UE: Regolamento 1144-2014 per promozione prodotti agricoli

Eat healthy fruits and veggies bowlEntrerà in vigore il 25 novembre il nuovo regolamento europeo n. 1144-2014 per la promozione dei prodotti agricoli nel mercato interno e nei paesi terzi.

Il regolamento, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea del 4 novembre, sostituisce la normativa del 2008, introducendo importanti novità per favorire la promozione dei prodotti agricoli europei. La prima riguarda il budget: attualmente le risorse stanziate ammontano a 61 milioni di euro all’anno, ma potranno arrivare fino a 200 milioni di euro grazie ai nuovi tassi di cofinanziamento previsti dal regolamento.

La seconda novità riguarda la definizione di un’agenzia esecutiva europea incaricata di supportare la corretta implementazione del regolamento.

Infine, il regolamento amplia inoltre la gamma di prodotti inclusi nella politica di promozione, tra cui anche pasta e pane.

Informazione e promozione

Nell'ambito del regolamento, la Commissione europea finanzia azioni di informazione e di promozione con:

  • programmi semplici e multipli;
  • altre azioni (campagne, missioni di alto livello, partecipazione a fiere commerciali ed esposizioni di livello internazionale, con padiglioni o iniziative destinati a valorizzare l’immagine dei prodotti dell’Ue).

Programmi semplici

Per i programmi semplici nel mercato interno, la partecipazione finanziaria dell’Ue è pari al 70% delle spese ammissibili, mentre per i programmi semplici nei Paesi terzi il contributo sale all’80% delle spese ammissibili. Le spese restanti sono a carico esclusivo delle organizzazioni proponenti.

Le percentuali salgono all’85% in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici. Per le organizzazioni proponenti stabilite negli Stati membri che a partire dal 1° gennaio 2014 ricevono assistenza finanziaria conformemente agli articoli 136 e 143 TFUE, le percentuali sono rispettivamente pari al 75% e all’85 %, mentre in caso di in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici la percentuale per loro sale al 90%.

Programmi multipli e azioni della Commissione Ue

Per i programmi multipli e le azioni su inziativa della Commissione, il regolamento prevede due forme di finanziamento:

  • sovvenzioni per i programmi multipli;
  • appalti per le azioni dirette dell'Esecutivo Ue.

La partecipazione finanziaria dell’Ue ai programmi multipli è pari all’80% delle spese ammissibili. Le spese restanti sono a carico esclusivo delle organizzazioni proponenti. La percentuale è portata all’85% in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.

Per le organizzazioni proponenti stabilite negli Stati membri che a partire dal 1° gennaio 2014 ricevono assistenza finanziaria conformemente agli articoli 136 e 143 TFUE, le percentuali sono rispettivamente pari all’85% e al 90%.

Le procedure di appalto realizzate dalla Commissione a proprio nome o insieme a Stati membri sono subordinate al rispetto delle norme in materia di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione.

Il regolamento, in vigore dal 25 novembre 2014, si applicherà a decorrere dal 1° dicembre 2015.

Links
Regolamento n. 1144-2014

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