:  Per  le
condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui  al  comma
2, lett. a) realizzate in cavi cordati ad elica,  il  nulla  osta  e'
sostituito da una attestazione di conformita' del gestore.». 
  7. All'articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259
(Codice  delle  comunicazioni  elettroniche),  dopo  il  comma  4  e'
inserito il seguente: 
  «4-bis. L'operatore di comunicazione durante la  fase  di  sviluppo
della propria rete in fibra ottica puo', in  ogni  caso,  accedere  a
tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare,  collegare
e manutenere gli elementi di  rete,  cavi,  fili,  riparti,  linee  o
simili apparati  privi  di  emissioni  elettroniche.  Il  diritto  di
accesso e' consentito anche nel caso di  edifici  non  abitati  e  di
nuova costruzione». 
  8. Ferme restando, per quanto non  espressamente  disciplinato  dal
presente articolo, le vigenti le disposizioni contenute  nel  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  8  luglio  2003,
recante  fissazione  dei  limiti  di  esposizione,  dei   valori   di
attenzione e degli obiettivi di  qualita'  per  la  protezione  della
popolazione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici,  magnetici   ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del  28  agosto  2003,  si
prevede che: 
    a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio
2003 si assumono a titolo di misura di cautela per la  protezione  da
possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le
esposizioni ai campi generati alle suddette  frequenze  nei  seguenti
casi: 
  1) all'interno di edifici utilizzati come  ambienti  abitativi  con
permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere; 
  2) solo nel caso  di  utilizzazione  degli  edifici  come  ambienti
abitativi per permanenze non inferiori  a  quattro  ore  continuative
giornaliere, nelle pertinenze  esterne,  come  definite  nelle  Linee
Guida di cui alla successiva lettera d), quali  balconi,  terrazzi  e
cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i  lastrici
solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente  dalla
presenza  o  meno  di  balaustre  o  protezioni  anti-caduta   e   di
pavimentazione rifinita, di proprieta' comune dei condomini); 
  b) nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra  100  kHz  e
300 GHz, non devono essere superati i limiti di  esposizione  di  cui
alla tabella 1 dell'allegato B del citato decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, intesi  come  valori  efficaci.
Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano
di calpestio e mediati su  qualsiasi  intervallo  di  sei  minuti.  I
valori di cui al comma 10, lettera a) del presente articolo,  invece,
devono essere  rilevati  ad  un'altezza  di  m.  1,50  sul  piano  di
calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco  delle
24 ore; 
  c) ai fini della progressiva minimizzazione  della  esposizione  ai
campi elettromagnetici, i valori di immissione dei  campi  elettrici,
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese  tra  100
kHz  e  300  GHz,  calcolati  o  misurati   all'aperto   nelle   aree
intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella
tabella 3 dell'allegato B  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 8 luglio  2003,  detti  valori  devono  essere
determinati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono  da
intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore; 
  d) le tecniche di misurazione  e  di  rilevamento  dei  livelli  di
esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7  o
specifiche norme emanate  successivamente  dal  CEI.  Ai  fini  della
verifica mediante determinazione del mancato superamento  del  valore
di attenzione e dell'obiettivo  di  qualita'  si  potra'  anche  fare
riferimento, per l'identificazione dei valori mediati nell'arco delle
24 ore, a metodologie di estrapolazione basate  sui  dati  tecnici  e
storici  dell'impianto.  Le  tecniche  di  calcolo  previsionale   da
adottare sono quelle indicate nella norma  CEI  211-10  o  specifiche
norme  emanate  successivamente  dal  CEI.  Ai  fini  della  verifica
attraverso  stima   previsionale   del   valore   di   attenzione   e
dell'obiettivo  di  qualita',  le  istanze   previste   dal   decreto
legislativo  n.  259  del  2003  saranno  basate  su  valori  mediati
nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza
massima al connettore d'antenna  con  appositi  fattori  che  tengano
conto della  variabilita'  temporale  dell'emissione  degli  impianti
nell'arco delle 24 ore. Questi fattori  di  riduzione  della  potenza
saranno individuati in apposite Linee Guida predisposte dall'ISPRA  e
dalle ARPA/APPA secondo le modalita'  di  seguito  indicate.  Laddove
siano assenti pertinenze esterne degli edifici di  cui  alla  lettera
a), i calcoli previsionali dovranno tenere in  conto  dei  valori  di
assorbimento del campo  elettromagnetico  da  parte  delle  strutture
degli edifici cosi' come definiti nelle  suddette  Linee  Guida.  Gli
operatori forniscono all'ISPRA e alle ARPA/APPA  i  dati  di  potenza
degli impianti secondo le modalita' contenute  nelle  medesime  Linee
Guida. Tali  dati  dovranno  rappresentare  le  reali  condizioni  di
funzionamento degli impianti. Eventuali condizioni  di  funzionamento
anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli
organi di controllo e di vigilanza  sanitaria  e  ambientale  di  cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.  36.  L'ISPRA  e  le
ARPA/APPA  provvedono,  in  attuazione  del  presente  decreto,  alla
elaborazione di Linee  Guida  che  saranno  approvate  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  con  apposito
decreto dirigenziale entro 60 giorni dalla di entrata in  vigore  del
presente decreto.  Tali  Linee  Guida  potranno  essere  soggette  ad
aggiornamento  con  periodicita'  semestrale   su   indicazione   del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che
provvedera' alla relativa approvazione. 
  9. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di
esposizione e dei valori di  attenzione  stabiliti  dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003,  recante
fissazione dei limiti di esposizione,  dei  valori  di  attenzione  e
degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati
da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, e  al  mancato  rispetto
dei limiti e  dei  tempi  previsti  per  l'attuazione  dei  piani  di
risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti. 
  10. Le sanzioni amministrative relative al superamento  dei  limiti
di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  data  8  luglio  2003,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  200  del  29  agosto  2003,
recante  fissazione  dei  limiti  di  esposizione,  dei   valori   di
attenzione e degli obiettivi di  qualita'  per  la  protezione  della
popolazione dalle esposizioni ai campi  elettrici  e  magnetici  alla
frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, e  al  mancato
rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione  dei  piani
di  risanamento,  sono  irrogate   dalle   regioni   territorialmente
competenti. 

        
      
Sezione V

Azzeramento del divario digitale e moneta elettronica
                               Art. 15 
 
 
                        Pagamenti elettronici 
 
  1. L'articolo 5 del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,
recante «Codice dell'amministrazione  digitale»,  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalita' informatiche).  -
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma  2,  e,  limitatamente  ai
rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi nei rapporti con
l'utenza sono tenuti ad accettare i pagamenti ad  esse  spettanti,  a
qualsiasi  titolo  dovuti,   anche   con   l'uso   delle   tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. A tal fine: 
  a) sono tenuti a pubblicare  nei  propri  siti  istituzionali  e  a
specificare  nelle  richieste  di  pagamento:  1)   i   codici   IBAN
identificativi del conto di pagamento,  ovvero  dell'imputazione  del
versamento in Tesoreria,  di  cui  all'articolo  3  del  decreto  del
Ministro dell'economia e  delle  finanze  9  ottobre  2006,  n.  293,
tramite i quali i soggetti versanti possono  effettuare  i  pagamenti
mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli  identificativi  del
conto  corrente  postale  sul  quale  i  soggetti  versanti   possono
effettuare i pagamenti  mediante  bollettino  postale;  2)  i  codici
identificativi del pagamento da  indicare  obbligatoriamente  per  il
versamento; 
  b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento,  individuati
mediante ricorso agli strumenti di acquisto e  negoziazione  messi  a
disposizione da Consip o dalle centrali di committenza  regionali  di
riferimento costituite ai sensi dell'articolo  1,  comma  455,  della
legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  per  consentire  ai  privati  di
effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di  carte
di debito,  di  credito,  prepagate  ovvero  di  altri  strumenti  di
pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in
conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per
il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che  riceve
l'importo dell'operazione  di  pagamento,  effettua  il  riversamento
dell'importo  trasferito  al  tesoriere  dell'ente,  registrando   in
apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il
pagamento eseguito, i codici identificativi del  pagamento  medesimo,
nonche' i codici  IBAN  identificativi  dell'utenza  bancaria  ovvero
dell'imputazione  del  versamento  in  Tesoreria.  I  conti  correnti
postali intestati a pubbliche amministrazioni, sono regolati ai sensi
del disposto di cui all'articolo 2, comma  2,  del  decreto-legge  1°
dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
gennaio 1994, n. 71. 
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,   lettera   b),   le
amministrazioni e i soggetti di  cui  al  comma  1  possono  altresi'
avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di  cui  all'articolo
81 comma 2-bis , 
  3. Dalle previsioni di cui al comma 1 sono escluse le operazioni di
competenza delle Agenzie fiscali, ai sensi degli articoli 62 e 63 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  nonche'  delle  entrate
riscosse a mezzo ruolo. Dalle previsioni di cui alla lettera  a)  del
comma 1 possono essere escluse le  operazioni  di  pagamento  per  le
quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale
all'erogazione del servizio; in questi casi  devono  comunque  essere
rese disponibili modalita' di pagamento di cui alla  lettera  b)  del
medesimo comma 1. 
  4. L'Agenzia per l'Italia  digitale,  sentita  la  Banca  d'Italia,
definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi  del
pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b). 
  5. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente.». 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro  della
pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro
delegato all'innovazione tecnologica,  e'  disciplinata  l'estensione
delle modalita' di pagamento anche attraverso tecnologie mobili. 
  3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di
pubblicazione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti relativi
agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'articolo 23, comma 5,
lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo  le  modalita'
di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma  6
del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato,
incluse   le   articolazioni   periferiche,   si   avvalgono    delle
funzionalita' messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE. 
  4. A decorrere dal 1°  gennaio  2014,  i  soggetti  che  effettuano
l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche
professionali, sono tenuti ad accettare  anche  pagamenti  effettuati
attraverso carte  di  debito.  Sono  in  ogni  caso  fatte  salve  le
disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 
  5. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  sentita  la
Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le
modalita' e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di
attuazione della disposizione di  cui  al  comma  precedente.  Con  i
medesimi decreti puo' essere disposta l'estensione degli  obblighi  a
ulteriori strumenti di pagamento  elettronici  anche  con  tecnologie
mobili. 

        
      
Sezione VI

Giustizia digitale
                               Art. 16 
 
 
               Biglietti di cancelleria, comunicazioni 
                 e notificazioni per via telematica 
 
  1. All'articolo 136, primo comma, del codice di  procedura  civile,
le parole: «in carta non bollata» sono soppresse. 
  2. All'articolo 149-bis, secondo comma,  del  codice  di  procedura
civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti:
«o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni». 
  3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione  del  codice
di procedura civile e  disposizioni  transitorie  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma sono premesse le seguenti parole:  «Quando  viene
redatto su supporto cartaceo»; 
  b) al secondo comma le parole  «Esse  contengono»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Il biglietto contiene»; 
  c) al secondo comma  le  parole  «ed  il  nome  delle  parti»  sono
sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale
del provvedimento comunicato»; 
  d) dopo il terzo comma  e'  aggiunto  il  seguente:  «Quando  viene
trasmesso a mezzo  posta  elettronica  certificata  il  biglietto  di
cancelleria  e'  costituito  dal  messaggio  di   posta   elettronica
certificata, formato ed inviato nel rispetto della  normativa,  anche
regolamentare,  concernente  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei
documenti informatici.». 
  4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e  le  notificazioni  a
cura  della  cancelleria  sono  effettuate  esclusivamente  per   via
telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata  risultante
da  pubblici  elenchi   o   comunque   accessibili   alle   pubbliche
amministrazioni,   secondo   la   normativa,   anche   regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti  informatici.  Allo  stesso  modo   si   procede   per   le
notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli  articoli
148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del  codice  di  procedura
penale. La relazione di notificazione e' redatta in forma  automatica
dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. 
  5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili  e'
effettuata solo per estratto con contestuale  messa  a  disposizione,
sul  sito  internet   individuato   dall'amministrazione,   dell'atto
integrale cui il destinatario accede mediante gli  strumenti  di  cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  6. Le notificazioni e comunicazioni ai  soggetti  per  i  quali  la
legge  prevede  l'obbligo  di  munirsi  di  un  indirizzo  di   posta
elettronica certificata, che non  hanno  provveduto  ad  istituire  o
comunicare  il  predetto  indirizzo,  sono  eseguite   esclusivamente
mediante deposito in cancelleria. Le  stesse  modalita'  si  adottano
nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta  elettronica
certificata per cause imputabili al destinatario. 
  7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio  personalmente
la parte il  cui  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  non
risulta da pubblici elenchi, la stessa puo' indicare  l'indirizzo  di
posta  elettronica   certificata   al   quale   vuole   ricevere   le
comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale  caso
le  comunicazioni  e  notificazioni  a  cura  della  cancelleria,  si
effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e  8.  Tutte
le comunicazioni e le notificazioni  alle  pubbliche  amministrazioni
che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri  dipendenti
sono effettuate esclusivamente agli indirizzi  di  posta  elettronica
comunicati a norma del comma 12. 
  8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa
non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si  applicano
l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice
di procedura civile e, nei  procedimenti  penali,  si  applicano  gli
articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale. 
  9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia: 
  a) a decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, per  le  comunicazioni  e  le  notificazioni  a  cura  della
cancelleria di cui sono destinatari  i  difensori,  nei  procedimenti
civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla
predetta data sono gia' stati individuati  dai  decreti  ministeriali
previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.
133; 
  b) a decorrere dal sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per
le comunicazioni e le notificazioni di cui alla  lettera  a),  per  i
procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed  alle  corti  di
appello che alla data di entrata in vigore del presente  decreto  non
sono   stati   individuati   dai   decreti   ministeriali    previsti
dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  c) a decorrere dal trecentesimo  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per
le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette  a
destinatari diversi dai difensori nei  procedimenti  civili  pendenti
dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello; 
  d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo  a  quello  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  dei
decreti di cui al comma 10 per le  notificazioni  a  persona  diversa
dall'imputato a norma degli articoli 148, comma  2-bis,  149,  150  e
151, comma 2, del codice  di  procedura  penale,  e  per  gli  uffici
giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello. 
  10. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, sentiti
l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i
consigli dell'ordine degli avvocati interessati,  il  Ministro  della
giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita' dei  servizi  di
comunicazione, individuando: 
  a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali  e  dalle  corti  di
appello nei quali trovano applicazione le disposizioni  del  presente
articolo; 
  b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano  per
le notificazioni  a  persona  diversa  dall'imputato  a  norma  degli
articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma  2,  del  codice  di
procedura penale. 
  11. I commi da 1 a 4 dell'articolo 51 del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, sono abrogati. 
  12. Al fine di favorire le comunicazioni e  notificazioni  per  via
telematica  alle  pubbliche   amministrazioni,   le   amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  comunicano  al
Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate  ai  sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,  n.  24,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di conversione del presente decreto l'indirizzo di posta  elettronica
certificata conforme a quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni,
a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal
Ministero  della  giustizia  e'  consultabile   solo   dagli   uffici
giudiziari e dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti. 
  13. In caso di mancata comunicazione entro il  termine  di  cui  al
comma 12, si applicano i commi 6 e 8. 
  14. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma
1-bis e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente:  «1-ter.  L'importo  del
diritto di copia, aumentato di dieci volte, e' dovuto  per  gli  atti
comunicati  o  notificati  in  cancelleria  nei  casi   in   cui   la
comunicazione o la notificazione  al  destinatario  non  si  e'  resa
possibile per causa a lui imputabile.». 
  15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware  e  software
presso gli uffici giudiziari nonche' per la manutenzione dei relativi
servizi e per  gli  oneri  connessi  alla  formazione  del  personale
amministrativo e' autorizzata  la  spesa  di  euro  1.320.000,00  per
l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013. 
  16. Al relativo onere si provvede con quota  parte  delle  maggiori
entrate  derivanti  dall'applicazione  delle  disposizioni   di   cui
all'articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n.  183,  che
sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata
ed in quello del Ministero della giustizia. 
  17. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

        
      
Sezione VI

Giustizia digitale
                               Art. 17 
 
 
                  Modifiche alla legge fallimentare 
           e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 
 
  1. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 15, il terzo comma e' sostituito dal seguente:  «Il
decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del  tribunale
o  dal  giudice  relatore  se  vi  e'  delega  alla  trattazione  del
procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono
essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata del debitore risultante  dal  registro  delle
imprese  ovvero  dall'Indice  nazionale  degli  indirizzi  di   posta
elettronica certificata delle imprese e dei  professionisti.  L'esito
della  comunicazione  e'   trasmesso,   con   modalita'   automatica,
all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  del   ricorrente.
Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile
o non ha esito positivo, la notifica,  a  cura  del  ricorrente,  del
ricorso e del decreto si esegue esclusivamente  di  persona  a  norma
dell'articolo 107, primo comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede  risultante  dal
registro delle imprese.  Quando  la  notificazione  non  puo'  essere
compiuta con queste modalita', si esegue con  il  deposito  dell'atto
nella casa comunale della sede  che  risulta  iscritta  nel  registro
delle imprese e  si  perfeziona  nel  momento  del  deposito  stesso.
L'udienza e' fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del
ricorso e tra la data della comunicazione o  notificazione  e  quella
dell'udienza deve intercorrere un termine non  inferiore  a  quindici
giorni.»; 
  b) dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente: 
  «31-bis  (Comunicazioni  del  curatore).  -  Le  comunicazioni   ai
creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice
delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo  di
posta elettronica certificata da  loro  indicato  nei  casi  previsti
dalla legge. 
  Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente,  nonche'
nei casi di mancata  consegna  del  messaggio  di  posta  elettronica
certificata  per  cause  imputabili   al   destinatario,   tutte   le
comunicazioni  sono  eseguite  esclusivamente  mediante  deposito  in
cancelleria. 
  In pendenza della procedura e per il  periodo  di  due  anni  dalla
chiusura della stessa, il curatore e' tenuto a conservare i  messaggi
di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»; 
  c) all'articolo 33, quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle
eventuali  osservazioni,  e'  trasmessa  a  mezzo  posta  elettronica
certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.»; 
  d) all'articolo 92, il primo comma e' sostituito dal seguente:  «Il
curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti  di
informazione, comunica senza indugio ai creditori e  ai  titolari  di
diritti reali o personali su beni mobili e immobili di  proprieta'  o
in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se  il
relativo  indirizzo  del  destinatario  risulta  dal  registro  delle
imprese  ovvero  dall'Indice  nazionale  degli  indirizzi  di   posta
elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni
altro caso, a mezzo lettera raccomandata o  telefax  presso  la  sede
dell'impresa o la residenza del creditore: 
  1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con  le
modalita' indicate nell'articolo seguente; 
  2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e  quella  entro
cui vanno presentate le domande; 
  3) ogni utile informazione per  agevolare  la  presentazione  della
domanda, con l'avvertimento delle  conseguenze  di  cui  all'articolo
31-bis, secondo comma, nonche' della sussistenza dell'onere  previsto
dall'articolo 93, terzo comma, n. 5); 
  4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.»; 
    e) all'articolo 93, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il primo comma e' sostituito dal seguente comma: «La domanda  di
ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione
di beni mobili e immobili, si propone con ricorso  da  trasmettere  a
norma del comma seguente  almeno  trenta  giorni  prima  dell'udienza
fissata per l'esame dello stato passivo.»; 
  2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:  «Il  ricorso  puo'
essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed e' formato  ai
sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22,  comma  3,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e  successive  modificazioni,  e  nel
termine stabilito dal primo  comma,  e'  trasmesso  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata del curatore  indicato  nell'avviso  di
cui all'articolo 92, unitamente ai documenti  di  cui  al  successivo
sesto comma.»; 
  3) al terzo comma, il numero 5) e'  sostituito  dal  seguente:  «5)
l'indicazione dell'indirizzo di  posta  elettronica  certificata,  al
quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui
variazioni e' onere comunicare al curatore.»; 
  4) il quinto comma e' sostituito dal seguente comma: «Se e'  omessa
l'indicazione di cui al terzo comma,  n.  5),  nonche'  nei  casi  di
mancata consegna del messaggio di posta elettronica  certificata  per
cause  imputabili  al  destinatario  si  applica  l'articolo  31-bis,
secondo comma.»; 
  f) all'articolo 95, il secondo comma e'  sostituito  dal  seguente:
«Il curatore deposita il progetto di stato  passivo  corredato  dalle
relative domande nella  cancelleria  del  tribunale  almeno  quindici
giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato  passivo  e
nello stesso termine lo trasmette  ai  creditori  e  ai  titolari  di
diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda  di  ammissione
al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito
possono esaminare il  progetto  e  presentare  al  curatore,  con  le
modalita' indicate  dall'articolo  93,  secondo  comma,  osservazioni
scritte  e  documenti  integrativi  fino  a   cinque   giorni   prima
dell'udienza.»; 
  g) l'articolo 97 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 97 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento
del passivo). - Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione  di
esecutivita' dello stato passivo, ne da'  comunicazione  trasmettendo
una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di  proporre
opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.»; 
  h)  all'articolo  101,  primo  comma,  le  parole:  «depositate  in
cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «trasmesse al curatore»; 
  i) all'articolo 102, terzo comma, dopo  le  parole:  «primo  comma»
sono inserite le seguenti: «trasmettendone copia»; 
  l) all'articolo 110, il secondo comma e' sostituito  dal  seguente:
«Il giudice ordina  il  deposito  del  progetto  di  ripartizione  in
cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli  per
i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo  98,  ne  sia
data  comunicazione  mediante  l'invio  di  copia   a   mezzo   posta
elettronica certificata.»; 
  m) all'articolo 116 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Il giudice  ordina
il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che  non  puo'
essere  tenuta  prima  che  siano  decorsi  quindici   giorni   dalla
comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.»; 
  2) il  terzo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Dell'avvenuto
deposito e della fissazione dell'udienza il  curatore  da'  immediata
comunicazione ai creditori ammessi al passivo,  a  coloro  che  hanno
proposto opposizione, ai creditori in prededuzione  non  soddisfatti,
con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto
ed  avvisandoli  che  possono  presentare  eventuali  osservazioni  o
contestazioni  fino  a  cinque  giorni  prima  dell'udienza  con   le
modalita' di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito,  se  non
e' possibile procedere alla comunicazione con  modalita'  telematica,
il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.»; 
    n) all'articolo 125 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al primo comma sono aggiunti  i  seguenti  periodi:  «Quando  il
ricorso e' proposto da un terzo, esso  deve  contenere  l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere  le
comunicazioni. Si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.»; 
  2) al secondo comma, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Una  volta  espletato  tale  adempimento  preliminare   il   giudice
delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei  creditori,
valutata  la  ritualita'  della  proposta,  ordina  che  la   stessa,
unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga
comunicata  a  cura  di  quest'ultimo  ai  creditori  a  mezzo  posta
elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti  i
dati per la sua valutazione ed informandoli che la  mancata  risposta
sara' considerata come voto favorevole.»; 
  o) all'articolo 129, il secondo comma e' sostituito  dal  seguente:
«Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato  dispone  che
il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta  elettronica
certificata al  proponente,  affinche'  richieda  l'omologazione  del
concordato e  ai  creditori  dissenzienti.  Al  fallito,  se  non  e'
possibile procedere alla comunicazione con modalita'  telematica,  la
notizia dell'approvazione e' comunicata mediante lettera raccomandata
con avviso  di  ricevimento.  Con  decreto  da  pubblicarsi  a  norma
dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni  e
non superiore a  trenta  giorni  per  la  proposizione  di  eventuali
opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per  il
deposito da  parte  del  comitato  dei  creditori  di  una  relazione
motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori  non
provvede nel termine,  la  relazione  e'  redatta  e  depositata  dal
curatore nei sette giorni successivi.»; 
  p) all'articolo 143, primo comma, e' aggiunto il seguente  periodo:
«Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati  dal  curatore
ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.»; 
  q) all'articolo 171, il secondo comma e' sostituito  dal  seguente:
«Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo
posta  elettronica  certificata,  se  il   relativo   indirizzo   del
destinatario risulta dal registro delle  imprese  ovvero  dall'Indice
nazionale degli indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  delle
imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a  mezzo  lettera
raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del
creditore,  un  avviso  contenente  la  data  di   convocazione   dei
creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo
indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad  indicare  un
indirizzo di posta elettronica  certificata,  le  cui  variazioni  e'
onere comunicare al commissario. Nello  stesso  avviso  e'  contenuto
l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3).  Tutte  le
successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario
a  mezzo  posta  elettronica  certificata.  Quando,  nel  termine  di
quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso,  non  e'  comunicato
l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e  nei  casi
di mancata consegna del messaggio di  posta  elettronica  certificata
per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente
mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo
comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.»; 
  r) all'articolo 172, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il
commissario  giudiziale  redige  l'inventario  del   patrimonio   del
debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del  dissesto,
sulla condotta del debitore, sulle proposte  di  concordato  e  sulle
garanzie offerte ai creditori, e la deposita  in  cancelleria  almeno
dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso  termine
la  comunica  a  mezzo  posta   elettronica   certificata   a   norma
dell'articolo 171, secondo comma.»; 
  s) all'articolo 173, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La comunicazione ai creditori e' eseguita  dal  commissario
giudiziale  a  mezzo   posta   elettronica   certificata   ai   sensi
dell'articolo 171, secondo comma.»; 
  t) all'articolo 182, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente:
«Si applica l'articolo 33,  quinto  comma,  primo,  secondo  e  terzo
periodo, sostituendo al curatore il  liquidatore,  che  provvede  con
periodicita' semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica  a  mezzo
di  posta  elettronica  certificata  altra  copia  del  rapporto   al
commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica  ai  creditori  a
norma dell'articolo 171, secondo comma»; 
  u) all'articolo 205,  secondo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Nello stesso termine,  copia  della  relazione  e'
trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto
dei depositi postali o bancari relativi al periodo.  Il  comitato  di
sorveglianza  o  ciascuno  dei  suoi  componenti  possono   formulare
osservazioni scritte.  Altra  copia  della  relazione  e'  trasmessa,
assieme alle eventuali osservazioni, per via  telematica  all'ufficio
del  registro  delle  imprese  ed  e'  trasmessa  a  mezzo  di  posta
elettronica certificata ai creditori e ai  titolari  di  diritti  sui
beni.»; 
  v) all'articolo 207 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Entro un mese  dalla
nomina il commissario comunica a ciascun  creditore,  a  mezzo  posta
elettronica certificata, se il relativo  indirizzo  del  destinatario
risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli
indirizzi di  posta  elettronica  certificata  delle  imprese  e  dei
professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata  o
telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore,  il
suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme  risultanti
a credito di ciascuno secondo le scritture contabili  e  i  documenti
dell'impresa. Contestualmente il commissario invita  i  creditori  ad
indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il  loro  indirizzo
di  posta   elettronica   certificata,   con   l'avvertimento   sulle
conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore
di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta  con
riserva delle eventuali contestazioni.»; 
  2) il terzo comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «Entro  quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione i  creditori  e  le  altre
persone indicate  dal  comma  precedente  possono  far  pervenire  al
commissario  mediante   posta   elettronica   certificata   le   loro
osservazioni o istanze.»; 
  3)  dopo  il  terzo  comma  e'  aggiunto  il  seguente:  «Tutte  le
successive   comunicazioni   sono    effettuate    dal    commissario
all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi  del
primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo  di  posta
elettronica certificata o di mancata comunicazione della  variazione,
ovvero  nei  casi  di  mancata  consegna  per  cause  imputabili   al
destinatario, esse si eseguono mediante deposito in  cancelleria.  Si
applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo  al  curatore  il
commissario liquidatore.»; 
  z)  all'articolo  208,  primo  periodo,   dopo   le   parole:   «il
riconoscimento dei propri crediti e la restituzione  dei  loro  beni»
sono  aggiunte  le  seguenti:  «,comunicando  l'indirizzo  di   posta
elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma»; 
  aa) l'articolo 209, primo comma, e' sostituito dal seguente: «Salvo
che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro  novanta
giorni dalla data del provvedimento di liquidazione,  il  commissario
forma l'elenco  dei  crediti  ammessi  o  respinti  e  delle  domande
indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo
deposita nella cancelleria  del  luogo  dove  l'impresa  ha  la  sede
principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti  ammessi  o
respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte  ammessa
a mezzo posta elettronica certificata  ai  sensi  dell'articolo  207,
quarto  comma.  Col  deposito   in   cancelleria   l'elenco   diventa
esecutivo.»; 
  bb) all'articolo  213,  secondo  comma,  le  parole:  «nelle  forme
previste  dall'articolo  26,  terzo  comma»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma»; 
  cc) all'articolo  214,  secondo  comma,  le  parole:  «nelle  forme
previste dall'articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle parole:
«con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma». 
  2. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 22, comma 1,  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  Il
commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi  che  vantano
diritti  reali  mobiliari  sui  beni  in  possesso  dell'imprenditore
insolvente, a mezzo posta elettronica  certificata,  se  il  relativo
indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese  ovvero
dall'Indice  nazionale   degli   indirizzi   di   posta   elettronica
certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso,
a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa  o
la residenza del creditore, il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata e il termine entro il quale devono trasmettergli  a  tale
indirizzo le loro domande, nonche'  le  disposizioni  della  sentenza
dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano  l'accertamento
del passivo.»; 
  b) l'articolo 22, comma 2, e' sostituito dal seguente: «I creditori
e i terzi titolari di diritti sui  beni  sono  invitati  ad  indicare
nella  domanda  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   ed
avvertiti delle conseguenze di cui ai periodi seguenti  e  dell'onere
di comunicarne al commissario ogni variazione.  Tutte  le  successive
comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di  posta
elettronica certificata indicato dal creditore o dal  terzo  titolare
di diritti sui beni. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di
posta  elettronica  certificata  o  di  mancata  comunicazione  della
variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause  imputabili
al destinatario, esse si eseguono mediante deposito  in  cancelleria.
Si applica l'articolo 31-bis, terzo  comma,  del  regio  decreto,  16
marzo  1942,  n.  267,  sostituendo  al   curatore   il   commissario
giudiziale.»; 
  c)  l'articolo  28,  comma  5,  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.
L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facolta'  di
prendere visione della relazione e di estrarne copia.  La  stessa  e'
trasmessa dal commissario giudiziale a tutti i creditori e  ai  terzi
titolari di diritti  sui  beni  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata indicato a norma dell'articolo 22, comma 2,  entro  dieci
giorni dal deposito in cancelleria.»; 
  d) all'articolo 59, comma 2, il secondo periodo e'  sostituito  dai
seguenti periodi: «L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato
possono prendere visione ed estrarre copia del programma  depositato,
che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per  ragioni
di riservatezza. La stessa copia e' trasmessa entro dieci giorni  dal
deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a  tutti
i creditori  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
indicato a norma dell'articolo 22, comma  2.  Si  applica  l'articolo
31-bis, terzo comma, del  regio  decreto,  16  marzo  1942,  n.  267,
sostituendo al curatore il commissario straordinario.»; 
  e) all'articolo 61, comma 4, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo:  «Il  commissario  straordinario  trasmette  una  copia   di
ciascuna relazione periodica e  della  relazione  finale  a  tutti  i
creditori  a  mezzo  posta  elettronica   certificata   all'indirizzo
indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro  dieci  giorni  dal
deposito in cancelleria.»; 
  f) all'articolo 75 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 2, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
commissario straordinario trasmette una  copia  del  bilancio  finale
della procedura e del conto della gestione  a  tutti  i  creditori  a
mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo  indicato  a  norma
dell'articolo 22,  comma  2,  entro  dieci  giorni  dal  deposito  in
cancelleria.»; 
  2) al comma 3,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente
periodo: «Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione
dell'avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni,  dalla
comunicazione  a  mezzo  posta  elettronica   certificata   a   norma
dell'articolo 22, comma 2 e, per ogni altro  interessato,  dalla  sua
affissione.». 
  3. La norma di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo  si
applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013. 
  4. Salvo quanto previsto dal comma 3, le  disposizioni  di  cui  ai
comma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle
procedure di fallimento, di concordato  preventivo,  di  liquidazione
coatta amministrativa e di  amministrazione  straordinaria  pendenti,
rispetto alle quali, alla stessa data, non  e'  stata  effettuata  la
comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli  92,  171,  207
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e  dall'articolo  22  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270. 
  5. Per le procedure in cui, alla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sia  stata  effettuata  la
comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1  e
2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013.
Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore  e
il commissario straordinario entro il 30 giugno  2013  comunicano  ai
creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il  loro  indirizzo
di posta elettronica certificata e li invitano  a  comunicare,  entro
tre mesi, l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al  quale
ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli
di rendere nota ogni successiva variazione e che in  caso  di  omessa
indicazione le comunicazioni sono  eseguite  esclusivamente  mediante
deposito in cancelleria. 

        
      
Sezione VI

Giustizia digitale
                               Art. 18 
 
 
           Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 
 
  1. Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a)  la  rubrica  del  capo  II  e'   sostituita   dalla   seguente:
«Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e  di
liquidazione del patrimonio»; 
  b) dopo la rubrica del capo II e'  inserita  la  seguente  sezione:
«Sezione  prima  -  Procedure  di   composizione   della   crisi   da
sovraindebitamento»; 
  c) dopo la rubrica della sezione prima del capo II e'  inserito  il
seguente: «§ 1 Disposizioni generali»; 
  d) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Finalita'   e
definizioni»; 
  2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «alle vigenti procedure concorsuali» sono  sostituite
dalle seguenti: «a procedure concorsuali diverse da  quelle  regolate
dal presente capo»; 
  b) le parole: «dal presente capo» sono sostituite  dalle  seguenti:
«dalla presente sezione»; 
  c) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Con  le  medesime
finalita', il consumatore puo' anche proporre un piano fondato  sulle
previsioni di cui all'articolo 7, comma 1, ed avente il contenuto  di
cui all'articolo 8.»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ai fini del presente capo, si intende: 
  a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio
tra le obbligazioni assunte e il patrimonio  prontamente  liquidabile
per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacita'  del  debitore  di
adempiere regolarmente le proprie obbligazioni; 
  b) per "consumatore": il debitore persona  fisica  che  ha  assunto
obbligazioni  esclusivamente   per   scopi   estranei   all'attivita'
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.»; 
    e) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il debitore in  stato
di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli
organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede
nel circondario del tribunale competente ai  sensi  dell'articolo  9,
comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione
dei crediti sulla base  di  un  piano  che,  assicurato  il  regolare
pagamento  dei   titolari   di   crediti   impignorabili   ai   sensi
dell'articolo 545 del  codice  di  procedura  civile  e  delle  altre
disposizioni  contenute  in  leggi  speciali,  preveda   scadenze   e
modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi  in  classi,
indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti
e le modalita' per l'eventuale liquidazione dei  beni.  E'  possibile
prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono
non essere soddisfatti integralmente, allorche' ne sia assicurato  il
pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile,  in  ragione
della  collocazione   preferenziale   sul   ricavato   in   caso   di
liquidazione, avuto riguardo al valore  di  mercato  attribuibile  ai
beni o ai diritti sui quali insiste  la  causa  di  prelazione,  come
attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni  caso,
con riguardo  ai  tributi  costituenti  risorse  proprie  dell'Unione
europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute  operate  e
non versate, il piano puo' prevedere esclusivamente la dilazione  del
pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma  1,
il piano  puo'  anche  prevedere  l'affidamento  del  patrimonio  del
debitore ad  un  gestore  per  la  liquidazione,  la  custodia  e  la
distribuzione del  ricavato  ai  creditori,  da  individuarsi  in  un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo  28  del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»; 
  2) dopo il comma 1  e'  inserito  il  seguente:  «1-bis.  Fermo  il
diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1,  il
consumatore  in  stato  di  sovraindebitamento  puo'  proporre,   con
l'ausilio  degli  organismi  di  composizione  della  crisi  di   cui
all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente  ai
sensi dell'articolo 9, comma 1, un piano contenente le previsioni  di
cui al comma 1.»; 
  3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. La proposta  non  e'  ammissibile  quando  il  debitore,  anche
consumatore: 
  a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da  quelle  regolate
dal presente capo; 
  b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di
cui al presente capo; 
  c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti  di
cui agli articoli 14 e 14-bis; 
  d) ha  fornito  documentazione  che  non  consente  di  ricostruire
compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.»; 
      4) dopo il comma 2  e'  aggiunto  il  seguente:  «2-bis.  Ferma
l'applicazione del comma 2,  lettere  b),  c)  e  d),  l'imprenditore
agricolo in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori un
accordo di composizione della crisi  secondo  le  disposizioni  della
presente sezione.»; 
    f) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Contenuto dell'accordo
o del piano del consumatore»; 
  2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo la parola: «accordo» sono inserite le seguenti: «o di piano
del consumatore»; 
  b) la parola: «redditi» e' sostituita dalla seguente: «crediti»; 
      3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «i beni o i redditi» sono sostituite dalle  seguenti:
«i beni e i redditi»; 
  b)  le  parole:  «del  piano»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«dell'accordo o del piano del consumatore»; 
  c) le parole: «l'attuabilita' dell'accordo» sono  sostituite  dalle
seguenti: «assicurarne l'attuabilita'»; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: «4. La proposta
di accordo con continuazione dell'attivita' d'impresa e il piano  del
consumatore  possono  prevedere  una  moratoria  fino  ad   un   anno
dall'omologazione  per  il  pagamento   dei   creditori   muniti   di
privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista  la  liquidazione
dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.»; 
    g) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Deposito  della
proposta»; 
  2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo la parola: «sede» e' inserita la seguente «principale»; 
  b) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Il  consumatore
deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la
residenza.  La  proposta,  contestualmente  al  deposito  presso   il
tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a
cura dell'organismo di composizione  della  crisi,  all'agente  della
riscossione e agli uffici fiscali,  anche  presso  gli  enti  locali,
competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente  e
contenere  la   ricostruzione   della   sua   posizione   fiscale   e
l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.»; 
      3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) le parole: «Il debitore,  unitamente  alla  proposta,  deposita»
sono sostituite dalle  seguenti:  «Unitamente  alla  proposta  devono
essere depositati»; 
  2) le parole: «dei beni» sono sostituite dalle seguenti «di tutti i
beni del debitore»; 
      4) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi: 
  «3-bis. Alla proposta di piano del consumatore e' altresi' allegata
una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione  della
crisi che deve contenere: 
  a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e  della  diligenza
impiegata   dal   consumatore   nell'assumere   volontariamente    le
obbligazioni; 
  b) l'esposizione delle ragioni  dell'incapacita'  del  debitore  di
adempiere le obbligazioni assunte; 
  c) il resoconto sulla solvibilita'  del  consumatore  negli  ultimi
cinque anni; 
  d) l'indicazione della eventuale esistenza  di  atti  del  debitore
impugnati dai creditori; 
  e)  il  giudizio   sulla   completezza   e   attendibilita'   della
documentazione depositata dal consumatore a corredo  della  proposta,
nonche'   sulla   probabile   convenienza    del    piano    rispetto
all'alternativa liquidatoria. 
  3-ter.  Il  giudice  puo'  concedere  un  termine  perentorio   non
superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla  proposta
e produrre nuovi documenti. 
  3-quater. Il deposito della proposta di  accordo  o  di  piano  del
consumatore sospende, ai soli effetti del concorso,  il  corso  degli
interessi convenzionali o legali, a meno  che  i  crediti  non  siano
garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio,  salvo  quanto  previsto
dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo,  del  codice
civile.»; 
  h) dopo l'articolo 9 e' inserito  il  seguente:  Ǥ  2  Accordo  di
composizione della crisi»; 
  i) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: «i  requisiti  previsti  dagli  articoli  7»  e'
inserito il seguente: «, 8»; 
  b) dopo la parola: «comunicazione» sono inserite  le  seguenti:  «,
almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11,  comma
1,»; 
  c) le parole «contenente l'avvertimento dei provvedimenti che  egli
puo' adottare ai sensi  del  comma  3  del  presente  articolo»  sono
soppresse; 
  d) in fine e' aggiunto il seguente  periodo:  «Tra  il  giorno  del
deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e  l'udienza  non
devono decorrere piu' di sessanta giorni.»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice: 
  a) stabilisce idonea forma di  pubblicita'  della  proposta  e  del
decreto, oltre, nel  caso  in  cui  il  proponente  svolga  attivita'
d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese; 
  b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi
di beni immobili o di beni mobili  registrati,  la  trascrizione  del
decreto, a cura dell'organismo di composizione  della  crisi,  presso
gli uffici competenti; 
  c) dispone  che,  sino  al  momento  in  cui  il  provvedimento  di
omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita',
essere  iniziate  o  proseguite  azioni  esecutive  individuali   ne'
disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di  prelazione
sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo,
da  parte  dei  creditori  aventi  titolo  o  causa   anteriore;   la
sospensione  non  opera  nei  confronti  dei  titolari   di   crediti
impignorabili.»; 
  3) il comma 3  e'  sostituito  dal  seguente:  «3.  All'udienza  il
giudice, accertata la presenza di  iniziative  o  atti  in  frode  ai
creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1  e  ordina
la  cancellazione  della  trascrizione  dello  stesso,   nonche'   la
cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta.»; 
  4) dopo il comma 3 e' inserito il  seguente:  «3-bis.  A  decorrere
dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino  alla  data  di
omologazione   dell'accordo   gli    atti    eccedenti    l'ordinaria
amministrazione compiuti  senza  l'autorizzazione  del  giudice  sono
inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata
eseguita la pubblicita' del decreto.»; 
  5) al comma 4 le  parole:  «dal  comma  3»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal comma 2, lettera c)»; 
  6) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il decreto di cui  al
comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.»; 
    l) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole  seguenti:  «almeno
dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma  1.  In
mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta  nei
termini in cui e' stata loro comunicata»; 
  2)  il  comma  2  e'  sostituito  dal   seguente:   «2.   Ai   fini
dell'omologazione di cui all'articolo 12, e' necessario che l'accordo
sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il  sessanta  per
cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o  ipoteca
dei  quali  la  proposta  prevede  l'integrale  pagamento  non   sono
computati ai fini del raggiungimento della maggioranza  e  non  hanno
diritto di esprimersi sulla proposta,  salvo  che  non  rinuncino  in
tutto o in parte al diritto  di  prelazione.  Non  hanno  diritto  di
esprimersi  sulla  proposta  e  non  sono  computati  ai   fini   del
raggiungimento della maggioranza il  coniuge  del  debitore,  i  suoi
parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari  o  aggiudicatari
dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.»; 
  3) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole:  «e'  revocato  di  diritto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «cessa, di diritto, di produrre effetti»; 
  b) dopo le parole: «i pagamenti dovuti» sono inserite le  seguenti:
«secondo il piano»; 
  c) le parole: «Agenzie fiscali» sono sostituite da «amministrazioni
pubbliche»; 
  d) sono aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «L'accordo  e'
altresi' revocato se risultano compiuti  durante  la  procedura  atti
diretti a frodare le  ragioni  dei  creditori.  Il  giudice  provvede
d'ufficio con decreto reclamabile, ai  sensi  dell'articolo  739  del
codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del  collegio  non
puo' far parte il giudice che lo ha pronunciato.». 
    m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti periodi:
«Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata  pubblicazione
utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma  2,  quando,
risolta ogni altra contestazione,  ha  verificato  il  raggiungimento
della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneita'  del
piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili,
nonche' dei crediti di cui all'articolo 7, comma  1,  terzo  periodo.
Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta  escluso  o
qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo,  il
giudice lo omologa se ritiene che il credito puo' essere  soddisfatto
dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore  all'alternativa
liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.»; 
  2) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente  comma:  «3.  L'accordo
omologato e' obbligatorio per tutti i creditori anteriori al  momento
in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 10, comma
2. I creditori con causa o titolo posteriore  non  possono  procedere
esecutivamente sui beni oggetto del piano.»; 
  3)  dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente  comma:  «3-bis.
L'omologazione  deve  intervenire  nel  termine  di  sei  mesi  dalla
presentazione della proposta.»; 
  4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Gli effetti di cui al
comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato
pagamento dei crediti  impignorabili,  nonche'  dei  crediti  di  cui
all'articolo 7, comma 1, terzo periodo.  L'accertamento  del  mancato
pagamento di tali crediti e' chiesto  al  tribunale  con  ricorso  da
decidere in camera di  consiglio,  ai  sensi  degli  articoli  737  e
seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il
provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio  non
puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.»; 
  5) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti,
i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione  dell'accordo
omologato  non  sono   soggetti   all'azione   revocatoria   di   cui
all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»; 
    n) dopo l'articolo 12 e' inserito: 
«§ 3 Piano del consumatore» 
  «Art.  12-bis  (Procedimento  di   omologazione   del   piano   del
consumatore). - 1. Il giudice, se la proposta  soddisfa  i  requisiti
previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza  di  atti  in
frode ai  creditori,  fissa  immediatamente  con  decreto  l'udienza,
disponendo, a cura dell'organismo di  composizione  della  crisi,  la
comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori  della
proposta  e  del  decreto.  Tra  il   giorno   del   deposito   della
documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere
piu' di sessanta giorni. 
  2.  Quando,  nelle  more  della  convocazione  dei  creditori,   la
prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe
pregiudicare la fattibilita' del piano, il  giudice,  con  lo  stesso
decreto, puo' disporre la sospensione degli stessi sino al momento in
cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo. 
  3. Verificata la fattibilita' del piano e l'idoneita' dello  stesso
ad assicurare il pagamento dei  crediti  impignorabili,  nonche'  dei
crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni
altra contestazione  anche  in  ordine  all'effettivo  ammontare  dei
crediti, il giudice, quando esclude che  il  consumatore  ha  assunto
obbligazioni senza la ragionevole prospettiva  di  poterle  adempiere
ovvero che ha colposamente determinato il  sovraindebitamento,  anche
per mezzo di un ricorso al credito  non  proporzionato  alle  proprie
capacita' patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il  relativo
provvedimento una  forma  idonea  di  pubblicita'.  Quando  il  piano
prevede la cessione o l'affidamento a terzi di  beni  immobili  o  di
beni mobili registrati, il decreto deve  essere  trascritto,  a  cura
dell'organismo  di  composizione  della  crisi.  Con  l'ordinanza  di
diniego  il  giudice  dichiara  l'inefficacia  del  provvedimento  di
sospensione di cui al comma 2, ove adottato. 
  4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato  contesta
la convenienza del piano, il giudice lo omologa  se  ritiene  che  il
credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in  misura
non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione
seconda del presente capo. 
  5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo. 
  6. L'omologazione deve intervenire nel termine di  sei  mesi  dalla
presentazione della proposta. 
  7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto
di pignoramento. 
  Art. 12-ter (Effetti dell'omologazione del piano del  consumatore).
- 1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con  causa  o
titolo anteriore non possono iniziare o proseguire  azioni  esecutive
individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono  essere
iniziate o proseguite azioni  cautelari  ne'  acquistati  diritti  di
prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la  proposta
di piano. 
  2. Il  piano  omologato  e'  obbligatorio  per  tutti  i  creditori
anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita'  di  cui
all'articolo  12-bis,  comma  3.  I  creditori  con  causa  o  titolo
posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto  del
piano. 
  3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei  creditori
nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore  e  obbligati
in via di regresso. 
  4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in  caso  di  mancato
pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonche' dei  crediti
di cui all'articolo 7, comma 1,  terzo  periodo.  L'accertamento  del
mancato pagamento di tali  crediti  e'  chiesto  al  tribunale  e  si
applica l'articolo 12, comma 4.»; 
  o) dopo l'articolo 12-ter e' inserito il seguente: Ǥ 4  Esecuzione
e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e
del piano del consumatore»; 
  p) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1)  la  rubrica   e'   sostituita   dalla   seguente:   «Esecuzione
dell'accordo o del piano del consumatore»; 
  2) al comma 1 dopo la parola: «accordo» sono inserite le  seguenti:
«o dal piano del consumatore,»; 
  3) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole:  «all'accordo  o  al  piano»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'accordo o al piano del consumatore»; 
  b) le parole: «creditori estranei» sono sostituite dalle  seguenti:
«crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma  1,
terzo periodo»; 
  c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi  compresa  la
trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1  e  12-bis,
comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicita'. In  ogni
caso il giudice puo', con decreto motivato, sospendere  gli  atti  di
esecuzione  dell'accordo  qualora  ricorrano  gravi  e   giustificati
motivi»; 
  4) al comma 4 le parole: «dell'accordo e del piano sono nulli» sono
sostituite dalle parole: «dell'accordo o del  piano  del  consumatore
sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui  e'
stata eseguita la pubblicita' di cui agli articoli  10,  comma  2,  e
12-bis, comma 3»; 
  5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. I crediti sorti
in occasione o in funzione  di  uno  dei  procedimenti  di  cui  alla
presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri,
con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto
di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.»; 
    q) all'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 1, primo periodo, dopo la  parola:  «dolosamente»  sono
inserite le seguenti: «o con colpa grave»; 
  2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il ricorso  per
l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi  dalla  scoperta
e, in ogni caso, non  oltre  due  anni  dalla  scadenza  del  termine
fissato per l'ultimo adempimento previsto.»; 
  3) al comma 2 la parola: «regolarmente» e' soppressa; 
  4) al comma 3 dopo le parole: «a pena di decadenza,» sono  inserite
le seguenti parole: «entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso,»; 
  5) al comma 5, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte  il
giudice che ha pronunciato il provvedimento.»; 
    r) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente articolo: 
  «Art. 14-bis (Revoca e cessazione degli  effetti  dell'omologazione
del piano del consumatore). - 1. La revoca e la cessazione di diritto
dell'efficacia dell'omologazione  del  piano  del  consumatore  hanno
luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5. 
  2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore,  in  contraddittorio
con il debitore, dichiara cessati gli effetti  dell'omologazione  del
piano nelle seguenti ipotesi: 
  a) quando e' stato  dolosamente  o  con  colpa  grave  aumentato  o
diminuito il  passivo,  ovvero  sottratta  o  dissimulata  una  parte
rilevante   dell'attivo   ovvero   dolosamente   simulate   attivita'
inesistenti; 
  b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal  piano,
se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione  del
piano  diviene  impossibile  anche  per  ragioni  non  imputabili  al
debitore. 
  3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2,  lettera  a),
e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in
ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato  per
l'ultimo adempimento previsto. 
  4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2,  lettera  b),
e' proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in
ogni caso, entro un anno  dalla  scadenza  del  termine  fissato  per
l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. 
  5. La dichiarazione di cessazione degli  effetti  dell'omologazione
del piano non pregiudica i diritti  acquistati  dai  terzi  in  buona
fede. 
  6. Si applica l'articolo 14, comma 4-bis.»; 
    s) dopo l'articolo 14-bis e' inserita la seguente sezione: 
«SEZIONE SECONDA 
Liquidazione del patrimonio 
  Art. 14-ter (Liquidazione dei  beni).  -  1.  In  alternativa  alla
proposta per la composizione della crisi, il debitore,  in  stato  di
sovraindebitamento e per il quale  ricorrono  i  presupposti  di  cui
all'articolo  7,  comma  2,  lettere  a)  e  b),  puo'  chiedere   la
liquidazione di tutti i suoi beni. 
  2. La domanda di liquidazione e' proposta al  tribunale  competente
ai sensi dell'articolo 9, comma 1,  e  deve  essere  corredata  dalla
documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3. 
  3. Alla domanda sono altresi' allegati l'inventario di tutti i beni
del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno
degli  immobili  e  delle  cose   mobili,   nonche'   una   relazione
particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve
contenere: 
  a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e  della  diligenza
impiegata dal debitore persona fisica  nell'assumere  volontariamente
le obbligazioni; 
  b)  l'esposizione  delle  ragioni  dell'incapacita'  del   debitore
persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; 
  c) il resoconto sulla  solvibilita'  del  debitore  persona  fisica
negli ultimi cinque anni; 
  d) l'indicazione della eventuale esistenza  di  atti  del  debitore
impugnati dai creditori; 
  e)  il  giudizio   sulla   completezza   e   attendibilita'   della
documentazione depositata a corredo della domanda. 
  4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni  dalla
richiesta di relazione di cui al comma 3, ne da'  notizia  all'agente
della riscossione e  agli  uffici  fiscali,  anche  presso  gli  enti
locali,  competenti  sulla   base   dell'ultimo   domicilio   fiscale
dell'istante. 
  5. La domanda di liquidazione e' inammissibile se la documentazione
prodotta non consente  di  ricostruire  compiutamente  la  situazione
economica e patrimoniale del debitore. 
  6. Non sono compresi nella liquidazione: 
  a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di
procedura civile; 
  b) i crediti aventi carattere alimentare  e  di  mantenimento,  gli
stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua
attivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo  e  della
sua famiglia indicati dal giudice; 
  c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei  figli,  i
beni costituiti in fondo patrimoniale  e  i  frutti  di  essi,  salvo
quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; 
  d) le cose che non possono essere  pignorate  per  disposizione  di
legge. 
  7.  Il  deposito  della  domanda  sospende,  ai  soli  effetti  del
concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali  fino  alla
chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti
da ipoteca, da  pegno  o  privilegio,  salvo  quanto  previsto  dagli
articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile. 
  Art. 14-quater (Conversione  della  procedura  di  composizione  in
liquidazione). - 1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno  dei
creditori,  dispone,  col  decreto  avente  il   contenuto   di   cui
all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di
composizione della crisi di cui  alla  sezione  prima  in  quella  di
liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo
o  di  cessazione  degli  effetti  dell'omologazione  del  piano  del
consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2,  lettera  a).  La
conversione e' altresi' disposta nei casi di cui  agli  articoli  11,
comma 5, e 14-bis, comma 1, nonche' di risoluzione dell'accordo o  di
cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del  consumatore
ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b),  ove  determinati
da cause imputabili al debitore. 
  Art. 14-quinquies (Decreto di apertura della liquidazione). - 1. Il
giudice, se la domanda  soddisfa  i  requisiti  di  cui  all'articolo
14-ter, verificata l'assenza di atti  in  frode  ai  creditori  negli
ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione.  Si
applica l'articolo 10, comma 6. 
  2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: 
  a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13,  comma  1,
nomina un  liquidatore,  da  individuarsi  in  un  professionista  in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  b) dispone  che,  sino  al  momento  in  cui  il  provvedimento  di
omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita',
essere  iniziate  o  proseguite  azioni  cautelari  o  esecutive  ne'
acquistati  diritti  di  prelazione   sul   patrimonio   oggetto   di
liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; 
  c) stabilisce idonea forma  di  pubblicita'  della  domanda  e  del
decreto, nonche', nel  caso  in  cui  il  debitore  svolga  attivita'
d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese; 
  d) ordina, quando il patrimonio  comprende  beni  immobili  o  beni
mobili  registrati,  la  trascrizione  del  decreto,   a   cura   del
liquidatore; 
  e) ordina la consegna o il rilascio  dei  beni  facenti  parte  del
patrimonio di liquidazione, salvo che non  ritenga,  in  presenza  di
gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad  utilizzare
alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e'  posto  in
esecuzione a cura del liquidatore; 
  f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b). 
  3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto
di pignoramento. 
  4. La procedura rimane aperta sino  alla  completa  esecuzione  del
programma  di  liquidazione  e,  in  ogni  caso,  ai  fini   di   cui
all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi  al  deposito
della domanda. 
  Art. 14-sexies (Inventario  ed  elenco  dei  creditori).  -  1.  Il
liquidatore, verificato l'elenco  dei  creditori  e  l'attendibilita'
della documentazione di cui  all'articolo  9,  commi  2  e  3,  forma
l'inventario dei beni da liquidare  e  comunica  ai  creditori  e  ai
titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e  immobiliari,  su
immobili o  cose  mobili  in  possesso  o  nella  disponibilita'  del
debitore: 
  a)  che  possono  partecipare  alla  liquidazione,  depositando   o
trasmettendo, anche  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata  e
purche' vi sia prova della ricezione, la  domanda  di  partecipazione
che  abbia  il  contenuto  previsto  dall'articolo  14-septies,   con
l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla  lettera
e) del predetto articolo, le successive comunicazioni  sono  eseguite
esclusivamente mediante deposito in cancelleria; 
  b) la data entro cui vanno presentate le domande; 
  c) la data entro cui sara' comunicata al debitore e ai creditori lo
stato passivo e ogni altra utile informazione. 
  Art. 14-septies (Domanda di partecipazione alla liquidazione). - 1.
La domanda di partecipazione alla  liquidazione,  di  restituzione  o
rivendicazione di beni mobili o immobili e' proposta con ricorso  che
contiene: 
  a) l'indicazione delle generalita' del creditore; 
  b) la determinazione della somma che si intende  far  valere  nella
liquidazione, ovvero la descrizione del bene  di  cui  si  chiede  la
restituzione o la rivendicazione; 
  c) la succinta esposizione dei fatti e degli  elementi  di  diritto
che costituiscono la ragione della domanda; 
  d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione; 
  e) l'indicazione dell'indirizzo di posta  elettronica  certificata,
del numero di telefax o l'elezione di  domicilio  in  un  comune  del
circondario ove ha sede il tribunale competente. 
  2. Al ricorso sono allegati i documenti  dimostrativi  dei  diritti
fatti valere. 
  Art. 14-octies  (Formazione  del  passivo).  -  1.  Il  liquidatore
esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e,  predisposto  un
progetto di stato passivo, comprendente un  elenco  dei  titolari  di
diritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o  in  possesso  del
debitore, lo comunica agli  interessati,  assegnando  un  termine  di
quindici giorni per le eventuali osservazioni da  comunicare  con  le
modalita' dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a). 
  2. In assenza di osservazioni,  il  liquidatore  approva  lo  stato
passivo dandone comunicazione alle parti. 
  3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore  le  ritiene
fondate,  entro  il  termine  di  quindici  giorni  dalla   ricezione
dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo  comunica
ai sensi del comma 1. 
  4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi  del  comma
3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato,  il
quale provvede alla definitiva formazione  del  passivo.  Si  applica
l'articolo 10, comma 6. 
  Art. 14-novies (Liquidazione). - 1. Il  liquidatore,  entro  trenta
giorni dalla formazione  dell'inventario,  elabora  un  programma  di
liquidazione, che comunica al debitore ed  ai  creditori  e  deposita
presso la cancelleria del giudice. Il programma  deve  assicurare  la
ragionevole durata della procedura. 
  2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che  compongono  il
patrimonio  di  liquidazione.   Fanno   parte   del   patrimonio   di
liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i  frutti  prodotti
dai beni del debitore.  Il  liquidatore  cede  i  crediti,  anche  se
oggetto di contestazione, dei quali non e'  probabile  l'incasso  nei
quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite  e  gli
altri  atti  di  liquidazione  posti  in  essere  in  esecuzione  del
programma di liquidazione sono  effettuati  dal  liquidatore  tramite
procedure competitive anche avvalendosi  di  soggetti  specializzati,
sulla base di stime effettuate, salvo il  caso  di  beni  di  modesto
valore, da parte di  operatori  esperti,  assicurando,  con  adeguate
forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione  degli
interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita,  il
liquidatore informa  degli  esiti  delle  procedure  il  debitore,  i
creditori e il giudice.  In  ogni  caso,  quando  ricorrono  gravi  e
giustificati motivi, il giudice puo' sospendere con decreto  motivato
gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di
apertura della procedura  di  liquidazione  sono  pendenti  procedure
esecutive il liquidatore puo' subentrarvi. 
  3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata  la  conformita'
degli atti dispositivi al programma  di  liquidazione,  autorizza  lo
svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione  del
pignoramento e delle iscrizioni relative ai  diritti  di  prelazione,
nonche' di ogni altro  vincolo,  ivi  compresa  la  trascrizione  del
decreto di  cui  all'articolo  14-quinquies,  comma  1,  dichiara  la
cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta. 
  4. I requisiti di  onorabilita'  e  professionalita'  dei  soggetti
specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore puo'
avvalersi ai sensi del comma 1, nonche'  i  mezzi  di  pubblicita'  e
trasparenza delle operazioni di  vendita  sono  quelli  previsti  dal
regolamento del Ministro della giustizia  di  cui  all'articolo  107,
sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 
  5. Accertata la completa esecuzione del programma  di  liquidazione
e, comunque, non prima del decorso del termine di  quattro  anni  dal
deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la  chiusura
della procedura. 
  Art. 14-decies  (Azioni  del  liquidatore).  -  1.  Il  liquidatore
esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la
disponibilita' dei  beni  compresi  nel  patrimonio  da  liquidare  e
comunque   correlata   con   lo   svolgimento    dell'attivita'    di
amministrazione  di  cui  all'articolo   14-novies,   comma   2.   Il
liquidatore puo' altresi' esercitare le azioni volte al recupero  dei
crediti compresi nella liquidazione. 
  Art. 14-undecies  (Beni  e  crediti  sopravvenuti).  -  1.  I  beni
sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di
liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono  oggetto  della
stessa,  dedotte  le  passivita'  incontrate  per  l'acquisto  e   la
conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente
il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3. 
  Art. 14-duodecies (Creditori posteriori).  -  1.  I  creditori  con
causa  o  titolo  posteriore   al   momento   dell'esecuzione   della
pubblicita' di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere  c)  e
d),  non  possono  procedere  esecutivamente  sui  beni  oggetto   di
liquidazione. 
  2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione  o
di  uno  dei  procedimenti  di  cui  alla  precedente  sezione   sono
soddisfatti con preferenza rispetto agli  altri,  con  esclusione  di
quanto ricavato dalla liquidazione  dei  beni  oggetto  di  pegno  ed
ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. 
  Art. 14-terdecies (Esdebitazione). - 1. Il debitore persona  fisica
e' ammesso al beneficio della  liberazione  dei  debiti  residui  nei
confronti dei creditori concorsuali e non  soddisfatti  a  condizione
che: 
  a) abbia  cooperato  al  regolare  ed  efficace  svolgimento  della
procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione  utili,
nonche' adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 
  b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a  ritardare  lo
svolgimento della procedura; 
  c) non abbia beneficiato di altra  esdebitazione  negli  otto  anni
precedenti la domanda; 
  d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per
uno dei reati previsti dall'articolo 16; 
  e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo  14-undecies,
un'attivita' produttiva di reddito  adeguata  rispetto  alle  proprie
competenze e alla situazione  di  mercato  o,  in  ogni  caso,  abbia
cercato un'occupazione e  non  abbia  rifiutato,  senza  giustificato
motivo, proposte di impiego; 
  f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo
e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione. 
  2. L'esdebitazione e' esclusa: 
  a) quando il sovraindebitamento del debitore e'  imputabile  ad  un
ricorso  al  credito  colposo  e  sproporzionato  rispetto  alle  sue
capacita' patrimoniali; 
  b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura  della
liquidazione o nel corso della stessa, ha posto  in  essere  atti  in
frode ai creditori, pagamenti o altri atti  dispositivi  del  proprio
patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di
favorire alcuni creditori a danno di altri. 
  3. L'esdebitazione non opera: 
  a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari; 
  b) per i  debiti  da  risarcimento  dei  danni  da  fatto  illecito
extracontrattuale, nonche' per le sanzioni penali  ed  amministrative
di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti; 
  c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al  decreto
di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e  seconda  del
presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione  della
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. 
  4. Il  giudice,  con  decreto  adottato  su  ricorso  del  debitore
interessato, presentato entro l'anno successivo alla  chiusura  della
liquidazione, sentiti i creditori  non  integralmente  soddisfatti  e
verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara  inesigibili
nei  suoi  confronti  i  crediti  non  soddisfatti  integralmente.  I
creditori non integralmente soddisfatti possono proporre  reclamo  ai
sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di  fronte  al
tribunale e del collegio non fa parte il giudice  che  ha  emesso  il
decreto. 
  5. Il provvedimento di esdebitazione e' revocabile in ogni momento,
su istanza dei creditori, se risulta: 
  a) che e' stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2,  lettera
b); 
  b) che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito
il passivo,  ovvero  sottratta  o  dissimulata  una  parte  rilevante
dell'attivo ovvero simulate attivita' inesistenti. 
  6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale  e
del collegio non puo' far parte il  giudice  che  ha  pronunciato  il
provvedimento.»; 
    t) gli articoli  da  15  a  20  sono  sostituiti  dalla  seguente
sezione: 
«SEZIONE TERZA 
Disposizioni comuni 
  Art. 15 (Organismi di  composizione  della  crisi).  -  1.  Possono
costituire   organismi   per   la   composizione   delle   crisi   da
sovraindebitamento enti pubblici o privati  dotati  di  requisiti  di
indipendenza, professionalita' e adeguatezza patrimoniale determinati
con il regolamento di cui al comma 3. 
  2. Gli organismi di cui al comma 1 sono  iscritti  in  un  apposito
registro tenuto presso il Ministero della giustizia. 
  3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalita' di  iscrizione  nel
registro di cui al comma 2, sono stabiliti con  regolamento  adottato
dal Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle  finanze,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate  le  condizioni  per
l'iscrizione, la  formazione  dell'elenco  e  la  sua  revisione,  la
sospensione  e  la   cancellazione   degli   iscritti,   nonche'   la
determinazione dei compensi  e  dei  rimborsi  spese  spettanti  agli
organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. 
  4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi  indicati
al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  della
finanza pubblica, e le attivita' degli stessi  devono  essere  svolte
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto
dalle  sezioni  prima  e  seconda  del  presente  capo,  assume  ogni
iniziativa   funzionale   alla   predisposizione   del    piano    di
ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso. 
  6. Lo stesso organismo verifica la veridicita' dei  dati  contenuti
nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilita'  del
piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2. 
  7. L'organismo esegue le pubblicita' ed effettua  le  comunicazioni
disposte dal giudice  nell'ambito  dei  procedimenti  previsti  dalle
sezioni prima e seconda del  presente  capo.  Le  comunicazioni  sono
effettuate a mezzo  posta  elettronica  certificata  se  il  relativo
indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese  ovvero
dall'Indice  nazionale   degli   indirizzi   di   posta   elettronica
certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso,
a mezzo telefax o lettera raccomandata. 
  8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli  13,  comma
1, o  14-quinquies,  comma  2,  l'organismo  svolge  le  funzioni  di
liquidatore stabilite con le  disposizioni  del  presente  capo.  Ove
designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge  le  funzioni  di
gestore per la liquidazione. 
  9.  I  compiti  e  le  funzioni  attribuiti   agli   organismi   di
composizione  della  crisi  possono  essere  svolti   anche   da   un
professionista o da una societa' tra professionisti in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.
267, e successive modificazioni, ovvero da un  notaio,  nominati  dal
presidente  del  tribunale  o  dal  giudice  da  lui  delegato.  Fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3,  i  compensi
sono determinati  secondo  i  parametri  previsti  per  i  commissari
giudiziali nelle procedure  di  concordato  preventivo,  quanto  alle
attivita' di cui alla sezione  prima  del  presente  capo,  e  per  i
curatori fallimentari, quanto alle  attivita'  di  cui  alla  sezione
seconda del presente capo.  I  predetti  compensi  sono  ridotti  del
quaranta per cento. 
  10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attivita'  previsti  dal
presente capo, il giudice e, previa autorizzazione  di  quest'ultimo,
gli organismi di composizione della crisi possono  accedere  ai  dati
contenuti nell'anagrafe  tributaria,  compresa  la  sezione  prevista
dall'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi  di  informazioni  creditizie,
nelle centrali rischi  e  nelle  altre  banche  dati  pubbliche,  ivi
compreso  l'archivio  centrale  informatizzato  di  cui  all'articolo
30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,  nel
rispetto delle  disposizioni  contenute  nel  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona  condotta
per i sistemi informativi gestiti da  soggetti  privati  in  tema  di
crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei pagamenti, di cui
alla deliberazione del Garante per la protezione dei  dati  personali
16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  300
del 23 dicembre 2004. 
  11. I dati  personali  acquisiti  a  norma  del  presente  articolo
possono essere trattati e conservati per i soli fini  e  tempi  della
procedura  e  devono  essere  distrutti  contestualmente   alla   sua
conclusione  o  cessazione.   Dell'avvenuta   distruzione   e'   data
comunicazione  al  titolare  dei  suddetti  dati,   tramite   lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o  tramite  posta  elettronica
certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima. 
  Art. 16 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave
reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni  e  con  la
multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: 
  a) al fine di ottenere l'accesso  alla  procedura  di  composizione
della crisi di cui alla sezione prima del  presente  capo  aumenta  o
diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte  rilevante
dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti; 
  b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni
prima  e  seconda   del   presente   capo,   produce   documentazione
contraffatta o alterata, ovvero  sottrae,  occulta  o  distrugge,  in
tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria  situazione
debitoria ovvero la propria documentazione contabile; 
  c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo
14-ter, comma 3; 
  d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente
capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del  piano  del
consumatore; 
  e) dopo il deposito della  proposta  di  accordo  o  di  piano  del
consumatore, e per tutta la durata della procedura,  aggrava  la  sua
posizione debitoria; 
  f) intenzionalmente non rispetta i  contenuti  dell'accordo  o  del
piano del consumatore. 
  2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero
il professionista di cui all'articolo 15, comma 9,  che  rende  false
attestazioni in ordine alla  veridicita'  dei  dati  contenuti  nella
proposta o nei documenti ad  essa  allegati,  alla  fattibilita'  del
piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero  nella  relazione  di
cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma  3,  e'
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000  a
50.000 euro. 
  3. La stessa pena di cui  al  comma  2  si  applica  al  componente
dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al  professionista
di cui all'articolo 15, comma  9,  che  cagiona  danno  ai  creditori
omettendo o rifiutando senza giustificato  motivo  un  atto  del  suo
ufficio.». 
  2. Le disposizioni di cui al  comma  1  del  presente  articolo  si
applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo
a quello della data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto. 

        
      
Sezione VII

Ricerca, innovazione e comunita' intelligenti
                               Art. 19 
 
 
              Grandi progetti di ricerca e innovazione 
                      e appalti precommerciali 
 
  1. All'articolo  20  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis L'Agenzia promuove altresi' la definizione e lo sviluppo  di
grandi progetti strategici di ricerca  e  innovazione  connessi  alla
realizzazione dell'Agenda  digitale  italiana  e  in  conformita'  al
programma  europeo  Horizon2020,  con  l'obiettivo  di  favorire   lo
sviluppo delle comunita' intelligenti, la produzione di beni pubblici
rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile  e  i  relativi
servizi,  la   valorizzazione   digitale   dei   beni   culturali   e
paesaggistici,  la  sostenibilita'  ambientale,  i  trasporti  e   la
mobilita', la difesa e la sicurezza, nonche' al fine di  mantenere  e
incrementare la presenza sul territorio  nazionale  di  significative
competenze di ricerca e innovazione industriale.». 
  2. I progetti di cui all'articolo 20, comma 3-bis del decreto-legge
n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del
2012, cosi' come introdotto dal comma 1, riguardano: 
  a)  lo  sviluppo  di  una  nuova  tecnologia  e  l'integrazione  di
tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducono
nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale che sia in
grado di qualificare un prodotto innovativo; 
  b) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio
o di un prodotto  innovativo  in  grado  di  soddisfare  una  domanda
espressa da pubbliche amministrazioni; 
  c) i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non  presenti
sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica; 
  d) le attivita' di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio
o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacita'
competitiva delle piccole e medie imprese. 
  3. I temi di ricerca,  le  aree  tecnologiche  ed  i  requisiti  di
domanda  pubblica  da  collegare  e  promuovere  in  relazione   alla
realizzazione dell'Agenda digitale italiana, sono indicati di  intesa
tra  il  Ministro   dello   sviluppo   economico   e   dal   Ministro
dell'istruzione, universita' e ricerca. 
  4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a),  l'Agenzia  effettua
una chiamata alla manifestazione  d'interesse  da  parte  di  imprese
singole o in partenariato tra di loro, eventualmente in  associazione
con organismi di ricerca, per la realizzazione  dei  grandi  progetti
strategici di  ricerca  e  sviluppo  nel  settore  ICT.  Le  proposte
presentate sono sottoposte a un processo negoziale articolato in  due
fasi: 
  a)  valutazione  tecnico-scientifica,  affidata   all'Agenzia,   di
ammissibilita' al finanziamento, in termini di contenuto innovativo e
potenziale applicativo, eventualmente  condizionata  a  richieste  di
modifiche dei progetti presentati; 
  b) definizione di una efficace soluzione di  copertura  finanziaria
dei  progetti  ammessi,  anche  sulla  base  dell'uso  combinato   di
contributi pubblici e privati, prestiti agevolati o  altri  strumenti
di debito e garanzia. A tale specifico fine,  massimizzando  la  leva
finanziaria delle risorse  pubbliche  impegnate  nei  progetti  dalle
varie  amministrazioni,  puo'  essere  utilizzato  un  meccanismo  di
finanziamento    con    ripartizione    del    rischio     denominato
Risksharingfacility    per    l'innovazione    digitale-RSFID.    Per
l'implementazione della RSFID il Ministro dello  sviluppo  economico,
il Ministro dell'universita' dell'istruzione e  della  ricerca  e  il
Ministro per la coesione territoriale stipulano un accordo quadro  di
collaborazione con la Banca  europea  degli  investimenti,  la  Cassa
depositi e prestiti  o  altri  investitori  istituzionali.  L'accordo
quadro di  collaborazione  prevede  le  regole  di  governance  e  le
modalita' di funzionamento della RSFID e viene adottato  con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro  dell'universita'
dell'istruzione e della  ricerca  e  del  Ministro  per  la  coesione
territoriale, di concerto con il Ministero dell'economia e finanza. 
  5.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  2,  lettera  b),   l'Agenzia,
attraverso specifiche intese o accordi di programma con le regioni  e
altre  amministrazioni   pubbliche   competenti,   anche   ai   sensi
dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  e
successive  modificazioni,  definisce  gli  ambiti   territoriali   e
l'oggetto dei possibili  progetti,  individua  le  risorse  pubbliche
eventualmente necessarie e provvede alla definizione e allo  sviluppo
dei   servizi   o   dei   prodotti   innovativi   mediante    appalti
precommerciali. I singoli appalti sono  aggiudicati  dall'Agenzia  ai
sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto  legislativo  12  aprile
2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni,  quale   centrale   di
committenza della regione o della  diversa  amministrazione  pubblica
competente  alla  relativa  gestione.  Le  attivita'  connesse   alle
specifiche intese stipulate con l'Agenzia per l'Italia Digitale  sono
svolte  dalle  regioni  e  delle  altre   amministrazioni   pubbliche
competenti,  nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  6. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera c),  trova  applicazione
il comma 9. 
  7. Per le iniziative di cui al presente articolo, e' riservata  una
quota non superiore a 70 milioni di euro delle risorse effettivamente
disponibili  del  Fondo  per  la   crescita   sostenibile,   di   cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
nonche' una quota non superiore a 100 milioni di euro  delle  risorse
effettivamente disponibili del Fondo per gli investimenti in  ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 61 del predetto
decreto-legge n. 83 del 2012. L'utilizzo delle risorse  riservate  ai
sensi del presente comma e' effettuato nel rispetto  degli  equilibri
di finanza  pubblica  con  le  medesime  modalita'  di  utilizzo  dei
predetti fondi. Per la stessa  finalita'  possono  essere  utilizzate
anche  risorse  provenienti  dai  programmi  cofinanziati  dai  fondi
strutturali che siano individuate nel Piano di azione-coesione. 
  8. Per le finalita' dell'articolo 47, comma 2-bis, lettera e),  del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore  del  presente  decreto,  sono  adottate  linee  guida  per
promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi  e  degli
appalti precommerciali presso le amministrazioni  aggiudicatrici,  le
imprese pubbliche e gli altri enti e soggetti aggiudicatori ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  9. L'accesso ai fondi per la realizzazione delle iniziative di  cui
al comma 2, lettera c), e' disciplinato con uno o  piu'  decreti  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sulla base dei seguenti criteri: 
  a) previsione che, l'Agenzia per l'Italia digitale,  previa  intesa
tra  il   Ministro   dello   sviluppo   economico   e   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  pubblichi  con
cadenza almeno annuale una sollecitazione  a  manifestare  interesse,
rivolta alle  amministrazioni  pubbliche,  diretta  ad  acquisire  la
segnalazione  di  problemi  di  particolare   rilevanza   sociale   o
ambientale che non trovano una risposta  soddisfacente  in  prodotti,
servizi e tecnologie gia' esistenti sul mercato; 
  b) definizione di misure premiali per incentivare  le  aggregazioni
di pubbliche amministrazioni  al  fine  di  raggiungere  un  adeguato
livello di domanda di soluzioni innovative a problemi di  particolare
rilevanza; 
  c) previsione che nelle manifestazioni di interesse  sia  contenuta
la disponibilita'  dei  soggetti  pubblici  ad  agire  come  contesto
operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate; 
  d) valutazione da parte dell'Agenzia per  l'Italia  Digitale  delle
manifestazioni d'interesse pervenute in termini di rilevanza sociale,
accessibilita', innovativita', scalabilita' e successiva  attivazione
degli appalti  precommerciali  finalizzati  all'individuazione  della
migliore soluzione; 
  e) previsione che i risultati della procedura precommerciale  siano
divulgati e resi disponibili a terzi. 

        
      
Sezione VII

Ricerca, innovazione e comunita' intelligenti
                               Art. 20 
 
 
                       Comunita' intelligenti 
 
  1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie e obiettivi,
coordina  il  processo  di  attuazione  e  predispone  gli  strumenti
tecnologici  ed  economici   per   il   progresso   delle   comunita'
intelligenti. A tal fine l'Agenzia, sentito il  comitato  tecnico  di
cui al comma 2: 
  a)  predispone  annualmente  il  piano  nazionale  delle  comunita'
intelligenti-PNCI e  lo  trasmette  entro  il  mese  di  febbraio  al
Presidente del Consiglio dei Ministri  o  al  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica, che lo approva entro il mese successivo; 
  b) entro il mese di gennaio di ogni  anno  predispone  il  rapporto
annuale sull'attuazione del citato piano nazionale,  avvalendosi  del
sistema di monitoraggio di cui al comma 12; 
  c) emana le linee guida recanti definizione  di  standard  tecnici,
compresa la determinazione delle ontologie dei  servizi  e  dei  dati
delle comunita' intelligenti,  e  procedurali  nonche'  di  strumenti
finanziari innovativi per lo sviluppo delle comunita' intelligenti; 
  d) istituisce e gestisce la piattaforma nazionale  delle  comunita'
intelligenti di cui al comma 9 del presente articolo. 
  2. E' istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale il  Comitato
tecnico delle comunita' intelligenti, formato da nove  componenti  in
possesso di particolari competenze e  di  comprovata  esperienza  nel
settore delle comunita' intelligenti,  di  cui  l'uno  designato  dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri, di cui due dalla Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,
uno designato dall'Associazione nazionale dei  comuni  italiani,  uno
dall'Unione  delle  province  italiane  e  altri  tre  nominati   dal
Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia  digitale,  di  cui  uno
proveniente da atenei nazionali, uno dalle associazioni di imprese  o
di  cittadini   maggiormente   rappresentative,   uno   dall'Istituto
nazionale  di  statistica  (Istat)  e  uno  dall'Agenzia  stessa.  Il
comitato adotta il proprio regolamento di organizzazione ed elegge il
Presidente.  Ai  componenti  del  comitato  non  spettano   compensi,
gettoni, emolumenti o indennita' comunque definiti. I suoi componenti
durano in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta. 
  3.  Il  comitato  tecnico  delle  comunita'  intelligenti   propone
all'Agenzia il recepimento di standard tecnici  utili  allo  sviluppo
della piattaforma  nazionale  di  cui  al  comma  9,  collabora  alla
supervisione dei documenti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c),
e partecipa alla definizione dello Statuto previsto nel comma 4. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentiti
l'Agenzia e il comitato tecnico di cui al comma 2, previa intesa  con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e' adottato  lo  Statuto  della  cittadinanza
intelligente, da redigere sulla base dei seguenti criteri: 
  a)  definizione  dei  principi  e  delle  condizioni,  compresi   i
parametri di accessibilita' e  inclusione  digitale  ai  sensi  delle
disposizioni del presente decreto-legge, che indirizzano le politiche
delle comunita' intelligenti; 
  b) elencazione dei protocolli d'intesa tra l'Agenzia e  le  singole
amministrazioni, nei quali ciascuna di esse declina gli obiettivi del
piano nazionale  delle  comunita'  intelligenti.  I  protocolli  sono
aggiornati annualmente a seguito del rinnovo del piano nazionale. 
  5.  L'Agenzia  e  le  singole  amministrazioni  locali  interessate
stabiliscono congiuntamente le modalita'  di  consultazione  pubblica
periodica  mirate   all'integrazione   dei   bisogni   emersi   dalla
cittadinanza nel processo di aggiornamento annuale degli obiettivi di
cui ai commi precedenti. 
  6. La sottoscrizione dello Statuto  e'  condizione  necessaria  per
ottenere la qualifica di comunita' intelligente. 
  7. Il  rispetto  del  protocollo  d'intesa,  misurato  dall'Agenzia
avvalendosi del sistema di  monitoraggio  di  cui  al  comma  12,  e'
vincolante per l'accesso a fondi pubblici  per  la  realizzazione  di
progetti innovativi per le comunita' intelligenti. 
  8. Al fine di assicurare  la  rapida  e  capillare  diffusione  sul
territorio  di  modelli   e   soluzioni   ad   alta   replicabilita',
l'integrazione con le caratteristiche tecniche ed amministrative  dei
sistemi  regionali  e  comunali  l'adattamento  ai  diversi  contesti
territoriali, l'agenzia opera in collaborazione con  le  regioni,  le
provincie autonome di Trento e di Bolzano, le provincie  e  i  comuni
per la programmazione e l'attuazione delle iniziative del PNCI di cui
al comma 1, lettera a). 
  9. Con deliberazione da adottare entro 120 giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale, sentito
il Comitato di cui al comma 2, istituisce, definendone  le  modalita'
per  la  gestione,   la   piattaforma   nazionale   delle   comunita'
intelligenti e le relative componenti, che includono: 
  a) il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni; 
  b) il catalogo dei dati e dei servizi informativi; 
  c) il sistema di monitoraggio. 
  10. Ai fini della realizzazione del catalogo del riuso dei  sistemi
e delle applicazioni l'Agenzia: 
  a) promuove indirizzi operativi e strumenti  d'incentivazione  alla
pratica del riuso anche attraverso meccanismi di  aggregazione  della
domanda; 
  b) adotta e promuove il recepimento di formati e processi  standard
per l'indicizzazione e la condivisione  delle  applicazioni  presenti
nel catalogo; 
  c) definisce standard tecnici aperti e regole di  interoperabilita'
delle soluzioni realizzate, da recepire nei capitolati degli  appalti
pubblici concernenti beni  e  servizi  innovativi  per  le  comunita'
intelligenti. 
  11. Ai fini della realizzazione del catalogo dei dati e dei servizi
informativi prodotti dalle comunita' intelligenti, l'Agenzia: 
  a) cataloga i dati e  i  servizi  informativi  con  l'obiettivo  di
costituire una mappa nazionale che migliori l'accesso e  faciliti  il
riutilizzo del patrimonio informativo pubblico; 
  b) favorisce il processo di metadatazione attraverso l'elaborazione
delle ontologie e dei modelli di descrizione dei dati, necessari alla
condivisione e al  riutilizzo  efficace  del  patrimonio  informativo
pubblico; 
  c) definisce standard tecnici per  l'esposizione  dei  dati  e  dei
servizi telematici; 
  d)  promuove,  attraverso  iniziative  specifiche  quali  concorsi,
eventi  e   attivita'   formative,   l'utilizzo   innovativo   e   la
realizzazione  di  servizi  e  applicazioni  basati  sui  dati  delle
comunita' intelligenti. 
  12. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio, e  per
valutare l'impatto delle misure indicate nel  piano  nazionale  delle
comunita' intelligenti, l'Agenzia, sentito il  comitato  tecnico,  di
concerto con ISTAT: 
  a) definisce, sentita l'ANCI, un sistema di misurazione  basato  su
indicatori statistici  relativi  allo  stato  e  all'andamento  delle
condizioni  economiche,  sociali,  culturali   e   ambientali   delle
comunita' intelligenti e della qualita' di vita  dei  cittadini;  tra
tali indicatori sono inclusi: indicatori di contesto o di  risultato;
indicatori relativi alle applicazioni  tecnologiche  funzionali  alle
misure adottate delle comunita' intelligenti; indicatori di  spesa  o
investimento; i dati  dei  bilanci  delle  pubbliche  amministrazioni
oggetto della  misurazione,  da  acquisire  dalla  Banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche costituita ai sensi dell'articolo 13  della
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  sulla  base  dello  schema   di
classificazione adottato nell'ambito della stessa,  individuando  uno
schema comune di riclassificazione  che  ne  faciliti  la  lettura  e
l'utilizzo  in  riferimento  al  sistema  di   indicatori   definito;
indicatori per la misurazione del livello di benessere soggettivo dei
cittadini e  della  loro  soddisfazione  rispetto  ai  servizi  della
comunita' in cui risiedono; 
  b) avvalendosi dei dati e della collaborazione dell'ISTAT  e  degli
enti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), definisce
il processo di raccolta, gestione, analisi e indicizzazione dei dati,
promuove  sistemi  e  applicazioni  di  visualizzazione  e   provvede
affinche' i dati raccolti all'interno  del  sistema  di  monitoraggio
delle  comunita'  intelligenti  siano  accessibili,  interrogabili  e
utilizzabili dagli enti pubblici e dai cittadini, in coerenza con  la
definizione di «dati di tipo aperto», ai sensi dell'articolo 9, comma
3, del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  come  modificato
dall'articolo 16 del presente decreto-legge; 
  c) inserisce nel rapporto annuale di cui al comma  1,  lettera  b),
l'analisi  delle  condizioni   economiche,   sociali,   culturali   e
ambientali delle comunita'  intelligenti,  con  particolare  riguardo
allo  stato  di  attuazione  e  all'effettivo   conseguimento   degli
obiettivi indicati nel piano nazionale delle comunita' intelligenti; 
  d)  individua,  sentita  l'ANCI,  i  meccanismi  per   l'inclusione
progressiva, nel sistema di monitoraggio, anche dei  comuni  che  non
abbiano ancora adottato misure rientranti nel piano  nazionale  delle
comunita' intelligenti. 
  13. Le amministrazioni centrali dello Stato inseriscono, nei  bandi
per progetti di promozione  delle  comunita'  intelligenti,  clausole
limitative dell'accesso ai relativi benefici per  le  amministrazioni
pubbliche che: 
  a) non inseriscono nel catalogo del riuso di cui  al  comma  10  le
specifiche tecniche e le funzionalita' delle applicazioni sviluppate;
nel  caso  siano  nella  disponibilita'   del   codice   sorgente   e
l'applicazione  sia  rilasciata  con   una   licenza   aperta,   esse
condividono altresi' tutti i riferimenti necessari al riutilizzo; 
  b) non pubblicano i dati e le informazioni relative ai servizi  nel
catalogo dei dati e dei servizi informativi secondo le previsioni del
presente decreto e nel rispetto della normativa sulla  valorizzazione
del patrimonio informativo pubblico; 
  c) non partecipano al sistema nazionale di monitoraggio. 
  14. In sede di prima applicazione i dati presenti nel  catalogo  di
cui  all'articolo  67  del   Codice   dell'amministrazione   digitale
confluiscono nel catalogo del riuso previsto al comma 10. 
  15. L'Agenzia per l'Italia digitale svolge le attivita' di  cui  al
presente articolo con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
previste a legislazione vigente. 
  16. L'inclusione intelligente consiste nella capacita', nelle forme
e nei limiti consentiti dalle  conoscenze  tecnologiche,  di  offrire
informazioni nonche' progettare ed erogare servizi e  fruibili  senza
discriminazioni  dai  soggetti  appartenenti  a  categorie  deboli  o
svantaggiate e funzionali alla partecipazione  alle  attivita'  delle
comunita' intelligenti, definite dal piano nazionale di cui al  comma
2, lettera a), secondo i criteri stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri o del  Ministro  delegato  all'innovazione
tecnologica. 
  17. L'accessibilita' dei sistemi informatici di cui all'articolo  2
della legge  9  gennaio  2004,  n.  4,  e  l'inclusione  intelligente
costituiscono principi fondanti del piano nazionale  delle  comunita'
intelligenti e dello statuto  delle  comunita'  intelligenti  nonche'
delle   attivita'   di   normazione,   di   pianificazione    e    di
regolamentazione delle comunita' intelligenti. 
  18. Nelle procedure di appalto per l'acquisto  di  beni  e  per  la
fornitura  di  servizi  informatici  svolte   dalle   amministrazioni
pubbliche che aderiscono allo statuto delle  comunita'  intelligenti,
il rispetto dei criteri di inclusione intelligente stabiliti  con  il
decreto di cui al comma 4 e'  fatto  oggetto  di  specifica  voce  di
valutazione   da   parte   della   stazione   appaltante   ai    fini
dell'attribuzione del punteggio dell'offerta  tecnica,  tenuto  conto
della destinazione del bene o del servizio.  L'Agenzia  per  l'Italia
digitale vigila, anche su segnalazione di eventuali interessati,  sul
rispetto del presente comma. 
  19. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 16, 17 e 18: 
  a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei dirigenti responsabili; 
  b) comporta responsabilita' dirigenziale e  disciplinare  ai  sensi
degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni. 
  20.  Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi
previsti dall'articolo 19 e dal presente  articolo,  all'incarico  di
Direttore generale di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, in corso alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, non si applica l'articolo 19, comma 8, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

        
      
Sezione VIII

Assicurazioni, mutualita' e mercato finanziario
                               Art. 21 
 
 
                     Misure per l'individuazione 
              ed il contrasto delle frodi assicurative 
 
  1. L'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni  private  e  di
interesse collettivo (IVASS) cura  la  prevenzione  delle  frodi  nel
settore dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste
di risarcimento e di  indennizzo  e  all'attivazione  di  sistemi  di
allerta preventiva contro i rischi di frode. 
  2. Per favorire la prevenzione  e  il  contrasto  delle  frodi  nel
settore dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile  derivante
dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,  nonche'  al  fine   di
migliorare l'efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle
imprese di assicurazione e di  individuare  i  fenomeni  fraudolenti,
l'IVASS: 
  a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall'archivio
informatico integrato di cui al comma 3, nonche' le informazioni e la
documentazione  ricevute  dalle  imprese  di  assicurazione  e  dagli
intermediari di assicurazione, al  fine  di  individuare  i  casi  di
sospetta frode e di stabilire un  meccanismo  di  allerta  preventiva
contro le frodi; 
  b)  richiede  informazioni  e  documentazione   alle   imprese   di
assicurazione  e  agli  intermediari  di  assicurazione,  anche   con
riferimento  alle  iniziative  assunte  ai  fini  di  prevenzione   e
contrasto del fenomeno  delle  frodi  assicurative,  per  individuare
fenomeni fraudolenti  ed  acquisire  informazioni  sull'attivita'  di
contrasto attuate contro le frodi; 
  c)  segnala  alle  imprese   di   assicurazione   e   all'Autorita'
giudiziaria preposta i profili  di  anomalia  riscontrati  a  seguito
dell'attivita' di analisi, di  elaborazione  dei  dati  di  cui  alla
lettera b) e correlazione dell'archivio informatico integrato di  cui
al comma  3,  invitandole  a  fornire  informazioni  in  ordine  alle
indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati  e  alle  querele
eventualmente presentate; 
  d) fornisce collaborazione  alle  imprese  di  assicurazione,  alle
forze di polizia e all'autorita' giudiziaria ai  fini  dell'esercizio
dell'azione penale per il contrasto delle frodi assicurative; 
  e)  promuove  ogni  altra  iniziativa,  nell'ambito  delle  proprie
competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore
assicurativo; 
  f) elabora una relazione annuale sull'attivita' svolta  a  fini  di
prevenzione e contrasto delle frodi,  e  alle  iniziative  assunte  a
riguardo  dalle  imprese  di  assicurazione  e  formula  proposte  di
modifica della disciplina in materia di prevenzione delle  frodi  nel
settore dell'assicurazione  della  responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore. 
  3. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'IVASS si  avvale
di un archivio informatico integrato,  connesso  con  la  banca  dati
degli attestati di rischio  prevista  dall'articolo  134  del  codice
delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7
settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, con la banca dati
sinistri e banche dati anagrafe  testimoni  e  anagrafe  danneggiati,
istituite dall'articolo 135 del medesimo codice  delle  assicurazioni
private, con  l'archivio  nazionale  dei  veicoli  e  con  l'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida, istituiti dall'articolo 226 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285,  e  successive   modificazioni,   con   il   Pubblico   registro
automobilistico istituito presso l'Automobile Club d'Italia dal regio
decreto-legge 15 marzo  1927,  n.  436,  convertito  dalla  legge  19
febbraio 1928, n. 510, con i dati a disposizione della CONSAP per  la
gestione del fondo di garanzia per le vittime  della  strada  di  cui
all'articolo 283 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e  per
la  gestione  della  liquidazione  dei  danni  a  cura   dell'impresa
designata di cui all'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, con i  dati  a  disposizione  per  i  sinistri  di  cui
all'articolo 125 medesimo decreto  legislativo  gestiti  dall'Ufficio
centrale italiano di cui  all'articolo  126,  nonche'  con  ulteriori
archivi e banche dati pubbliche e private,  individuate  con  decreto
del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti,  sentiti  i  Ministeri  competenti  e
l'IVASS.  Con  il  medesimo  decreto,  sentito  il  Garante  per   la
protezione dei dati, sono stabilite le modalita' di connessione delle
banche dati di cui al presente comma, i termini, le  modalita'  e  le
condizioni per  la  gestione  e  conservazione  dell'archivio  e  per
l'accesso al  medesimo  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni,
dell'autorita' giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese  di
assicurazione  e  di  soggetti  terzi,  nonche'   gli   obblighi   di
consultazione dell'archivio da parte delle imprese  di  assicurazione
in fase di liquidazione dei sinistri. 
  4.  Le  imprese  di  assicurazione  garantiscono   all'IVASS,   per
l'alimentazione  dell'archivio  informatico  integrato,  secondo   le
modalita' e nei termini stabiliti dal decreto  di  cui  al  comma  3,
l'accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti  nelle
proprie banche dati, forniscono la documentazione richiesta ai  sensi
del comma 2, lettera b),  e  comunicano  all'archivio  nazionale  dei
veicoli di cui all'articolo 226 del codice della strada,  di  cui  al
decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni,  gli
estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilita'  civile
verso  i  terzi  prevista  dall'articolo   122   del   codice   delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005,
stipulati o rinnovati. 
  5. La trasmissione dei dati di cui al comma 4  avviene  secondo  le
modalita' di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
previsto dall'articolo 31, comma  1,  del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27. 
  6.   Nell'esercizio   delle   sue   funzioni   l'IVASS    evidenzia
dall'elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e  le  anomalie
statistiche anche relativi a imprese, agenzie, agenti e assicurati  e
le comunica  alle  imprese  interessate  che,  con  cadenza  mensile,
comunicano le indagini avviate, i relativi  risultati  e  le  querele
eventualmente presentate. L'IVASS, in  caso  di  evidenza  di  reato,
comunica altresi' i dati all'Autorita' giudiziaria e  alle  forze  di
polizia. 
  7. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede  con
le  risorse  umane,   strumentali   e   finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. 

        
      
Sezione VIII

Assicurazioni, mutualita' e mercato finanziario
                               Art. 22 
 
 
          Misure a favore della concorrenza e della tutela 
              del consumatore nel mercato assicurativo 
 
  1.  Al  fine  di  escludere  il  rinnovo   tacito   delle   polizze
assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private), dopo l'articolo  170,  e'  inserito  il
seguente: 
  «Art.  170-bis  (Durata  del  contratto).  -  1.  Il  contratto  di
assicurazione obbligatoria  della  responsabilita'  civile  derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non puo' essere
stipulato per  una  durata  superiore  all'anno  e  non  puo'  essere
tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo  e  secondo
comma, del codice civile. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli  altri
contratti  assicurativi  eventualmente  stipulati  in  abbinamento  a
quello di assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civile
derivante dalla circolazione dei veicoli nel  rispetto  del  disposto
dell'articolo 170, comma 3. 
  3. Le clausole in contrasto con le previsioni di  cui  al  presente
articolo  sono  nulle.  La  nullita'  opera  soltanto   a   vantaggio
dell'assicurato.». 
  2. Per le clausole di tacito  rinnovo  eventualmente  previste  nei
contratti stipulati precedentemente alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, le previsioni di cui al comma  3  dell'articolo
170-bis del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.  209  (Codice
delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio
2013. 
  3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validita'  alla  data  di
entrata in  vigore  del  presente  decreto  con  clausola  di  tacito
rinnovo, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare
per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole  di
tacito rinnovo  con  congruo  anticipo  rispetto  alla  scadenza  del
termine  originariamente  pattuito  nelle   medesime   clausole   per
l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto. 
  4.  Al  fine  di  favorire  una  scelta  contrattuale  maggiormente
consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS,  l'Associazione  nazionale
tra  le  imprese  assicuratrici-ANIA  e  le  principali  associazioni
rappresentative  degli  intermediari  assicurativi,  e'  definito  il
«contratto base» di assicurazione obbligatoria della  responsabilita'
civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei
natanti,  contenente  le   clausole   minime   necessarie   ai   fini
dell'adempimento dell'obbligo di legge, e articolato  secondo  classi
di merito e tipologie di assicurato, e sono altresi' definiti i  casi
di riduzione del premio e di ampliamento della copertura  applicabili
allo stesso «contratto base». 
  5. Ciascuna  impresa  di  assicurazione  determina  liberamente  il
prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole  di
cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa  offerta  al
consumatore anche tramite il  proprio  sito  internet,  eventualmente
mediante link ad altre societa' del medesimo gruppo,  ferma  restando
la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di  garanzia
aggiuntiva o diverso servizio assicurativo. 
  6.  L'offerta  di  cui  al  comma  4  deve  utilizzare  il  modello
elettronico  predisposto  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,
sentita l'IVASS, in modo che ciascun  consumatore  possa  ottenere  -
ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo -  un
unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni  indicate  e  le
ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate. 
  7. Le disposizioni di cui ai  commi  5  e  6  trovano  applicazione
decorsi 180 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  8. Al fine di favorire una  piu'  efficace  gestione  dei  rapporti
contrattuali assicurativi anche in via telematica,  entro  90  giorni
dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'IVASS,
sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA  e
le  principali  associazioni   rappresentative   degli   intermediari
assicurativi,  stabilisce  con  apposito  regolamento  le   modalita'
secondo cui, entro i successivi 60 giorni, nell'ambito dei  requisiti
organizzativi di  cui  all'articolo  30  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, le imprese autorizzate all'esercizio dei rami
vita e  danni  prevedono  nei  propri  siti  internet  apposite  aree
riservate  a  ciascun  contraente,  accedibili  mediante  sistemi  di
accesso controllato, tramite le quali  sia  possibile  consultare  le
coperture in essere,  le  condizioni  contrattuali  sottoscritte,  lo
stato dei pagamenti e le relative  scadenze,  e,  limitatamente  alle
polizze vita, i valori di riscatto e  le  valorizzazioni  aggiornate,
nonche' effettuare rinnovi e pagamenti. 
  9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali
di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209,  e  anche  in  considerazione  della  crescente  diffusione  dei
rapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro  90  giorni
dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'IVASS
definisce  con  apposito  regolamento,  che  dovra'   riunificare   e
armonizzare  la  disciplina  esistente  in  materia,   gli   standard
organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la  formazione
e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai
prodotti formativi,  ai  requisiti  dei  soggetti  formatori  e  alle
caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning. 
  10. Al fine di favorire il superamento  dell'attuale  segmentazione
del mercato assicurativo ed  accrescere  il  grado  di  liberta'  dei
diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al  comma  2,
lettere a), b), d),  dell'articolo  109  del  decreto  legislativo  7
settembre 2005, n. 209, nonche' quelli inseriti  nell'elenco  annesso
al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma  2  del
regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme  di  collaborazione
reciproca nello svolgimento della propria  attivita'  anche  mediante
l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione e' consentita
sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del  registro  o
nell'elenco a questo annesso,  sia  tra  di  loro  reciprocamente,  a
condizione che al cliente sia  fornita,  con  le  modalita'  e  forme
previste nel Codice delle assicurazioni  private  e  sui  regolamenti
attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al  fatto
che l'attivita' di intermediazione viene svolta in collaborazione tra
piu' intermediari, nonche' l'indicazione dell'esatta identita', della
sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai  medesimi  nell'ambito
della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta
applicazione del  presente  articolo  e  puo'  adottare  disposizioni
attuative  anche  al  fine  di  garantire  adeguata  informativa   ai
consumatori. 
  11.  Gli  intermediari  assicurativi  che  svolgono  attivita'   di
intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del  comma  10
rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal  cliente  a
cagione dello svolgimento di  tale  attivita',  salve  le  reciproche
rivalse nei loro rapporti interni. 
  12. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le clausole fra  mandatario  e
impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni  del  comma  10
sono  nulle  per  violazione  di  norma  imperativa  di  legge  e  si
considerano non apposte. L'IVASS vigila ed adotta eventuali direttive
per l'applicazione della norma e per garantire  adeguata  informativa
ai consumatori. 
  13. Anche al  fine  di  incentivare  lo  sviluppo  delle  forme  di
collaborazione di cui ai commi precedenti e di fornire  impulso  alla
concorrenza  attraverso  l'eliminazione  di  ostacoli  di   carattere
tecnologico, entro 90 giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  l'IVASS,   sentite   l'ANIA   e   le   principali
associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi,  dovra'
definire standard tecnici uniformi ai  fini  di  una  piattaforma  di
interfaccia comune  per  la  gestione  e  conclusione  dei  contratti
assicurativi,   anche   con    riferimento    alle    attivita'    di
preventivazione, monitoraggio e valutazione. 
  14. Al fine di superare possibili disparita' di trattamento  tra  i
consumatori  nel  settore  delle  polizza  vita,  il  secondo   comma
dell'articolo 2952 del codice civile e' cosi' sostituito: 
  «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione  e  dal
contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal  giorno
in cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda.». 
  15. Nell'ambito delle proprie funzioni  istituzionali  e  dotazioni
organizzative  e  finanziarie,  l'IVASS,  anche  mediante   internet,
garantisce  un'adeguata  informazione  ai  consumatori  sulle  misure
introdotte dal presente articolo  e  assicura  altresi',  all'interno
della relazione  di  cui  all'articolo  21,  comma  2,  un'esauriente
valutazione    del    loro    impatto     economico-finanziario     e
tecnologico-organizzativo. 

        
      
Sezione VIII

Assicurazioni, mutualita' e mercato finanziario
                               Art. 23 
 
 
       Misure per le societa' cooperative e di mutuo soccorso 
 
  1. Le societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile  1886,
n. 3818, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso  il
registro delle imprese secondo criteri e modalita' stabilite  con  un
decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico.  Con  il  medesimo
decreto e' istituita un'apposita  sezione  dell'albo  delle  societa'
cooperative, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui
le societa' di mutua soccorso sono automaticamente iscritte. 
  2. L'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  sostituito
dal seguente: 
  «Le societa' di mutuo soccorso conseguono la personalita' giuridica
nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalita'  di
lucro, ma perseguono finalita' di interesse generale, sulla base  del
principio costituzionale di  sussidiarieta',  attraverso  l'esclusivo
svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una
o piu' delle seguenti attivita': 
  a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei  casi
di infortunio, malattia ed invalidita' al lavoro, nonche' in presenza
di inabilita' temporanea o permanente; 
  b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie  sostenute  dai
soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; 
  c) erogazione di servizi di assistenza familiare  o  di  contributi
economici ai familiari dei soci deceduti; 
  d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai
soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio  economico  a
seguito dell'improvvisa  perdita  di  fonti  reddituali  personali  e
familiari e in assenza di provvidenze pubbliche. 
  Le attivita' previste dalle lettere a) e b) possono  essere  svolte
anche attraverso l'istituzione  o  la  gestione  dei  fondi  sanitari
integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.». 
  3. L'articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  sostituito
dal seguente: 
  «Le societa' possono  inoltre  promuovere  attivita'  di  carattere
educativo e culturale dirette a realizzare finalita'  di  prevenzione
sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici. 
  Le societa'  di  mutuo  soccorso  non  possono  svolgere  attivita'
diverse da quelle previste dalla presente legge, ne' possono svolgere
attivita' di impresa. 
  Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi  speciali,  compreso
quello relativo  alla  istituzione  e  gestione  dei  fondi  sanitari
integrativi, le attivita' di cui al primo comma dell'articolo 1  sono
svolte  dalle  Societa'  nei  limiti  delle  proprie   disponibilita'
finanziarie e patrimoniali.». 
  4. All'articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  aggiunto
il seguente comma: 
  «Possono divenire soci ordinari delle societa' di mutuo soccorso le
persone fisiche. Inoltre, possono divenire  soci  altre  societa'  di
mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche  di  queste
siano beneficiari delle prestazioni rese dalla  Societa',  nonche'  i
Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo  2  in  rappresentanza
dei lavoratori iscritti. 
  E' ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque  denominati,
i  quali  possono  essere  anche  persone  giuridiche.  Essi  possono
designare sino ad  un  terzo  del  totale  degli  amministratori,  da
scegliersi tra i soci ordinari». 
  5. All'articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e'  aggiunto
il seguente comma: 
  «In caso di liquidazione o di perdita della natura di  societa'  di
mutuo soccorso, il patrimonio e' devoluto ad altre societa' di  mutuo
soccorso ovvero ad uno dei Fondi  mutualistici  o  al  corrispondente
capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli  articoli  11  e  20
della legge 31 gennaio 1992, n. 59.». 
  6. La rubrica dell'articolo 18 del  decreto  legislativo  2  agosto
2002, n. 220 e' sostituita dalla seguente: «Vigilanza sulle banche di
credito cooperativo e sulle societa' di mutuo soccorso.». 
  7. All'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220,
sono aggiunti i seguenti commi: 
  «2-bis.  Le  societa'  di  mutuo  soccorso  sono  sottoposte   alla
vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni
nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del  movimento
cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste  ultime
potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle societa'  di
mutuo soccorso  aderenti  ad  Associazioni  di  rappresentanza  delle
stesse sulla base di apposita convenzione. 
  2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle  Societa',
i modelli di verbale di revisione e di ispezione  straordinaria  sono
approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 
  2-quater. La vigilanza sulle societa' di mutuo soccorso ha lo scopo
di accertare la conformita' dell'oggetto  sociale  alle  disposizioni
dettate dagli articoli 1 e 2 della legge 15  aprile  1886,  n.  3818,
nonche' la loro osservanza in fatto. 
  2-quinquies.  In  caso  di  accertata  violazione  delle   suddette
disposizioni, gli  uffici  competenti  del  Ministero  dispongono  La
perdita  della  qualifica  di  societa'  di  mutuo  soccorso   e   la
cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo  delle  societa'
cooperative.». 
  8. Il decreto di cui al comma 2-ter dell'articolo  18  del  decreto
legislativo 2 agosto 2002, n. 220, introdotto da comma 7, e' adottato
entro 180 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  9. L'articolo 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002,  n.  220  si
interpreta nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi  e  loro
consorzi esplica effetti ed  e'  diretta  nei  soli  confronti  delle
pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a  beneficiare
delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura,  nonche'
per l' adozione  dei  provvedimenti  previsti  dall'articolo  12  del
medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. 
  10. All'articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n.  49,
e successive modificazioni, e' soppresso il terzo periodo. 
  11. All'articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n.  49,
e successive modificazioni,  le  seguenti  parole:  «essere  iscritte
nell'elenco previsto dall'articolo 106  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385,» sono soppresse. 
  12. All'articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n.  49,
e successive modificazioni, dopo le parole: «le societa'  finanziarie
possono  assumere  partecipazioni  temporanee  di   minoranza   nelle
cooperative» sono inserite le seguenti: «anche in piu'  soluzioni,  e
sottoscrivere,    anche    successivamente    all'assunzione    delle
partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del
codice civile». 

        
      
Sezione VIII

Assicurazioni, mutualita' e mercato finanziario
                               Art. 24 
 
Disposizioni  attuative  del  regolamento  (UE)   n.   236/2012   del
  Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012 
  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 4-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 4-ter (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai
sensi del regolamento (UE) n. 236/2012  relativo  alle  vendite  allo
scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad  oggetto
la copertura del  rischio  di  inadempimento  dell'emittente  (credit
default swap)). - 1. Il Ministero dell'economia e delle  finanze,  la
Banca d'Italia e la Consob sono le autorita' nazionali competenti  ai
sensi del regolamento (UE) n. 236/2012  relativo  alle  vendite  allo
scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad  oggetto
la copertura del  rischio  di  inadempimento  dell'emittente  (credit
default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti. 
  2. La Consob e' l'autorita' competente per ricevere  le  notifiche,
attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri  previsti  dal
regolamento di cui al comma 1 con riferimento a strumenti  finanziari
diversi dai titoli del  debito  sovrano  e  credit  default  swap  su
emittenti sovrani. 
  3. Salvo quanto previsto dal  comma  4,  la  Banca  d'Italia  e  la
Consob, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono le  autorita'
competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e  esercitare
le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con
riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap  su
emittenti sovrani. 
  4. Con riferimento al debito sovrano e ai credit  default  swap  su
emittenti  sovrani,  i  poteri  di   temporanea   sospensione   delle
restrizioni e i poteri  di  intervento  in  circostanze  eccezionali,
previsti dal regolamento di cui  al  comma  1,  sono  esercitati  dal
Ministero dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  della  Banca
d'Italia, sentita la Consob. 
  5.  La  Consob  e'  l'autorita'  responsabile  per  coordinare   la
cooperazione  e  lo  scambio  di  informazioni  con  la   Commissione
dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorita' competenti  degli  altri
Stati membri, ai sensi dell'articolo 32 del  regolamento  di  cui  al
comma 1. 
  6. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al comma
3 e 4, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca  d'Italia
e  la  Consob  stabiliscono  mediante  un  protocollo  di  intesa  le
modalita' della cooperazione e del reciproco scambio di  informazioni
rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni,  anche  con
riferimento  alle  irregolarita'  rilevate  e  alle  misure  adottate
nell'esercizio delle rispettive competenze nonche'  le  modalita'  di
ricezione delle predette notifiche,  tenuto  conto  dell'esigenza  di
ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori. 
  7. La Banca d'Italia e la  Consob  per  adempiere  alle  rispettive
competenze come  definite  dal  presente  articolo  e  assicurare  il
rispetto delle misure adottate ai sensi del  Regolamento  di  cui  al
comma 1, ivi comprese quelle demandate al Ministero  dell'economia  e
delle finanze ai sensi del comma 4, dispongono  dei  poteri  previsti
dall'articolo 187-octies.»; 
    b) all'articolo 170-bis: 
  1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «(Ostacolo  alle
funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»; 
  2) al comma 1 dopo le parole: «le funzioni di vigilanza attribuite»
sono inserite le seguenti: «alla Banca d'Italia e»; 
    c) all'articolo 187-quinquiesdecies: 
  1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Tutela dell'attivita'
di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»; 
  2) al comma 1 dopo le parole: «chiunque non ottempera  nei  termini
alle richieste» sono inserite le parole «della Banca d'Italia e»; 
    d) dopo l'articolo 193-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 193-ter (Sanzioni  amministrative  pecuniarie  relative  alle
violazioni  delle  prescrizioni  di  cui  al  regolamento   (UE)   n.
236/2012). - 1. Chiunque non osservi le disposizioni  previste  dagli
articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18  e  19  del  regolamento  (UE)  n.
236/2012 e relative disposizioni attuative, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro  venticinquemila  a
euro duemilionicinquecentomila. 
  2. La stessa sanzione del comma 1 e' applicabile a chi: 
  a) violi le disposizioni di cui agli  articoli  12,  13  e  14  del
Regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative; 
  b) violi  le  misure  adottate  dall'autorita'  competente  di  cui
all'articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21 e 23  del  medesimo
regolamento. 
  3. Le sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste  al  comma  2,
lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo  o  fino  al  maggiore
importo  di  dieci  volte  il  prodotto  o  il  profitto   conseguito
dall'illecito quando, per le qualita' personali  del  colpevole,  per
l'entita' del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero
per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate  anche
se applicate nel massimo. 
  4. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente articolo comporta sempre la confisca del prodotto o  del
profitto  dell'illecito.  Qualora  non  sia  possibile  eseguire   la
confisca, la stessa puo' avere ad oggetto somme  di  denaro,  beni  o
altre utilita' di valore equivalente. 
  5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie  previste  dal  presente
articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24  novembre  1981,
n. 689.». 
  2.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  contenute  nel   presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza  pubblica  e  le  autorita'   interessate   provvedono   agli
adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. E' autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e
all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale  per  la
ricostruzione e lo sviluppo. 
  4. La sottoscrizione dell'aumento generale di capitale  autorizzata
dal presente  articolo  e'  pari  a  13.362  azioni  per  complessivi
1.611.924.870 dollari statunitensi, di cui 96.715.492,2 da versare. 
  5. La sottoscrizione dell'aumento selettivo di capitale autorizzata
dal  presente  articolo  e'  pari  a  5.215  azioni  per  complessivi
629.111.525 dollari statunitensi, di cui 37.746.691,5 da versare. 
  6. All'onere derivante dai commi 4 e 5, pari a euro 20.409.249  per
il 2012, 2013, e 2014, euro 20.491.500 per il 2015 e euro  20.146.045
per il 2016, si provvede a valere sulle risorse di  cui  all'articolo
7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22  dicembre  2011,  n.  214,  con  le
medesime modalita' ivi indicate. 

        
      
Sezione IX

Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative
                               Art. 25 
 
 
            Start-up innovativa e incubatore certificato: 
                finalita', definizione e pubblicita' 
 
  1. Le presenti disposizioni sono dirette  a  favorire  la  crescita
sostenibile, lo sviluppo tecnologico, l'occupazione,  in  particolare
giovanile,  con  riguardo  alle  imprese  start-up  innovative,  come
definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato
nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato  in  allegato  al
Documento  di  economia  e  finanza  (DEF)  del   2012   e   con   le
raccomandazioni  e  gli  orientamenti  formulati  dal  Consiglio  dei
Ministri dell'Unione europea. Le disposizioni della presente  sezione
intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova  cultura
imprenditoriale,  alla  creazione  di  un   ecosistema   maggiormente
favorevole  all'innovazione,  cosi'  come   a   promuovere   maggiore
mobilita'  sociale  e  ad  attrarre  in  Italia  talenti  e  capitali
dall'estero. 
  2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa,  di
seguito «start-up innovativa», e' la societa' di capitali, costituita
anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero  una  Societas
Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73  del  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  le  cui
azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono  quotate
su  un  mercato  regolamentato  o  su  un  sistema  multilaterale  di
negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: 
  a) la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale
sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci  sono
detenute da persone fisiche; 
  b) e' costituita e  svolge  attivita'  d'impresa  da  non  piu'  di
quarantotto mesi; 
  c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; 
  d)  a  partire  dal  secondo  anno  di  attivita'  della   start-up
innovativa, il totale del valore della produzione annua,  cosi'  come
risultante  dall'ultimo  bilancio  approvato  entro  sei  mesi  dalla
chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro; 
  e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; 
  f) ha, quale oggetto sociale esclusivo, lo sviluppo, la  produzione
e la commercializzazione di prodotti o  servizi  innovativi  ad  alto
valore tecnologico; 
  g) non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a
seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; 
  h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 
  1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 30 per
cento del maggiore valore fra costo e valore totale della  produzione
della start-up innovativa. Dal computo per  le  spese  in  ricerca  e
sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di  beni  immobili.  Le
spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e  sono  descritte  in
nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di  vita,  la
loro effettuazione e' assunta tramite dichiarazione sottoscritta  dal
legale rappresentante della start-up innovativa; 
  2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi  titolo,  in
percentuale  uguale  o  superiore  al  terzo   della   forza   lavoro
complessiva, di personale in  possesso  di  titolo  di  dottorato  di
ricerca  o  che  sta  svolgendo  un  dottorato  di   ricerca   presso
un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di  laurea  e
che  abbia  svolto,  da  almeno  tre  anni,  attivita'   di   ricerca
certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in  Italia
o all'estero; 
  3) sia titolare o licenziatario di almeno una privativa industriale
relativa  a  una  invenzione  industriale,  biotecnologica,   a   una
topografia di prodotto  a  semiconduttori  o  a  una  nuova  varieta'
vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale  e  all'attivita'
d'impresa. 
  3. Le societa' gia' costituite alla data di  conversione  in  legge
del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti  dal  comma
2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente  decreto
se entro 60 giorni dalla stessa data depositano presso l'Ufficio  del
registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del  codice  civile,
una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che  attesti
il possesso dei requisiti previsti dal  comma  2.  In  tal  caso,  la
disciplina di cui alla presente sezione  trova  applicazione  per  un
periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, se la start-up innovativa e' stata costituita  entro  i  due
anni precedenti, di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni
precedenti, e di due anni, se e' stata  costituita  entro  i  quattro
anni precedenti. 
  4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione  sociale
le start-up innovative di cui al comma 2  e  3  che  operano  in  via
esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1,  del  decreto
legislativo 24 marzo 2006, n. 155. 
  5.  Ai  fini  del  presente  decreto,  l'incubatore   di   start-up
innovative certificato, di seguito: «incubatore certificato»  e'  una
societa' di capitali,  costituita  anche  in  forma  cooperativa,  di
diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai
sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la  nascita  e
lo sviluppo di start-up innovative ed e'  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
  a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad  accogliere
start-up innovative,  quali  spazi  riservati  per  poter  installare
attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; 
  b) dispone di attrezzature adeguate  all'attivita'  delle  start-up
innovative,  quali  sistemi  di  accesso  alla  rete  internet,  sale
riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; 
  c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta  competenza
in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura
tecnica e di consulenza manageriale permanente; 
  d) ha regolari rapporti di collaborazione con  universita',  centri
di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari  che  svolgono
attivita' e progetti collegati a start-up innovative; 
  e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a
start-up innovative, la cui sussistenza  e'  valutata  ai  sensi  del
comma 7. 
  6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del
comma 5 e' autocertificato dall'incubatore  di  start-up  innovative,
mediante dichiarazione sottoscritta  dal  rappresentante  legale,  al
momento dell'iscrizione alla  sezione  speciale  del  registro  delle
imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori
minimi che sono stabiliti con decreto del  Ministero  dello  sviluppo
economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di  conversione  in
legge del presente decreto. 
  7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5  e'
autocertificato  dall'incubatore  di  start-up  innovative,  mediante
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante  legale  presentata  al
registro delle imprese, sulla base di valori minimi  individuati  con
il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui  al
comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori: 
  a)  numero  di  candidature  di  progetti   di   costituzione   e/o
incubazione di start-up innovative  ricevute  e  valutate  nel  corso
dell'anno; 
  b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno; 
  c) numero di start-up innovative uscite nell'anno; 
  d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato; 
  e) percentuale di variazione del numero complessivo degli  occupati
rispetto all'anno, precedente; 
  f) tasso di  crescita  media  del  valore  della  produzione  delle
start-up innovative incubate; 
  g) capitale di rischio raccolto dalle start-up innovative incubate; 
  h)  numero  di  brevetti  registrati  dalle   start-up   innovative
incubate,  tenendo  conto  del  relativo  settore   merceologico   di
appartenenza. 
  8. Per le  start-up  innovative  di  cui  al  comma  2  e  per  gli
incubatori certificati di cui al comma 5,  le  Camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  istituiscono  una   apposita
sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo  2188
del codice civile,  a  cui  la  start-up  innovativa  e  l'incubatore
certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della
disciplina della presente sezione. 
  9. Ai fini dell'iscrizione  nella  sezione  speciale  del  registro
delle imprese di cui al comma 8, la  sussistenza  dei  requisiti  per
l'identificazione  della  start-up   innovativa   e   dell'incubatore
certificato di cui rispettivamente  al  comma  2  e  al  comma  5  e'
attestata mediante apposita autocertificazione  prodotta  dal  legale
rappresentante e  depositata  presso  l'ufficio  del  registro  delle
imprese. 
  10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al  comma
8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela
dei dati personali, delle  informazioni  relative,  per  la  start-up
innovativa: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e
agli altri collaboratori, al bilancio,  ai  rapporti  con  gli  altri
attori  della  filiera  quali  incubatori  o  investitori;  per   gli
incubatori  certificati:  all'anagrafica,  all'attivita'  svolta,  al
bilancio, cosi' come ai requisiti previsti al comma 5. 
  11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa,
e  13,  per  l'incubatore   certificato,   sono   rese   disponibili,
assicurando  la  massima  trasparenza  e  accessibilita',   per   via
telematica o su supporto informatico in formato  tabellare  gestibile
da  motori  di  ricerca,   con   possibilita'   di   elaborazione   e
ripubblicazione gratuita da  parte  di  soggetti  terzi.  Le  imprese
start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso
informatico alle suddette informazioni dalla home  page  del  proprio
sito Internet. 
  12. La start-up innovativa e' automaticamente iscritta alla sezione
speciale del registro delle imprese di cui  al  comma  8,  a  seguito
della  compilazione  e  presentazione  della   domanda   in   formato
elettronico, contenente le seguenti informazioni: 
  a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; 
  b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
  c) oggetto sociale; 
  d) breve descrizione dell'attivita' svolta, comprese l'attivita'  e
le spese in ricerca e sviluppo; 
  e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding,
con autocertificazione di veridicita'; 
  f) elenco delle societa' partecipate; 
  g)  indicazione  dei  titoli   di   studio   e   delle   esperienze
professionali dei soci e del  personale  che  lavora  nella  start-up
innovativa, esclusi eventuali dati sensibili; 
  h)  indicazione  dell'esistenza  di  relazioni  professionali,   di
collaborazione o commerciali con incubatori certificati,  investitori
istituzionali e professionali, universita' e centri di ricerca; 
  i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL; 
  l) elenco dei diritti di  privativa  su  proprieta'  industriale  e
intellettuale. 
  13.  L'incubatore  certificato  e'  automaticamente  iscritto  alla
sezione speciale del registro delle imprese di  cui  al  comma  8,  a
seguito della compilazione e presentazione della domanda  in  formato
elettronico, contenente le seguenti  informazioni  recanti  i  valori
degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7,  conseguiti  dall'incubatore
certificato alla data di iscrizione: 
  a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio; 
  b) sede principale ed eventuali sedi periferiche; 
  c) oggetto sociale; 
  d) breve descrizione dell'attivita' svolta; 
  e)  elenco  delle  strutture  e  attrezzature  disponibili  per  lo
svolgimento della propria attivita'; 
  f) indicazione delle esperienze  professionali  del  personale  che
amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali  dati
sensibili; 
  g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con  universita'  e
centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari; 
  h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attivita' di sostegno
a start-up innovative. 
  14. Le informazioni  di  cui  ai  commi  12  e  13  debbono  essere
aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte  al
regime di pubblicita' di cui al comma 10. 
  15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro
sei mesi dalla  chiusura  di  ciascun  esercizio,  il  rappresentante
legale  della  start-up  innovativa  o  dell'incubatore   certificato
attesta  il  mantenimento  del  possesso   dei   requisiti   previsti
rispettivamente  dal  comma  2  e  dal  comma  5  e   deposita   tale
dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. 
  16. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e
5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato  sono  cancellati
d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al
presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del
registro delle imprese. Ai fini di cui al  periodo  precedente,  alla
perdita  dei  requisiti  e'  equiparato  il  mancato  deposito  della
dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247. 
  17. Le Camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,
provvedono alle attivita' di cui  al  presente  articolo  nell'ambito
delle  dotazioni  finanziarie,  umane  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente. 

        
      
Sezione IX

Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative
                               Art. 26 
 
 
                    Deroga al diritto societario 
                 e riduzione degli oneri per l'avvio 
 
  1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale  la  perdita
deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli  articoli
2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile,  e'
posticipato  al  secondo   esercizio   successivo.   Nelle   start-up
innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli  2447
o 2482-ter del codice  civile  l'assemblea  convocata  senza  indugio
dagli amministratori,  in  alternativa  all'immediata  riduzione  del
capitale e al contemporaneo aumento del  medesimo  a  una  cifra  non
inferiore  al  minimo  legale,  puo'  deliberare  di  rinviare   tali
decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura
di tale esercizio non opera la causa di scioglimento  della  societa'
per riduzione o perdita del capitale sociale  di  cui  agli  articoli
2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del  codice  civile.
Se entro l'esercizio successivo il capitale non  risulta  reintegrato
al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di
tale esercizio  deve  deliberare  ai  sensi  degli  articoli  2447  o
2482-ter del codice civile. 
  2. L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma
di societa' a responsabilita' limitata puo' creare categorie di quote
fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti  dalla  legge,  puo'
liberamente determinare il contenuto delle varie categorie  anche  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo  e  terzo,
del codice civile. 
  3. L'atto costitutivo della societa' di cui al comma  2,  anche  in
deroga dall'articolo 2479, comma 5, del codice  civile,  puo'  creare
categorie di quote che  non  attribuiscono  diritti  di  voto  o  che
attribuiscono al socio diritti di voto in  misura  non  proporzionale
alla  partecipazione  da  questi  detenuta  ovvero  diritti  di  voto
limitati a particolari argomenti  o  subordinati  al  verificarsi  di
particolari condizioni non meramente potestative. 
  4. Alle start-up innovative di cui all'articolo 25 comma 2, non  si
applica la disciplina prevista per le societa' di cui all'articolo 30
della legge 23 dicembre 1994, n. 724,  e  all'articolo  2,  commi  da
36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
  5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del
codice civile, le quote  di  partecipazione  in  start-up  innovative
costituite in forma di societa' a  responsabilita'  limitata  possono
costituire oggetto di offerta al  pubblico  di  prodotti  finanziari,
anche attraverso i  portali  per  la  raccolta  di  capitali  di  cui
all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi
speciali. 
  6. Nelle start-up innovative costituite  in  forma  di  societa'  a
responsabilita' limitata, il  divieto  di  operazioni  sulle  proprie
partecipazioni stabilito dall'articolo 2474  del  codice  civile  non
trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di
piani di incentivazione che  prevedano  l'assegnazione  di  quote  di
partecipazione a dipendenti, collaboratori o  componenti  dell'organo
amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. 
  7. L'atto costitutivo delle societa' di cui all'articolo 25,  comma
2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 puo'
altresi' prevedere, a seguito dell'apporto da parte  dei  soci  o  di
terzi anche di opera o servizi, l'emissione di  strumenti  finanziari
forniti di diritti patrimoniali o anche  di  diritti  amministrativi,
escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479
e 2479-bis del codice civile. 
  8. La start-up innovativa e l'incubatore  certificato  dal  momento
della loro iscrizione  nella  sezione  speciale  del  registro  delle
imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal  pagamento
dell'imposta di bollo e dei diritti  di  segreteria  dovuti  per  gli
adempimenti relativi alle  iscrizioni  nel  registro  delle  imprese,
nonche' dal pagamento del diritto  annuale  dovuto  in  favore  delle
camere di commercio. L'esenzione e' dipendente dal  mantenimento  dei
requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica  di
start-up innovativa e di incubatore certificato e dura  comunque  non
oltre il quarto anno di iscrizione. 

        
      
Sezione IX

Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative
                               Art. 27 
 
 
               Remunerazione con strumenti finanziari 
       della start-up innovativa e dell'incubatore certificato 
 
  1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle
start-up  innovative  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  e  degli
incubatori certificati di cui all'articolo 25,  comma  5,  ai  propri
amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di  strumenti
finanziari  o  di  ogni  altro  diritto  o  incentivo   che   preveda
l'attribuzione di strumenti finanziari o  diritti  similari,  nonche'
dall'esercizio di diritti di opzione  attribuiti  per  l'acquisto  di
tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione  del  reddito
imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali,  sia  ai  fini
contributivi, a condizione che tali strumenti  finanziari  o  diritti
non siano riacquistati dalla start-up  innovativa  o  dall'incubatore
certificato, dalla societa' emittente o  da  qualsiasi  soggetto  che
direttamente controlla o e' controllato dalla start-up  innovativa  o
dall'incubatore  certificato,  ovvero  e'  controllato  dallo  stesso
soggetto  che  controlla  la  start-up  innovativa   o   l'incubatore
certificato. Qualora gli  strumenti  finanziari  o  i  diritti  siano
ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di  lavoro  che
non ha previamente concorso alla formazione  del  reddito  imponibile
dei suddetti  soggetti  e'  assoggettato  a  tassazione  nel  periodo
d'imposta in cui avviene la cessione. 
  2. L'esenzione di cui al comma  1  si  applica  esclusivamente  con
riferimento all'attribuzione di azioni, quote,  strumenti  finanziari
partecipativi  o  diritti  emessi   dalla   start-up   innovativa   e
dall'incubatore  certificato  con  la  quale  i   soggetti   suddetti
intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonche' di quelli emessi
da societa' direttamente controllate da una start-up innovativa o  da
un incubatore certificato. 
  3. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento
al reddito di lavoro  derivante  dagli  strumenti  finanziari  e  dai
diritti  attribuiti  e  assegnati  ovvero  ai  diritti   di   opzione
attribuiti e esercitati dopo la conversione  in  legge  del  presente
decreto. 
  4. Le azioni, le quote e  gli  strumenti  finanziari  partecipativi
emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi  resi  in  favore  di
start-up innovative o di incubatori certificati,  ovvero  di  crediti
maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi  inclusi
quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono
alla formazione del reddito complessivo  del  soggetto  che  effettua
l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  al  momento  della  loro
emissione o al momento in cui e' operata la compensazione  che  tiene
luogo del pagamento. 
  5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo  oneroso
degli  strumenti  finanziari  di  cui  al  presente   articolo   sono
assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili. 

        
      
Sezione IX

Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative
                               Art. 28 
 
 
                 Disposizioni in materia di rapporto 
            di lavoro subordinato in start-up innovative 
 
  1. Le disposizioni del presente articolo trovano  applicazione  per
il periodo di 4 anni dalla  data  di  costituzione  di  una  start-up
innovativa di cui all'articolo  25,  comma  2,  ovvero  per  il  piu'
limitato  periodo  previsto  dallo  stesso  per  le   societa'   gia'
costituite. 
  2.  Le  ragioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 6  settembre  2001,  n.  368,  si  intendono  sussistenti
qualora il  contratto  a  tempo  determinato  sia  stipulato  da  una
start-up innovativa  per  lo  svolgimento  di  attivita'  inerenti  o
strumentali all'oggetto sociale della stessa. 
  3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2  puo'  essere
stipulato per una durata  minima  di  sei  mesi  ed  una  massima  di
trentasei mesi. Entro il predetto  limite  di  durata  massima,  piu'
successivi contratti a tempo determinato  possono  essere  stipulati,
per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  comma  1,  senza
l'osservanza dei termini di cui all'articolo 5, comma 3, del  decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368,  o  anche  senza  soluzione  di
continuita'. In deroga  al  predetto  limite  di  durata  massima  di
trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato
tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento  delle  attivita'
di cui al comma 2 puo' essere stipulato per la durata residua massima
di cui al comma 1, a condizione che la stipulazione avvenga presso la
Direzione territoriale del lavoro competente per territorio. 
  4. Qualora, per effetto  di  successione  di  contratti  a  termine
stipulati a norma del  presente  decreto,  o  comunque  a  norma  del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, o di altre disposizioni
di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro  e  lo
stesso lavoratore abbia complessivamente superato i  trentasei  mesi,
comprensivi di proroghe o  rinnovi,  o  la  diversa  maggiore  durata
stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente  dagli  eventuali
periodi di interruzione tra un contratto e l'altro,  il  rapporto  di
lavoro si considera a tempo indeterminato. 
  5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di  cui  al
presente articolo oltre  la  durata  massima  prevista  dal  medesimo
articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione
privi  dei  caratteri  della  prestazione  d'opera  o  professionale,
determinano la trasformazione degli stessi contratti in  un  rapporto
di lavoro a tempo indeterminato. 
  6. Per quanto non diversamente disposto dai  precedenti  commi,  ai
contratti a tempo determinato disciplinati dal presente  articolo  si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 6  settembre  2001,
n. 368. 
  7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una  societa'  di  cui
all'articolo 25, comma 2, e' costituita da una  parte  che  non  puo'
essere inferiore al minimo  tabellare  previsto,  per  il  rispettivo
livello di inquadramento, dal contratto  collettivo  applicabile,  e,
dall'altra,  da  una  parte  variabile,  consistente  in  trattamenti
collegati  all'efficienza  o  alla  redditivita'  dell'impresa,  alla
produttivita' del lavoratore o del  gruppo  di  lavoro,  o  ad  altri
obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti,  incluse
l'assegnazione di opzioni per l'acquisto  di  quote  o  azioni  della
societa' e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni. 
  8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni  sindacali
comparativamente piu' rappresentative  sul  piano  nazionale  possono
definire anche con  accordi  interconfederali  o  avvisi  comuni:  a)
criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al
comma  7  funzionali  alla  promozione  dell'avvio   delle   start-up
innovative, nonche' criteri per la definizione della parte  variabile
di cui al comma 7; b) disposizioni finalizzate all'adattamento  delle
regole di  gestione  del  rapporto  di  lavoro  alle  esigenze  delle
start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo  sviluppo  e
stabilizzarne la presenza nella realta' produttiva. 
  9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto  a  termine  ai
sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una  societa'
che non risulti avere i  requisiti  di  start-up  innovativa  di  cui
all'articolo 25 comma 2, il contratto si considera stipulato a  tempo
indeterminato e trovano applicazione  le  disposizioni  derogate  dal
presente articolo. 
  10. Gli  interventi  e  le  misure  di  cui  al  presente  articolo
costituiscono oggetto di monitoraggio a norma e per  gli  effetti  di
cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012,  n.  92,
con  specifico  riferimento  alla  loro  effettiva  funzionalita'  di
promozione delle start-up innovative di cui al presente  decreto,  in
coerenza con quanto previsto dall'articolo 32. 

        
      
Sezione IX

Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative
                               Art. 29 
 
 
          Incentivi all'investimento in start-up innovative 
 
  1. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, all'imposta  lorda  sul  reddito
delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della
somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una  o  piu'
start-up innovative direttamente ovvero per il tramite  di  organismi
di   investimento   collettivo   del    risparmio    che    investano
prevalentemente in start-up innovative. 
  2. Ai fini di  tale  verifica,  non  si  tiene  conto  delle  altre
detrazioni eventualmente spettanti al contribuente.  L'ammontare,  in
tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento
puo' essere portato in  detrazione  dall'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche nei periodi d'imposta successivi,  ma  non  oltre  il
terzo. 
  3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro  500.000  e
deve essere mantenuto per  almeno  due  anni;  l'eventuale  cessione,
anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale  termine,
comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per  il  contribuente
di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. 
  4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014 e  2015,  non  concorre  alla
formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul  reddito
delle societa', diversi da imprese start-up  innovative,  il  20  per
cento della somma investita  nel  capitale  sociale  di  una  o  piu'
start-up innovative direttamente ovvero per il tramite  di  organismi
di  investimento  collettivo  del  risparmio  o  altre  societa'  che
investano prevalentemente in start-up innovative. 
  5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non  puo'
eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e
deve essere mantenuto per  almeno  due  anni.  L'eventuale  cessione,
anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale  termine,
comporta la decadenza dal  beneficio  ed  il  recupero  a  tassazione
dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali. 
  6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio  o  altre
societa' che investano prevalentemente in imprese start-up innovative
non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5. 
  7.  Per  le  start-up  a  vocazione  sociale  cosi'  come  definite
all'articolo  25,  comma  4  e  per  le  start-up  che  sviluppano  e
commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto
valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma
1 e' pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui
al comma 4 e' pari al 27 per cento della somma investita. 
  8. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  entro  60  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   sono
individuate le modalita' di attuazione  delle  agevolazioni  previste
dal presente articolo. 
  9.  L'efficacia  della  disposizione  del  presente   articolo   e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea , richiesta a cura del Ministero  dello  sviluppo
economico. 

        
      
Sezione IX

Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative
                               Art. 30 
 
 
       Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line 
      e altri interventi di sostegno per le start-up innovative 
 
  1. All'articolo 1, dopo il comma 5-octies  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti: 
  «5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le start-up
innovative"  si  intende  una  piattaforma  online  che  abbia   come
finalita' esclusiva la facilitazione della raccolta  di  capitale  di
rischio da parte delle start-up innovative, comprese  le  start-up  a
vocazione sociale. 
  5-decies. Per "start-up innovativa" si intende la societa' definita
dall'articolo 25, comma 2, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.
179.». 
  2. Nella parte II, titolo III, dopo il capo  III-ter  del  suddetto
decreto e' inserito il seguente: 
«Capo III-quater. Gestione di portali per la raccolta di capitali per
le start-up innovative. 
  Articolo 50-quinquies (Gestione  di  portali  per  la  raccolta  di
capitali per start-up innovative). - 1.  E'  gestore  di  portali  il
soggetto che esercita professionalmente il servizio  di  gestione  di
portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative ed  e'
iscritto nel registro di cui al comma 2. 
  2. L'attivita' di gestione di portali per la raccolta  di  capitali
per le start-up innovative e' riservata alle imprese di  investimento
e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonche'
ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla  Consob,  a
condizione che questi ultimi trasmettano gli  ordini  riguardanti  la
sottoscrizione   e   la   compravendita   di   strumenti   finanziari
rappresentativi di capitale esclusivamente  a  banche  e  imprese  di
investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si  applicano
le disposizioni della parte II, titolo II, capo  II  e  dell'articolo
32. 
  3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2  e'  subordinata  al
ricorrere dei seguenti requisiti: 
  a) forma di societa' per azioni, di  societa'  in  accomandita  per
azioni,  di  societa'  a  responsabilita'  limitata  o  di   societa'
cooperativa; 
  b) sede legale e  amministrativa  o,  per  i  soggetti  comunitari,
stabile organizzazione nel territorio della Repubblica; 
  c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1; 
  d) possesso da parte di coloro che detengono  il  controllo  e  dei
soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,  direzione  e
controllo dei requisiti di onorabilita' stabiliti dalla Consob; 
  e)  possesso  da  parte  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione,   direzione   e   controllo,   di    requisiti    di
professionalita' stabiliti dalla Consob. 
  4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2  non  possono
detenere somme di denaro o  strumenti  finanziari  di  pertinenza  di
terzi. 
  5. La Consob determina, con regolamento, i  principi  e  i  criteri
relativi: 
  a)  alla  formazione  del  registro  e  alle  relative   forme   di
pubblicita'; 
  b)  alle  eventuali  ulteriori  condizioni  per  l'iscrizione   nel
registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle
misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro; 
  c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilita'; 
  d) alle  regole  di  condotta  che  i  gestori  di  portali  devono
rispettare nel rapporto con gli  investitori,  prevedendo  un  regime
semplificato per i clienti professionali. 
  6. La Consob esercita la  vigilanza  sui  gestori  di  portali  per
verificare  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  al   presente
articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine  la
Consob puo' chiedere la comunicazione di  dati  e  di  notizie  e  la
trasmissione di atti e di documenti,  fissando  i  relativi  termini,
nonche' effettuare ispezioni. 
  7. I gestori di portali che violano le norme del presente  articolo
o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti,
in base alla gravita' della violazione e tenuto conto  dell'eventuale
recidiva,  con  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria   da   euro
cinquecento a euro  venticinquemila.  Per  i  soggetti  iscritti  nel
registro di  cui  al  comma  2,  puo'  altresi'  essere  disposta  la
sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione  dal  registro.  Si
applicano i commi  2  e  3  dell'articolo  196.  Resta  fermo  quanto
previsto dalle disposizioni  della  parte  II,  titolo  IV,  capo  I,
applicabili alle imprese di investimento, alle  banche,  alle  SGR  e
alle societa' di gestione armonizzate.». 
  3. Dopo l'articolo 100-bis, del decreto legislativo n.  58  del  24
febbraio 1998, e' inserito il seguente: 
  «Art. 100-ter  (Offerte  attraverso  portali  per  la  raccolta  di
capitali). -  1.  Le  offerte  al  pubblico  condotte  esclusivamente
attraverso uno o piu' portali per la  raccolta  di  capitali  possono
avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di  strumenti  finanziari
emessi dalle start-up innovative  e  devono  avere  un  corrispettivo
totale  inferiore  a  quello  determinato  dalla  Consob   ai   sensi
dell'articolo 100, comma 1, lettera c). 
  2. La Consob determina la disciplina applicabile  alle  offerte  di
cui al comma precedente, al fine di assicurare la  sottoscrizione  da
parte  di  investitori  professionali  o  particolari  categorie   di
investitori dalla stessa individuate di  una  quota  degli  strumenti
finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente
a clienti professionali, e di tutelare gli  investitori  diversi  dai
clienti professionali nel caso in  cui  i  soci  di  controllo  della
start-up  innovativa  cedano  le  proprie  partecipazioni   a   terzi
successivamente all'offerta.». 
  4. All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo  24  febbraio
1998, n. 58, le parole: «ovvero in caso di  esercizio  dell'attivita'
di consulente finanziario  o  di  promotore  finanziario  in  assenza
dell'iscrizione negli albi di  cui,  rispettivamente,  agli  articoli
18-bis e 31.» sono sostituite dalle  seguenti:  «ovvero  in  caso  di
esercizio dell'attivita'  di  consulente  finanziario,  di  promotore
finanziario o di gestore di portali in assenza dell'iscrizione  negli
albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31
o 50-quinquies.». 
  5. La Consob detta le disposizioni attuative del presente  articolo
entro 90 giorni dalla data  di  conversione  in  legge  del  presente
decreto. 
  6. In favore delle start-up innovative,  di  cui  all'articolo  25,
comma 2 e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25,  comma
5, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie
imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' concesso gratuitamente e secondo criteri  e
modalita'  semplificati  individuati  con  decreto  di   natura   non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottarsi  entro  60
giorni dalla data di conversione in legge del  presente  decreto.  Le
modifiche   riguardanti   il   funzionamento   del    Fondo    devono
complessivamente assicurare il rispetto degli  equilibri  di  finanza
pubblica. 
  7. Tra  le  imprese  italiane  destinatarie  dei  servizi  messi  a
disposizione  dall'ICE-Agenzia  per  la   promozione   all'estero   e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui  all'articolo
14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni, e dal Desk Italia di cui all'articolo 35 del  presente
decreto,  sono  incluse  anche  le   start-up   innovative   di   cui
all'articolo 25, comma 2. L'Agenzia  fornisce  ai  suddetti  soggetti
assistenza in materia normativa,  societaria,  fiscale,  immobiliare,
contrattualistica  e  creditizia.  L'Agenzia  provvede,  altresi',  a
individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali  dove
ospitare  gratuitamente  le  start-up   innovative,   tenendo   conto
dell'attinenza delle loro attivita' all'oggetto della manifestazione.
L'Agenzia sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle  start-up
innovative con investitori potenziali per  le  fasi  di  early  stage
capital e di capitale di espansione. 
  8.    L'ICE-Agenzia    per    la    promozione     all'estero     e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge  le  attivita'
indicate con le risorse umane, strumentali e finanziarie, previste  a
legislazione vigente. 

        
      
Sezione IX

Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative
                               Art. 31 
 
Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa,
  decadenza dei requisiti e attivita' di controllo 
  1. La start-up innovativa non e' soggetta a  procedure  concorsuali
diverse da quelle previste dal capo II della legge 27  gennaio  2012,
n. 3. 
  2. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro  delle  imprese
del decreto di apertura della liquidazione della start-up  innovativa
adottato a norma dell'articolo 14-quinquies della  legge  27  gennaio
2012, n. 3, l'accesso ai dati relativi ai soci della stessa  iscritti
nel medesimo  registro  e'  consentito  esclusivamente  all'autorita'
giudiziaria e alle autorita' di vigilanza. La disposizione di cui  al
primo periodo si applica anche ai dati  dei  titolari  di  cariche  o
qualifiche nella societa' che rivestono la qualita' di socio. 
  3. La disposizione di cui  al  comma  2  si  applica  anche  a  chi
organizza in banche dati le informazioni relative ai soci di  cui  al
predetto comma. 
  4. Qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti  previsti
dall'articolo 25, comma 2, prima  della  scadenza  dei  quattro  anni
dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal  comma
3 dell'articolo 25 se  applicabile,  secondo  quanto  risultante  dal
periodico aggiornamento della sezione del registro delle  imprese  di
cui all'articolo 25, comma 4, in ogni caso, una volta decorsi quattro
anni  dalla  data  di  costituzione,   cessa   l'applicazione   della
disciplina prevista nella presente sezione, incluse  le  disposizioni
di cui all'articolo 28, ferma restando l'efficacia  dei  contratti  a
tempo determinato  stipulati  dalla  start-up  innovativa  sino  alla
scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa  costituita
in  forma  di  societa'  a  responsabilita'  limitata,  le   clausole
eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2,  3
e 7 dell'articolo 26, mantengono efficacia limitatamente  alle  quote
di partecipazione  gia'  sottoscritte  e  agli  strumenti  finanziari
partecipativi gia' emessi. 
  5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle  agevolazioni
e sul rispetto della disciplina di  cui  alla  presente  sezione,  il
Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi del Nucleo speciale
spesa pubblica e  repressione  frodi  comunitarie  della  Guardia  di
finanza,  secondo  le  modalita'  previste   dall'articolo   25   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 

        
      
Sezione IX

Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative
                               Art. 32 
 
 
         Pubblicita' e valutazione dell'impatto delle misure 
 
  1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza  pubblica,  in
particolare presso i giovani delle scuole superiori,  degli  istituti
tecnici   superiori   e   delle   universita',   sulle   opportunita'
imprenditoriali legate all'innovazione e alle materie  oggetto  della
presente sezione,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, promuove, entro  60
giorni dalla data di conversione in legge del  presente  decreto,  un
concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione  a  livello
nazionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma  si  provvede
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui
alla presente sezione volte a favorire la nascita e  lo  sviluppo  di
start-up  innovative  e  di  valutarne  l'impatto   sulla   crescita,
l'occupazione e l'innovazione, e' istituito presso il Ministero dello
sviluppo  economico  un  sistema   permanente   di   monitoraggio   e
valutazione, che si  avvale  anche  dei  dati  forniti  dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT)  e  da  altri  soggetti  del  Sistema
statistico nazionale (Sistan). 
  3. Il sistema di cui  al  comma  2  assicura,  con  cadenza  almeno
annuale, rapporti sullo stato di  attuazione  delle  singole  misure,
sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonche'
sul  grado  di  effettivo  conseguimento  delle  finalita'   di   cui
all'articolo 25, comma  1.  Dagli  esiti  del  monitoraggio  e  della
valutazione di cui al presente articolo  sono  desunti  elementi  per
eventuali   correzioni   delle   misure   introdotte   dal   presente
decreto-legge. 
  4. Allo scopo  di  assicurare  il  monitoraggio  e  la  valutazione
indipendenti dello stato di  attuazione  delle  misure  di  cui  alla
presente sezione, l'ISTAT organizza delle banche dati  informatizzate
e pubbliche, rendendole disponibili gratuitamente. 
  5. Sono stanziate risorse pari a 150 mila euro per  ciascuno  degli
anni 2013, 2014 e 2015,  destinate  all'ISTAT,  per  provvedere  alla
raccolta e all'aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere
una  valutazione  dell'impatto,  in   particolare   sulla   crescita,
sull'occupazione, e  sull'innovazione  delle  misure  previste  nella
presente sezione, coerentemente  con  quanto  indicato  nel  presente
articolo. 
  6. L'ISTAT provvede ad assicurare la piena disponibilita' dei  dati
di cui al presente articolo, assicurandone la massima  trasparenza  e
accessibilita',  e  quindi  la   possibilita'   di   elaborazione   e
ripubblicazione gratuita e libera da parte di soggetti terzi. 
  7. Avvalendosi anche  del  sistema  permanente  di  monitoraggio  e
valutazione previsto al comma 2, il Ministro dello sviluppo economico
presenta entro il primo marzo di ogni anno una relazione sullo  stato
di attuazione delle disposizioni contenute  nella  presente  sezione,
indicando in particolare l'impatto sulla crescita e  l'occupazione  e
formulando una valutazione comparata  dei  benefici  per  il  sistema
economico nazionale in relazione agli oneri  derivanti  dalle  stesse
disposizioni, anche ai fini  di  eventuali  modifiche  normative.  La
prima relazione successiva all'entrata in vigore del presente decreto
e' presentata entro il 1° marzo 2014. 

        
      
Sezione X

Ulteriori misure per la crescita del paese
                               Art. 33 
 
 
            Disposizioni per incentivare la realizzazione 
                       di nuove infrastrutture 
 
  1. In via sperimentale, per  favorire  la  realizzazione  di  nuove
opere infrastrutturali di importo superiore a  500  milioni  di  euro
mediante    l'utilizzazione    dei    contratti    di    partenariato
pubblico-privato di cui all'articolo 3,  comma  15-ter,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui  progettazione  definitiva
sia approvata entro il 31 dicembre 2015  e  per  le  quali  non  sono
previsti contributi pubblici a fondo  perduto  ed  e'  accertata,  in
esito alla procedura di cui al comma 2,  la  non  sostenibilita'  del
piano economico finanziario, e' riconosciuto al soggetto titolare del
contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le  societa'
di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto  legislativo
n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP
generate in relazione alla  costruzione  e  gestione  dell'opera.  Il
credito di imposta e' stabilito per  ciascun  progetto  nella  misura
necessaria al  raggiungimento  dell'equilibrio  del  piano  economico
finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per  cento  del
costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo
ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di  imposta  e'
posto a  base  di  gara  per  l'individuazione  dell'affidatario  del
contratto  di  partenariato  pubblico   privato   e   successivamente
riportato nel contratto. 
  2.  La  non  sostenibilita'  del  piano  economico  finanziario   e
l'entita' del credito di imposta entro il limite di cui al  comma  1,
al  fine  di  conseguire  l'equilibrio  del  piano   medesimo   anche
attraverso il mercato, e' verificata dal Cipe con  propria  delibera,
previo parere del Nars che allo scopo e' integrato con due  ulteriori
componenti designati rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottata  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Con la medesima delibera sono individuati i criteri  e  le  modalita'
per  l'accertamento,  determinazione  e  monitoraggio   del   credito
d'imposta, nonche' per la rideterminazione della misura  in  caso  di
miglioramento  dei  parametri  posti  a  base  del  piano   economico
finanziario. 
  3. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'alinea  del  comma  1,  le  parole:  «previste  in  piani  o
programmi  di  amministrazioni  pubbliche»  sono   sostituite   dalle
seguenti: «incluse in piani o programmi di amministrazioni  pubbliche
previsti a legislazione vigente» e, dopo le parole: «per il  soggetto
interessato,» sono inserite le  seguenti:  «ivi  inclusi  i  soggetti
concessionari,»; 
  b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 
  «Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le
infrastrutture di interesse strategico gia' affidate o  in  corso  di
affidamento con contratti di partenariato  pubblico  privato  di  cui
all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare  l'equilibrio
del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo
parere del Nars  che  allo  scopo  e'  integrato  con  due  ulteriori
componenti designati rispettivamente  dal  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottata  su  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
determina l'importo del contributo pubblico a fondo  perduto,  quello
necessario per il riequilibrio del  piano  economico  finanziario  ai
sensi del periodo precedente, l'ammontare delle risorse disponibili a
legislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di cui al
comma 1 da riconoscere a  compensazione  della  quota  di  contributo
mancante, nonche' i criteri e le modalita'  per  la  rideterminazione
della  misura  delle  agevolazioni  in  caso  di  miglioramento   dei
parametri posti a base del piano economico finanziario.». 
  4. I canoni di cui all'articolo  1,  comma  1020,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni,  derivanti  dalla
realizzazione        del        completamento         dell'autostrada
Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina-Civitavecchia,  sono  trasferiti
alla  regione  Toscana,  per  i  primi   dieci   anni   di   gestione
dell'infrastruttura, fino alla quota massima annua del settantacinque
per  cento.  Il  trasferimento  avviene  a  titolo  di  concorso   al
finanziamento da  parte  della  regione  di  misure  di  agevolazione
tariffaria  in  favore  dei  residenti  nei  comuni   dei   territori
interessati. 
  5. Al fine di assicurare la realizzazione,  in  uno  o  piu'  degli
Stati le cui acque territoriali confinano  con  gli  spazi  marittimi
internazionali a rischio di pirateria, individuati con il decreto del
Ministro  della  difesa  di  cui  all'articolo  5,   comma   1,   del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130,  di  apprestamenti  e  dispositivi
info-operativi e di sicurezza idonei a garantire  il  supporto  e  la
protezione   del   personale   impiegato   anche   nelle    attivita'
internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una  maggior
tutela  della  liberta'  di  navigazione  del  naviglio   commerciale
nazionale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo
5, e' autorizzata una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012  e
di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020. 
  6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a 3,7 milioni
di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni di euro annui per gli anni  dal
2012 al 2020, si provvede: 
  a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012  mediante  utilizzo
delle somme  relative  ai  rimborsi  corrisposti  dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di  prestazioni  rese  dalle
Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali  di
pace, versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate al fondo per il
finanziamento   della   partecipazione   italiana    alle    missioni
internazionali di pace previsto dall'articolo 1,  comma  1240,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine  le  predette  somme  sono
riassegnate al pertinente capitolo dello stato  di  previsione  della
spesa del Ministero della difesa; 
  b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013  al  2020,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

        
      
Sezione X

Ulteriori misure per la crescita del paese
                               Art. 34 
 
Misure urgenti per le attivita' produttive,  le  infrastrutture  e  i
  trasporti, i servizi pubblici locali, la  valorizzazione  dei  beni
  culturali ed i comuni 
  1. Al comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
e successive modificazioni, come modificato dall'articolo  38,  comma
4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e  dal  comma  1  dell'articolo
3-bis del decreto-legge 8 luglio 2010,  n.  105,  convertito  con  la
legge 13 agosto 2010, n. 129, le parole: «entro il 31 dicembre  2012»
sono sostituite dalle seguenti:  «entro  il  31  dicembre  2013».  La
scadenza  del  servizio  per  la  sicurezza  del  sistema   elettrico
nazionale  nelle  isole  maggiori   di   cui   all'articolo   1   del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e' prorogata al 31  dicembre  2015.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede  ad  aggiornare
le  condizioni  del  servizio  per  il  nuovo  triennio,  secondo  le
procedure, i principi e criteri di  cui  all'articolo  1  del  citato
decreto-legge n. 3 del 2010. 
  2. All'articolo 3, comma 19-bis, del decreto-legge 6  luglio  2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo, dopo le parole: «dal  Ministero  della  difesa
per  i  suoi  specifici  compiti  istituzionali»  sono  inserite   le
seguenti: «e di quelle destinate alle finalita' del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia»; 
  b) al quarto periodo, dopo le parole: «d'intesa  con  il  Ministero
della difesa» sono inserite le seguenti: «e con  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti». 
  3. Al fine  di  garantire  il  rispetto,  da  parte  di  tutti  gli
operatori  del  sistema  dell'aviazione  civile,  degli  standard  di
sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale e comunitaria,  in
attesa  dell'emanazione  dei  provvedimenti  di  autorizzazione   per
l'assunzione di ispettori di volo, dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto  l'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile  e'
autorizzato  ad  assumere,   in   via   transitoria,   venti   piloti
professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in
anno sino ad un massimo di tre anni. 
  4. L'Ente nazionale per l'aviazione civile provvede  a  determinare
il contingente dei posti  da  destinare  alle  singole  categorie  di
impiego ed i requisiti minimi di cui  i  piloti  da  assumere  devono
essere in possesso. 
  5. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi  3  e  4  e'
corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale
in base al CCNL per il personale non dirigente dello stesso Ente. 
  6. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi da
3 a 5, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed  a  2  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse
proprie. Alla compensazione dei  conseguenti  effetti  finanziari  in
termini di indebitamento netto pari a 500.000 euro per l'anno 2012, a
1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e  2014,  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo del Fondo  di  cui  all'articolo  6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  7. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge  29
dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,
nonche' delle altre strutture dell'ANAS che svolgono le  funzioni  di
cui all'articolo 36, comma 2, lettere b),  c),  d),  e)  ed  f),  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,». 
  8. Per  far  fronte  ai  pagamenti  per  lavori  e  forniture  gia'
eseguiti, ANAS S.p.A.  puo'  utilizzare,  in  via  transitoria  e  di
anticipazione, le disponibilita' finanziarie giacenti  sul  conto  di
tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Societa' (ex Fondo  centrale
di garanzia), ai sensi dell'articolo 1, comma 1025,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296,  nel  limite  di  400  milioni  di  euro,  con
l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo
delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato  a  fronte  di
crediti gia' maturati. 
  9. Nelle more del completamento dell'iter delle procedure contabili
relative  alle  spese  di  investimento  sostenute  da  ANAS  S.p.A.,
nell'ambito dei contratti di programma per  gli  anni  2007,  2008  e
2009, il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  a
corrispondere alla stessa Societa' le somme all'uopo  conservate  nel
conto dei residui, per  l'anno  2012,  del  pertinente  capitolo  del
bilancio di previsione dello Stato. 
  10. All'articolo  32  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati  ai  sensi  dei
commi 2, 3 e 4 iscritte in  conto  residui  dovranno  essere  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere   riassegnate,
compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul  Fondo  di
cui al comma 6.». 
  11. Gli accordi di cui all'articolo 1,  comma  5,  della  legge  23
agosto 2004, n. 239, sono stipulati nei modi  stabiliti  con  decreto
del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza  unificata,  da
adottarsi entro sei mesi. 
  12. Le concessioni di stoccaggio di cui al decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, hanno una durata non superiore ai  trenta  anni,
prorogabile non piu' di una volta e per dieci anni.  La  disposizione
si applica anche ai procedimenti in corso e alle concessioni in primo
periodo di vigenza alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge. 
  13. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica,  al  fine
di assicurare il rispetto della disciplina europea,  la  parita'  tra
gli operatori, l'economicita' della gestione e di garantire  adeguata
informazione alla collettivita'  di  riferimento,  l'affidamento  del
servizio e' effettuato sulla base di apposita  relazione,  pubblicata
sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni  e
della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per
la forma  di  affidamento  prescelta  e  che  definisce  i  contenuti
specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio  universale,
indicando le compensazioni economiche se previste. 
  14. In relazione agli affidamenti in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto, la relazione prevista al comma  13  deve
essere pubblicata entro  la  data  del  31  dicembre  2013.  Per  gli
affidamenti per i quali non e' prevista una  data  di  scadenza,  gli
enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel  contratto
di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di
scadenza  dell'affidamento,  pena  la   cessazione   dell'affidamento
medesimo alla data del 31 dicembre 2013. 
  15. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003
a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate  in  borsa  a  tale
data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359  del
codice civile,  cessano  alla  scadenza  prevista  nel  contratto  di
servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti
che non prevedono una data di scadenza cessano,  improrogabilmente  e
senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31
dicembre 2020. 
  16. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le procedure per il conferimento della gestione dei servizi
pubblici  locali  a  rete  di  rilevanza  economica  sono  effettuate
unicamente per ambiti o bacini territoriali ottimali  e  omogenei  di
cui al comma 1 del presente articolo dagli enti di governo  istituiti
o designati ai sensi del medesimo comma.». 
  17. L'articolo 53, comma 1, lettera b) del decreto-legge 22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e' abrogato. 
  18.  I  commi  da  13  a  15  non  si  applicano  al  servizio   di
distribuzione di gas naturale,  di  cui  al  decreto  legislativo  23
maggio  2000,  n.  164,  il  servizio  di  distribuzione  di  energia
elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e  alla
legge 23 agosto 2004, n. 239,  nonche'  la  gestione  delle  farmacie
comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n.  475.  Restano  inoltre
ferme le disposizioni di cui all'articolo  37  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  19. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012,  n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  28,
le parole: «A decorrere dal 31 dicembre 2013,» sono sostituite  dalle
seguenti: «A decorrere dal 31 dicembre 2012,». 
  20. Gli introiti derivanti dalla vendita dei  biglietti  d'ingresso
al sistema museale sito nell'isola di  Caprera  dedicato  a  Giuseppe
Garibaldi, comprendente il  Museo  del  compendio  garibaldino  e  il
memoriale custodito nell'ex forte Arbuticci, nonche' quelli derivanti
dalla vendita dei biglietti degli ascensori  esterni  panoramici  del
Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno  2013
sono  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere
riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali, al fine di assicurare la gestione,  manutenzione
e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di
detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari  1.770.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi  dell'articolo
38. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  con
propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 
  21. Le somme versate  entro  il  9  ottobre  2012  all'entrata  del
bilancio  dello  Stato   ai   sensi   delle   disposizioni   indicate
nell'allegato 1, che, alla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  non  sono  state   riassegnate   alle   pertinenti   unita'
previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. 
  22. Il recupero al bilancio dello Stato  di  cui  all'articolo  13,
comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  e  successive
modificazioni, e' ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni. Al relativo
onere  si  provvede  mediante  utilizzo  delle   risorse   recuperate
dall'attuazione del comma  21.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio. 

        
      
Sezione X

Ulteriori misure per la crescita del paese
                               Art. 35 
 
 
                    Desk Italia - Sportello unico 
                   attrazione investimenti esteri 
 
  1. In attuazione dell'articolo 117, secondo  comma,  lettera  a)  e
lettera q),  della  Costituzione,  ed  al  fine  di  incrementare  la
capacita' del sistema Paese di attrarre investimenti dall'estero, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro dello sviluppo economico, e'  istituito  il  Desk  Italia  -
Sportello unico  attrazione  investimenti  esteri,  con  funzioni  di
principale soggetto pubblico di coordinamento territoriale  nazionale
per gli investitori esteri  che  manifestino  un  interesse  reale  e
concreto alla realizzazione in Italia di investimenti di  natura  non
strettamente  finanziaria  e  di  rilevante   impatto   economico   e
significativo interesse per il Paese. 
  2. Il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti  esteri
costituisce il punto di accesso per l'investitore estero in relazione
a tutte le vicende amministrative riguardanti il relativo progetto di
investimento; coordina la risposta unica e  tempestiva  di  tutte  le
amministrazioni pubbliche ed i soggetti pubblici  comunque  coinvolti
nei  procedimenti  riguardanti  la  realizzazione   dell'investimento
proveniente dall'estero, fungendo da raccordo  fra  le  attivita'  di
promozione   all'estero   dell'Italia   quale   destinazione    degli
investimenti esteri svolte dall'Agenzia  -  ICE  e  le  attivita'  di
accompagnamento  ed  insediamento  di   investitori   esteri   svolte
dall'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa - Invitalia; convoca e  presiede,  all'occorrenza,
apposite  conferenze  di  servizi  di  cui  agli  articoli  da  14  a
14-quinquies della legge  7  agosto  1990,  n.  241  anche  ai  sensi
dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  3. Il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti  esteri
opera presso il Ministero dello Sviluppo economico, in  raccordo  con
il Ministero degli affari esteri, avvalendosi del relativo personale,
nonche' di personale dell'Agenzia -  ICE  e  dell'Agenzia  Invitalia,
senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, secondo gli  indirizzi
elaborati dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione  di  cui
all'articolo  18-bis  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La
riorganizzazione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  di  cui
all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e'
attuata con il regolamento di cui all'articolo 2, commi 10 e  10-ter,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 
  4. Entro 60 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le regioni provvedono ad individuare  l'ufficio  interno  al
quale attribuire le  funzioni  di  raccordo  con  il  Desk  Italia  -
Sportello unico attrazione investimenti esteri, al fine di  agevolare
il coordinamento con riguardo ad iniziative  di  investimento  estere
localizzate in ambito regionale  e  con  potere,  all'occorrenza,  di
convocare e presiedere conferenze di  servizi  per  gli  investimenti
esteri di esclusivo interesse regionale.  Agli  adempimenti  previsti
dal presente comma si provvede con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  5. Il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti  esteri
formula  annualmente  proposte  di   semplificazione   normativa   ed
amministrativa sul tema dell'attrazione degli investimenti esteri. 
  6. Al comma 22 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo  periodo,  le
parole «struttura  dell'Agenzia.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«struttura dell'Agenzia, secondo le modalita' ed  i  limiti  previsti
dallo statuto.»; al secondo periodo, le parole «Formula  proposte  al
consiglio di  amministrazione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «
Formula,  d'intesa  con  il  Presidente,  proposte  al  consiglio  di
amministrazione»; le parole «, da' attuazione  ai  programmi  e  alle
deliberazioni da questo  approvati  e  assicura  gli  adempimenti  di
carattere tecnico-amministrativo,» sono sostituite dalle seguenti: «,
da' attuazione  ai  programmi  e  alle  deliberazioni  approvate  dal
consiglio di  amministrazione  ed  alle  disposizioni  operative  del
presidente,  assicurando  altresi'  gli  adempimenti   di   carattere
tecnico-amministrativo,». 

        
      
Sezione X

Ulteriori misure per la crescita del paese
                               Art. 36 
 
 
Misure in materia di  confidi,  strumenti  di  finanziamento  e  reti
                              d'impresa 
 
  1. I confidi sottoposti entro  il  31  dicembre  2013  a  vigilanza
diretta da parte della  Banca  d'Italia  possono  imputare  al  fondo
consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi  rischi
e gli altri fondi o riserve  patrimoniali  costituiti  da  contributi
dello Stato, delle regioni e di altri enti  pubblici  esistenti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le risorse sono
attribuite unitariamente al patrimonio, anche a  fini  di  vigilanza,
dei relativi confidi, senza vincoli  di  destinazione.  Le  eventuali
azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni  o  quote  proprie
dei  confidi  e  non  attribuiscono  alcun  diritto  patrimoniale   o
amministrativo, ne' sono computate nel capitale sociale o  nel  fondo
consortile  ai  fini  del  calcolo  delle  quote  richieste  per   la
costituzione e  per  le  deliberazioni  dell'assemblea.  La  relativa
delibera e' di competenza dell'assemblea ordinaria. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 trova  applicazione  anche  ai
confidi che operano a seguito di operazioni di fusione  realizzate  a
partire dal 1° gennaio 2007,  ovvero  che  realizzino,  entro  il  31
dicembre  2013,  operazioni  di  fusione.  In  quest'ultimo  caso  la
delibera assembleare richiamata al  terzo  periodo  del  primo  comma
potra' essere adottata entro il 30 giugno 2014. 
  3. All'articolo 32 del decreto-legge del 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  il  comma  8  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le  disposizioni
dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non
si applicano alle obbligazioni e  titoli  similari  e  alle  cambiali
finanziarie, emesse da societa' non  emittenti  strumenti  finanziari
rappresentativi del capitale quotati in mercati  regolamentati  o  in
sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche  e  dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE  della
Commissione, del 6 maggio 2003, a decorrere dalla data di entrata  in
vigore  della  presente  disposizione,  sottoscritte  da  investitori
qualificati ai sensi dell'articolo 100  del  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n. 58 che non  detengano,  anche  per  il  tramite  di
societa' fiduciarie o per interposta persona, piu' del  2  per  cento
del capitale o del patrimonio della societa' emittente. A  tale  fine
si tiene conto anche  delle  partecipazioni  detenute  dai  familiari
indicati nell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.»; 
  b) il comma 9 e' sostituito  dal  seguente:  "Nell'articolo  1  del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 1 e'  sostituito
dal seguente: "1. La ritenuta del 20 per cento  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 26 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, non  si  applica  sugli  interessi  ed  altri
proventi delle obbligazioni  e  titoli  similari,  e  delle  cambiali
finanziarie, emesse da banche, da  societa'  per  azioni  con  azioni
negoziate  in  mercati  regolamentati  o  sistemi  multilaterali   di
negoziazione degli Stati membri dell'Unione  europea  e  degli  Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio  economico  europeo  inclusi  nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai  sensi  dell'articolo
168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  da  enti
pubblici economici trasformati in  societa'  per  azioni  in  base  a
disposizione di legge, nonche'  sugli  interessi  ed  altri  proventi
delle obbligazioni e titoli similari, e  delle  cambiali  finanziarie
negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi  multilaterali
di negoziazione emessi da societa' diverse dalle prime.»"; 
  c) il comma 16 e' abrogato; 
  d) il comma 19 e' sostituito dal seguente: "19. Le obbligazioni e i
titoli similari emessi da societa' non emittenti strumenti finanziari
rappresentativi del capitale quotati in mercati  regolamentati  o  in
sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche  e  dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE  della
Commissione,  del  6  maggio  2003,  possono  prevedere  clausole  di
partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purche'  con
scadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi.»; 
  e) al comma 21, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "Tale
somma e' proporzionale al  rapporto  tra  il  valore  nominale  delle
obbligazioni partecipative e la somma del capitale sociale, aumentato
della  riserva  legale  e  delle   riserve   disponibili   risultanti
dall'ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle  predette
obbligazioni."; 
  f) il comma 24 e' sostituito dal seguente: "Qualora l'emissione con
clausole partecipative contempli anche la clausola di  subordinazione
e comporti il vincolo di non ridurre il capitale sociale se  non  nei
limiti  dei  dividendi  sull'utile  dell'esercizio,   la   componente
variabile  del  corrispettivo  costituisce   oggetto   di   specifico
accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della
societa' emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione
delle imposte sui redditi, e' computata in  diminuzione  del  reddito
dell'esercizio di competenza, a condizione che il  corrispettivo  non
sia costituito esclusivamente da tale componente variabile.  Ad  ogni
effetto di legge, gli utili netti annuali si considerano depurati  da
detta somma."; 
  g)  dopo  il  comma  24  e'  inserito  il  seguente:  "24-bis.   La
disposizione di cui al  comma  24  si  applica  solamente  ai  titoli
sottoscritti dagli investitori indicati nel comma 8". 
  4. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito dalla legge 9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:  «Il  contratto
di rete che prevede l'organo comune e il fondo  patrimoniale  non  e'
dotato di soggettivita' giuridica,  salva  la  facolta'  di  acquisto
della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.»; 
  b) il numero 1) e' soppresso; 
  c) alla lettera e), il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:
«L'organo comune agisce in rappresentanza  della  rete,  quando  essa
acquista soggettivita' giuridica e, in assenza  della  soggettivita',
degli imprenditori,  anche  individuali,  partecipanti  al  contratto
salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure  di
programmazione negoziata  con  le  pubbliche  amministrazioni,  nelle
procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del  sistema  imprenditoriale  nei
processi  di  internazionalizzazione  e   di   innovazione   previsti
dall'ordinamento,   nonche'   all'utilizzazione   di   strumenti   di
promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o  di  cui  sia
adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;». 
  5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma  4-quater
dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,  convertito
dalla legge 9 aprile 2009,  n.  3,  e  successive  modificazioni,  il
contratto di rete nel settore agricolo puo' essere sottoscritto dalle
parti con l'assistenza di una  o  piu'  organizzazioni  professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che  hanno
partecipato alla redazione finale dell'accordo. 
  6. All'articolo 1, comma 2, della legge 24  aprile  1990,  n.  100,
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:  "b-bis)  a  partecipare,
con quote di minoranza nei limiti di cui all'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 14 marzo 2004, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a societa' commerciali, anche  con
sede   in    Italia,    specializzate    nella    valorizzazione    e
commercializzazione all'estero dei prodotti italiani."; 
  7. "Il punto 2, lettera m)  dell'allegato  IV  alla  Parte  II  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' modificato come segue: 
    "m) impianti per  la  produzione  di  energia  idroelettrica  con
potenza nominale di concessione superiore a 100  kW  e,  per  i  soli
impianti  idroelettrici  che  rientrano  nella   casistica   di   cui
all'articolo  166  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006   ed
all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello
sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  159  del  2012,  con  potenza
nominale di concessione superiore a 250 kW;". 
  8. "All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, e' aggiunto infine il seguente periodo: 
  «Non  costituiscono  distrazione  dall'esercizio  esclusivo   delle
attivita'  agricole  la  locazione,  il  comodato  e   l'affitto   di
fabbricati ad uso abitativo, nonche' di terreni e  di  fabbricati  ad
uso strumentale alle attivita' agricole di cui all'articolo 2135  del
c.c., sempreche' i ricavi derivanti dalla  locazione  o  dall'affitto
siano  marginali   rispetto   a   quelli   derivanti   dall'esercizio
dell'attivita' agricola esercitata. Il requisito  della  marginalita'
si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle
locazioni  e  affitto  dei  beni  non  superi   il   10   per   cento
dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo  l'assoggettamento
di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.»". 
  9. Il comitato tecnico previsto dall'articolo 16,  comma  2,  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' soppresso dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto. Il Ministero  dello  sviluppo  economico
concede le agevolazioni di cui all'articolo 14 di cui alla  precitata
legge secondo gli esiti istruttori comunicati  dal  Gestore  relativi
alla validita' tecnologica e alla  valutazione  economico-finanziaria
del programma e del soggetto richiedente. 
  10. Il comma 5 dell'articolo 23 del decreto-legge 22  giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, e' abrogato. 

        
      
Sezione X

Ulteriori misure per la crescita del paese
                               Art. 37 
 
Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese  delle  Zone
  Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza 
  1.  La  riprogrammazione  dei  programmi  cofinanziati  dai   Fondi
strutturali 2007-2013 oggetto  del  Piano  di  azione  coesione  puo'
prevedere il finanziamento delle tipologie  di  agevolazioni  di  cui
alle lettere da a) a d) del comma 341 dell'articolo 1 della legge  27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,  in  favore  delle
imprese  di  micro  e  piccola  dimensione  localizzate  o   che   si
localizzano entro la data fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle
Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009,
ricadenti nelle regioni ammissibili  all'obiettivo  «Convergenza»  ai
sensi  dell'articolo  5  del  regolamento  (CE)  n.   1083/2006   del
Consiglio,  dell'11  luglio  2006,  e  successive  modificazioni.  Le
predette agevolazioni  sono  concesse  ai  sensi  e  nei  limiti  del
regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione,  del  15  dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88  del  Trattato
agli  aiuti  di  importanza  minore  («de  minimis»)   e   successive
modificazioni. 
  2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui al comma 1 si
applicano i parametri dimensionali previsti dalla  vigente  normativa
comunitaria. 
  3. Ai  fini  di  cui  al  presente  articolo,  l'esenzione  di  cui
all'articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296  del  2006,
deve intendersi riferita alla «imposta municipale propria». 
  4. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nel  limite
massimo delle risorse come individuate  ai  sensi  del  comma  1.  Le
condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata
delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 

        
      
Sezione X

Ulteriori misure per la crescita del paese
                               Art. 38 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Ai fini del diritto aeronautico, l'espressione «base» identifica
un  insieme  di  locali  ed  infrastrutture  a  partire  dalle  quali
un'impresa  esercita  in  modo  stabile,  abituale   e   continuativo
un'attivita'  di   trasporto   aereo,   avvalendosi   di   lavoratori
subordinati che hanno in  tale  base  il  loro  centro  di  attivita'
professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio  e  vi
ritornano dopo lo svolgimento della  propria  attivita'.  Un  vettore
aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata  da  uno  Stato
membro  dell'Unione  europea  diverso  dall'Italia   e'   considerato
stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile  o
continuativo o abituale un'attivita' di trasporto aereo a partire  da
una base quale definita al periodo precedente. In deroga all'articolo
3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il presente comma si applica  a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012. 
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, dopo  le  parole:
«Non sono invece considerate attivita' commerciali:» sono inserite le
seguenti: «le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle
province,  dai  comuni  e  dagli  altri  enti  di  diritto   pubblico
nell'ambito di attivita' di pubblica autorita';»; 
  b) all'articolo 10,  primo  comma,  il  n.  5)  e'  sostituito  dal
seguente:  «5)  le  operazioni  relative  ai  versamenti  di  imposte
effettuati  per  conto  dei  contribuenti,  a  norma  di   specifiche
disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;». 
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli  1,
2, comma 6, 14, comma 1,  26,  27,  29,  32  e  34,  comma  20,  pari
complessivamente a 334,52 milioni di euro  per  l'anno  2013,  246,72
milioni di euro per l'anno 2014, 217,82 milioni di  euro  per  l'anno
2015, 217,67 milioni di euro per l'anno 2016, 180,77 milioni di  euro
a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 296,72  milioni  di  euro
per l'anno 2014, 287,82 milioni di euro  per  l'anno  2015  e  227,67
milioni di euro per l'anno 2016, ai fini  della  compensazione  degli
effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede: 
  a) quanto a 89,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 50,8 milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2014, con le  maggiori  entrate  derivanti
dal comma 1 del presente articolo; 
  b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, con  le
maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo; 
  c) quanto a 28,4 milioni di euro nell'anno 2017,  con  le  maggiori
entrate derivanti dall'articolo 29; 
  d) quanto a 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92  milioni
di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 970.000 euro per l'anno 2017 e
29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018,  mediante  utilizzo
delle  risorse  del  fondo  di  cui  all'articolo  32   del   decreto
legislativo del 3 marzo 2011, n.  28,  giacenti  sul  conto  corrente
bancario  intestato  allo  stesso  Fondo.  A  tale  fine,  la   Cassa
conguaglio per il settore elettrico, con cadenza  trimestrale,  versa
all'entrata del bilancio dello Stato le risorse disponibili sul conto
corrente fino al raggiungimento  degli  importi  annuali  di  cui  al
periodo precedente. 
  4. Le rimanenti risorse  del  fondo  di  cui  all'articolo  32  del
decreto legislativo del 3 marzo 2011,  n.  28,  al  netto  di  quanto
complessivamente necessario per assicurare il versamento  all'entrata
previsto dal comma 3, lettera d), possono essere  destinate,  solo  a
partire dall'anno 2017, alle attivita' di cui alle lettere b), ii)  e
iv), del comma 1, dell'articolo 32 , del predetto decreto legislativo
n. 28 del 2011, con le modalita' ivi indicate. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 

        
      
Sezione X

Ulteriori misure per la crescita del paese
                               Art. 39 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 18 ottobre 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Passera,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico e  delle  infrastrutture  e
                                dei trasporti 
 
                                Profumo,  Ministro   dell'istruzione,
                                dell'universita' e della ricerca 
 
                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la
                                pubblica   amministrazione    e    la
                                semplificazione 
 
                                Balduzzi, Ministro della salute 
 
                                Grilli,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
                                Barca,  Ministro  per   la   coesione
                                territoriale 
 
                                Severino, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino