Mercato unico digitale - slitta in avanti portabilita' abbonamenti online in UE

Mercato unico digitaleModificato il regolamento UE che permette la portabilità transfrontaliera dei contenuti online, dai film alla musica, dai giochi agli eventi sportivi.

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Pubblicata in Gazzetta ufficiale europea la rettifica del regolamento Ue relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno. La rettifica riguarda alcune tempistiche previste dal regolamento, compreso il periodo di applicazione.

Nuove regole per accesso a contenuti digitali

Con il nuovo regolamento - proposto dalla Commissione Ue nel 2015 - i cittadini europei potranno utilizzare i servizi online acquistati per l'accesso a contenuti online anche quando sono temporaneamente all'estero.

L'obiettivo è offrire un approccio comune alla prestazione di servizi di contenuti online ad abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso da quello di residenza, rimuovendo le barriere alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online che sono prestati legittimamente.

Le nuove regole si applicano ai servizi online a pagamento, ossia servizi che i fornitori, dopo aver ottenuto i pertinenti diritti in un determinato territorio, offrono ai loro abbonati sulla base di un contratto, con qualsiasi mezzo, inclusi streaming, download, applicazioni o qualsiasi altra tecnica consentita.

I fornitori di servizi gratuiti, invece, potranno scegliere di estendere la portabilità dei propri servizi in tutti gli Stati membri, a condizione che rispettino le prescrizioni sulla verifica dello Stato membro di residenza dei loro abbonati.

Per evitare qualsiasi infrazione, i fornitori - come Netflix, MyTF1 o Spotify - devono verificare il Paese di residenza del consumatore, in linea con la normativa Ue sulla privacy. Il regolamento prevede diversi metodi di verifica, tra cui: controlli sui dettagli di pagamento, sulle informazioni fiscali, sull'indirizzo postale o sull'indirizzo IP. I fornitori non possono utilizzare più di due strumenti di verifica, che devono essere "ragionevoli, proporzionati ed efficaci", garantendo la tutela dei dati personali.

Con la rettifica del regolamento è stata posticipata dal 21 maggio al 2 giugno 2018 la verifica, da parte del fornitore, dello Stato membro di residenza degli abbonati che hanno concluso contratti per la prestazione del servizio di contenuti online prima di tale data.

Il regolamento è entrato in vigore il 20 luglio 2017 e, alla luce della rettifica, si applica a decorrere dal 1° aprile 2018, non più dal 20 marzo 2018.

Estratto del regolamento

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento introduce un approccio comune nell’Unione alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online, garantendo che gli abbonati a servizi di contenuti online portabili, che sono prestati legittimamente nel loro Stato membro di residenza, abbiano accesso a tali servizi e possano fruirne allorché temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza.
2. Il presente regolamento non si applica al settore fiscale.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  • 1) «abbonato»: un consumatore che, sulla base di un contratto stipulato con un fornitore per la prestazione di un servizio di contenuti online, subordinato o meno al pagamento di un corrispettivo in denaro, ha il diritto di accedere a tale servizio e di fruirne nello Stato membro di residenza;
  • 2) «consumatore»: una persona fisica che, nei contratti oggetto del presente regolamento, agisce per scopi estranei rispetto all’attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale svolta da tale persona;
  • 3) «Stato membro di residenza»: lo Stato membro, determinato sulla base dell’articolo 5, in cui l’abbonato ha la residenza effettiva e stabile;
  • 4) «temporaneamente presente in uno Stato membro»: il fatto di essere presente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza per un periodo di tempo limitato;
  • 5) «servizio di contenuti online»: un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 TFUE, che un fornitore presta legittimamente agli abbonati nel loro Stato membro di residenza a condizioni prestabilite e online, che è portabile e che è: i) un servizio di media audiovisivo quale definito all’articolo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE o ii) un servizio la cui caratteristica principale è costituita dalla fornitura di opere, altri contenuti protetti o trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva, dall’accesso agli stessi e dalla loro fruizione, in modo lineare o su richiesta;
  • 6) «portabile»: una caratteristica di un servizio di contenuti online mediante il quale gli abbonati possano effettivamente avere accesso al servizio di contenuti online e fruirne effettivamente nel loro Stato membro di residenza senza essere vincolato a un luogo specifico.

Articolo 3 - Obbligo di consentire la portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online

1. Il fornitore di un servizio di contenuti online prestato dietro pagamento di un corrispettivo in denaro consente a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne con le stesse modalità del servizio offerto nello Stato membro di residenza, anche assicurando l’accesso agli stessi contenuti su dispositivi identici per numero e categoria, per lo stesso numero di utenti e con la medesima gamma di funzionalità.
2. Il fornitore non impone all’abbonato oneri aggiuntivi per l’accesso al servizio di contenuti online e per la sua fruizione a norma del paragrafo 1. 3. L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si estende alle prescrizioni in materia di qualità applicabili alla prestazione di un servizio di contenuti online cui deve ottemperare il fornitore allorché presta tale servizio nello Stato membro di residenza, salvo quanto diversamente ed espressamente pattuito tra il fornitore e l’abbonato. Il fornitore non intraprende alcuna azione volta a ridurre la qualità della prestazione del servizio di contenuti online allorché fornisce il servizio di contenuti online conformemente al paragrafo 1. Il fornitore, sulla base delle informazioni in suo possesso, fornisce all’abbonato informazioni concernenti la qualità della prestazione del servizio di contenuti online fornito conformemente al paragrafo 1. Le informazioni sono fornite all’abbonato prima di fornire il servizio di contenuti online conformemente al paragrafo 1 e mediante strumenti che sono adeguati e proporzionati.

Articolo 4 - Localizzazione della prestazione di servizi di contenuti online, dell’accesso agli stessi e della loro fruizione

La prestazione di un servizio di contenuti online a norma del presente regolamento a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro, nonché l’accesso a tale servizio e la sua fruizione da parte dell’abbonato si considerano come avvenuti esclusivamente nello Stato membro di residenza dell’abbonato.

Articolo 5 - Verifica dello Stato membro di residenza

1. Alla conclusione e al rinnovo di un contratto per la prestazione di un servizio di contenuti online prestato dietro pagamento di un corrispettivo in denaro, il fornitore verifica lo Stato membro di residenza dell’abbonato utilizzando non più di due degli strumenti di verifica di seguito elencati e garantisce che gli strumenti utilizzati siano ragionevoli, proporzionati ed efficaci:

  • a) una carta d’identità, strumenti di identificazione elettronica, in particolare quelli che rientrano nei regimi di identificazione elettronica notificati conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, o qualsiasi altro documento d’identità in corso di validità che attesti lo Stato membro di residenza dell’abbonato;
  • b) informazioni relative al pagamento, come il numero del conto bancario o delle carte di credito o di debito dell’abbonato; c) il luogo di installazione di un set top box, di un decoder o di un dispositivo analogo utilizzato per la fornitura di servizi all’abbonato;
  • d) il pagamento da parte dell’abbonato di un canone per altri servizi forniti nello Stato membro, come il servizio pubblico di diffusione radiotelevisiva;
  • e) un contratto per la fornitura di accesso a Internet o di un servizio telefonico o tipi di contratto analoghi che leghino l’abbonato allo Stato membro in questione;
  • f) la registrazione nelle liste elettorali locali, se tale informazione è disponibile al pubblico;
  • g) il pagamento di imposte locali, se tale informazione è disponibile al pubblico; h) una fattura di servizio pubblico dell’abbonato che leghi l’abbonato allo Stato membro;
  • i) l’indirizzo di fatturazione o l’indirizzo postale dell’abbonato; j) una dichiarazione dell’abbonato che attesti l’indirizzo dell’abbonato nello Stato membro;
  • k) un controllo dell’indirizzo di protocollo Internet (IP) per identificare lo Stato membro in cui l’abbonato ha accesso al servizio di contenuti online.

Gli strumenti di verifica di cui alle lettere da i) a k) sono utilizzati solo in combinazione con uno degli strumenti di verifica di cui alle lettere da a) a h), a meno che l’indirizzo postale di cui alla lettera i) non sia incluso in un registro ufficiale pubblico.

2. Se il fornitore nutre ragionevoli dubbi sullo Stato membro di residenza dell’abbonato nel corso della durata del contratto per la prestazione di un servizio di contenuti online, può ripetere la verifica dello Stato membro di residenza dell’abbonato, conformemente al paragrafo 1. Tuttavia in tal caso, lo strumento di verifica di cui alla lettera k) può essere utilizzato come unico strumento di verifica. I dati risultanti dall’utilizzo dello strumento di verifica di cui alla lettera k) sono raccolti unicamente in formato binario.
3. Il fornitore ha il diritto di chiedere all’abbonato di fornire le informazioni necessarie per determinare lo Stato membro di residenza dell’abbonato conformemente ai paragrafi 1 e 2. Se l’abbonato non fornisce tali informazioni e di conseguenza il fornitore non è in grado di verificare lo Stato membro di residenza dell’abbonato, il fornitore, sulla base del presente regolamento, non consente all’abbonato di accedere al servizio di contenuti online o di fruirne quando l’abbonato è temporaneamente presente in uno Stato membro.
4. I titolari del diritto d’autore ovvero dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti di un servizio di contenuti online possono autorizzare la fornitura dei loro contenuti, nonché l’accesso agli stessi e la loro fruizione a norma del presente regolamento senza la verifica dello Stato membro di residenza. In tali casi, il contratto tra il fornitore e l’abbonato per la prestazione di un servizio di contenuti online è sufficiente per determinare lo Stato membro di residenza dell’abbonato. I titolari del diritto d’autore ovvero dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti di un servizio di contenuti online possono revocare l’autorizzazione concessa a norma del primo comma a condizione di dare un preavviso ragionevole al fornitore.
5. Il contratto tra il fornitore e i titolari del diritto d’autore ovvero dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti di un servizio di contenuti online non limita la possibilità di tali titolari dei diritti di revocare l’autorizzazione di cui al paragrafo 4.

> Regolamento Ue n. 2017/1128 relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno

> Rettifica al regolamento Ue n. 2017/1128 relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno

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