Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: le nuove istruzioni INPS

Indennità lavoratori spettacolo - Foto di cottonbro studio da PexelsA partire dal prossimo anno circa 21mila tra lavoratori autonomi, co.co.co. e subordinati a tempo determinato nel comparto dello spettacolo potranno beneficiare di un'indennità di discontinuità che avrà un valore, in media, di 1.500 euro. Ecco i chiarimenti INPS su come accedere al contributo. 

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A stabilire l'introduzione strutturale e permanente di questo nuovo sussidio, è stato il decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 dello scorso 2 dicembre, frutto del lavoro congiunto svolto dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone.

L’obiettivo del provvedimento è quello di compensare gli effetti negativi subiti dagli operatori dello spettacolo, un comparto caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori.

Oltre all'introduzione di una nuova indennità di discontinuità, il dlgs n. 175-2023 - previsto dalla legge delega di riforma del settore spettacolo (legge 106/2022) adottata nell’estate 2022 dal governo Draghi - stabilisce anche il riordino e la revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità a favore del comparto.

Prima con il messaggio n. 4332-2023 e poi con quello n. 4382-2023, l'INPS ha fornito le istruzioni operative a proposito del sostegno economico per supportare questa particolare categoria di lavoratori nei periodi di inattività. 

Tutto quello che c'è da sapere sull'indennità di discontinuità spettacolo 

Cos'è e come funziona l'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo

A partire dal 1° gennaio 2024 sarà attiva una specifica indennità di discontinuità, al fine di tutelare alcune categorie di operatori nei periodi di inattività o durante i periodi di studio e formazione. Nel dettaglio, gli interventi si focalizzano sulla protezione sociale dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:

  • autonomi, assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • subordinati a tempo determinato:
    - che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
    - che prestano a tempo determinato attività che non rientrano tra quelle al punto precedente, ma pur sempre nel settore dello spettacolo;
  • intermittenti, anche a tempo indeterminato in possesso dei requisiti previsti e non titolari dell’indennità di disponibilità.

L'indennità è rivolta a tutti quei lavoratori che svolgono una attività connessa direttamente con la produzione e la realizzazione di spettacoli o in modo meno diretto rispetto al settore dello spettacolo, come le maschere teatrali o guardarobieri, tutti individuati con decreto interministeriale dei dicasteri del Lavoro e della Cultura. Saranno interessati anche i lavoratori a tempo indeterminato con contratto di lavoro "intermittente", se non sono titolari di indennità di disponibilità.

Il sussidio previsto dal regime ordinario, in vigore dal prossimo anno, sarà concesso esclusivamente previa domanda presentata dal lavoratore all'INPS entro il 30 marzo di ogni anno, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente. Le richieste potranno essere inoltrate telematicamente sul sito dell'Istituto, oppure tramite i Patronati o il Contact Center multicanale. 

Al momento della presentazione della richiesta, i soggetti interessati dovrebbero essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino dell’Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
  • essere residente in Italia da almeno un anno;
  • avere un reddito non superiore a 25mila euro nell’anno di imposta precedente;
  • avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro che deriva prevalentemente dall’attività lavorativa per la quale è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente (ad eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non è prevista l’indennità di disponibilità);
  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

Il contributo viene erogato in un’unica soluzione nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative all’anno solare precedente la presentazione della domanda.

Quanto alla durata del beneficio, il bonus dovrebbe essere riconosciuto per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.

I beneficiari dovranno partecipare a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo al fine di mantenere o sviluppare le competenze finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro. Queste attività potrebbero essere finanziate anche tramite il programma GOL e altre misure di politica attiva.

L’indennità di discontinuità non è cumulabile con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con tutte le misure per la disoccupazione involontaria, compresa la NASpI e la cassa integrazione.

Per il finanziamento sarà dovuto un contributo dell’1% a carico del datore di lavoro o committente e uno dello 0,5% a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. 

Disoccupazione lavoratori spettacolo, addio ai contributi ALAS 

L'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo è solo uno dei tasselli del decreto legislativo entrato in vigore lo scorso 3 dicembre.

Dal 1° gennaio 2024, infatti, viene abrogata l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) che lascerà il posto a un regime transitorio per gli eventi di cessazione involontaria fino al 31 dicembre 2023 e poi all’indennità di discontinuità. 

La disciplina transitoria per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti nell’anno 2022 prevede che i potenziali beneficiari dell’indennità possano presentare la domanda entro il 15 dicembre 2023, con riferimento ai requisiti maturati nell’anno precedente.

Con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del settore dello spettacolo, in via eccezionale, per le domande presentate entro metà dicembre, l’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90% di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel 2022. Il sussidio è corrisposto nella misura del 90% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione, ferma restando l’applicazione degli altri requisiti. 

Lavoratori dello spettacolo: i chiarimenti dell'INPS sull’indennità di discontinuità

Con il messaggio n. 4332 del 4 dicembre 2023, l'INPS ha fornito le prime indicazioni sull'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo. In questa comunicazione sono indicate le categorie di lavoratori che possono accedere al beneficio, i requisiti per richiedere il sussidio, le modalità e le tempistiche per presentare domanda all'Istituto. 

Lo stesso INPS, con il messaggio n. 4382 del 6 dicembre 2023, ha diffuso ulteriori chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell'indennità di discontinutà. Il provvedimento, nello specifico, ha esposto ulteriori precisazioni rispetto a quanto già espresso nel messaggio n. 4332-2023 in merito alle domande relative al regime transitorio e a quello ordinario. 

Quanto valgono i contributi per lo spettacolo nel dlgs?

Guardando ai numeri, il dlgs n. 175-2023 può contare su una copertura finanziaria di 100 milioni di euro per il 2023, 46 milioni per il 2024, 48 milioni per il 2025 e 40 milioni a decorrere dal 2026.

Queste cifre saranno incrementate dagli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro (pari all'1 per cento dell'imponibile contributivo), dal contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (pari allo 0,50 per cento della retribuzione) e dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.

Consulta il decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023, Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2023

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