Legge Stabilità 2017 – agevolazioni per le casse previdenziali

Estese alle obbligazioni gli sgravi per gli investimenti a lungo termine da parte delle casse previdenziali.

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Legge di Stabilita' 2017 – misure per attrazione di investimenti

La Legge di bilancio introduce un'agevolazione fiscale per le casse previdenziali e le forme di previdenza complementare per investimenti a lungo termine.

Agevolazione per investimenti a lungo termine

Nello specifico, questi possono destinare una quota, al massimo pari al 5% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, agli investimenti qualificati in una serie di attività finanziarie:

  • azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato, in Paesi Ue o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
  • quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) nel territorio dello Stato, in Paesi Ue o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui al punto precedente.

La Manovra prevede inoltre l'esenzione fiscale per i redditi di natura finanziaria derivanti da tali investimenti.

Deve trattarsi però, come recita il titolo dell'articolo della legge di bilancio in cui è contenuto il provvedimento in questione, di investimenti a lungo termine: previsto dunque l’obbligo di detenzione, per un periodo almeno pari a 5 anni, degli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato.

Abrogate le disposizioni con cui veniva riconosciuto un credito d’imposta per le casse previdenziali e per le forme di previdenza complementare per investimenti effettuati in attività finanziarie di medio e lungo termine.

Sugli utili derivanti dagli investimenti qualificati corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Ue e negli Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo non viene applicata la ritenuta e l’imposta sostitutiva.

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Il piano di risparmio a lungo termine

L’intervento nasce dall’esigenza di prevedere un significativo incentivo fiscale finalizzato a canalizzare il risparmio delle famiglie verso gli investimenti produttivi in modo stabile e duraturo, facilitando la crescita del sistema imprenditoriale italiano. Si tratta, in particolare, di indirizzare il risparmio delle famiglie, attualmente concentrato sulla liquidità, verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è l’approvvigionamento mediante il canale bancario.

Per veicolare tale risparmio verso investimenti produttivi in modo professionale è, innanzitutto, previsto il coinvolgimento degli intermediari finanziari e delle imprese di assicurazione come soggetti deputati alla gestione della fiscalità degli investimenti stessi: ciò permette una diversificazione del portafoglio tale da contenere il rischio insito nello stesso ad un livello adeguato alle esigenze del cliente retail mediante l’utilizzo di qualsiasi tipo di strumento finanziario. Il particolare profilo di investimento del cliente retail non consente, infatti, un'eccessiva esposizione al rischio insito in investimenti meno liquidi.

La necessità di bilanciare obiettivi di politica economica ed esigenze di tutela del risparmiatore viene realizzata subordinando l’incentivo fiscale alla creazione di un “contenitore” fiscale, denominato piano, atto ad accogliere tutti gli strumenti finanziari esistenti sul mercato retail purché l’insieme di tali strumenti sia posseduto per un determinato periodo di tempo e sia “assemblato” seguendo criteri predeterminati.

Ciò premesso, la Manovra individua l’oggetto dell’investimento negli strumenti finanziari emessi dalle imprese residenti, europee o residenti in Paesi dello spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia.

Viene introdotto un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria derivanti dagli investimenti effettuati da persone fisiche, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, in un piano di risparmio a lungo termine (PIR). Tale regime di non imponibilità è da intendersi come regime di esenzione dalle imposte sostitutive e ritenute generalmente applicate sui predetti redditi. Il regime di non imponibilità è escluso per i redditi di natura finanziaria derivanti da partecipazioni qualificate, in quanto non trovano fonte in un investimento finanziario.

Possono godere dell’esenzione le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che conseguono, al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale, proventi derivanti da investimenti nei piani di risparmio a lungo termine. Investimenti in cui tutte le tipologie di impiego delle somme destinate nei piani, inclusi i conti correnti ed i depositi.

I piani di risparmio a lungo termine si costituiscono mediante la destinazione di somme o valori con lo scopo di effettuare investimenti qualificati mediante l’apertura di un rapporto di custodia o di amministrazione, anche fiduciaria, o di gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, con opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, instaurato con operatori professionali.

Tali operatori professionali sono gli intermediari abilitati e le imprese di assicurazioni residenti, o soggetti non residenti che operano in Italia tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina in Italia di un rappresentate fiscale scelto tra i predetti soggetti residenti. Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione è necessaria, pertanto, la costituzione di un rapporto stabile e continuativo con l’intermediario (o con l’impresa di assicurazioni) che realizzi una separazione contabile delle somme destinate nei PIR e degli impieghi delle somme medesime.

Nel piano non può essere versato un ammontare complessivo superiore a 150mila euro, e, in ogni caso, non possono essere versati importi superiori a 30mila euro annui.

Almeno il 70% delle somme vanno investite in strumenti finanziari, sia quotati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, sia non quotati, emessi o stipulati con imprese, che svolgono attività diverse da quella immobiliare, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, Ue o in stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia; tale percentuale dev'essere a sua volta investita per almeno il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

Inoltre, non più del 10% delle somme o valori destinati nel piano può essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto, o con altra società appartenente al medesimo gruppo, oppure in depositi e conti correnti.

Le somme conferite nel piano possano essere investite anche in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). L’agevolazione fiscale spetta a condizione che tutti gli strumenti finanziari nei quali è investito il piano siano detenuti per almeno 5 anni.

Includese le obbligazioni

Confermati, anche per la sottoscrizione di titoli obbligazionari, gli stessi vincoli attualmente previsti per questi “investitori pazienti”, vale a dire l’utilizzo di una quota massima del 5% dei loro attivi patrimoniali per un periodo non inferiore ai cinque anni. Le azioni, le quote di fondi comuni di investimento e, se verrà confermato l'emendamento, le obbligazioni, devono essere di imprese residenti in Italia o nell’Unione europea oppure negli Stati che aderiscono all’accordo sullo spazio economico europeo.

Disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019

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