Circolare 5/E-2015 Agenzia Entrate: Credito imposta beni strumentali, compensazioni sopra 700mila euro

Author: Galbiati Group / photo on flickr I chiarimenti nella circolare 5/E-2015 dell'Agenzia delle Entrate

Al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, previsto dal decreto Competitività (dl 91-2014) non si applica né il tetto di 250mila euro annui, né il limite generale di compensabilità di 700mila euro previsto per crediti e contributi.

Il credito d'imposta è riconosciuto, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015 e di importo unitario pari ad almeno 10mila euro, nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con la possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

Oltre a essere nuovi, i beni devono essere strumentali rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria. Sono invece esclusi gli acquisti di beni merce e di materiali di consumo.

Beneficiari

L’agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, purché gli investimenti siano destinati a strutture produttive ubicate in Italia.

Il credito d'imposta spetta anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della norma, avevano iniziato l’attività da meno di cinque periodi d’imposta e a quelli che intraprendono l’attività durante il periodo di applicazione della misura agevolativa.

Fruizione del credito d'imposta

I beneficiari dell'incentivo devono ripartire il credito di imposta maturato in tre quote annuali di pari importo, da utilizzare a scomputo dei versamenti dovuti da effettuare mediante il modello di pagamento F24.

Il credito, si legge nella Circolare n. 5/E-2015, può essere utilizzato a partire dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello dell’investimento.

Quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel caso di investimenti effettuati nel 2014, la prima quota del credito potrà essere utilizzata a partire dal 1° gennaio 2016, la seconda quota a partire dal 1° gennaio 2017 e la terza dal 1° gennaio 2018.

L'agevolazione, chiarisce l'Agenzia, può essere fruita annualmente senza alcun limite quantitativo, quindi anche per importi superiori al limite di 250mila euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi. All'incentivo non si applica neanche il limite generale di compensabilità di 700mila euro previsto per crediti e contributi.

Il credito d’imposta, infine, viene revocato se i beni oggetto dell’investimento agevolato non sono mantenuti nell’impresa almeno fino alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto.

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Circolare n. 5/E-2015 Agenzia Entrate

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