Edilizia libera - il primo elenco di opere senza bisogno di permessi

Elenco Edilizia liberaArriva in GURI il glossario unico per l’edilizia libera che elenca gli interventi per cui non dovrà essere richiesta alcuna autorizzazione. Tra questi, l'eliminazione di barriere architettoniche, ma anche l’installazione di gazebo, pergolati, tende, opere temporanee e pavimentazioni pertinenziali.

Codice appalti - in vigore linee guide ANAC per gare sotto soglia

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2018, il DM 2 marzo 2018 riporta il primo elenco delle opere di edilizia libera, ovvero che non richiedono un titolo abilitativo tra CIL (Comunicazione di inizio lavori), CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata), SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività) o permesso di costruire, in attuazione del D.lgs. 222/2016.

Codice Appalti - in arrivo aggiornamento opere pubbliche incompiute

Dal prossimo 22 aprile, giorno di entrata in vigore del decreto, il regime giuridico sarà omogeneo su tutto il territorio nazionale, spiega il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), "fermi restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore sulle attività edilizie" e, in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle  riguardanti l’efficienza energetica, la tutela dal rischio idrogeologico, le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Con questo provvedimento, aggunge il MIT, si mette "ordine nelle molteplici interpretazioni sul suolo italiano della legge esistente che autorizza diversi lavori ad essere realizzati senza permessi", sempre nel rispetto delle normative in materia.

Ecco nello specifico le opere comprese nella lista:

  • Interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici. Tra le altre, segnaliamo le opere di riparazione, sostituzione, rinnovamento di:
    - pavimentazione esterna e interna,
    - intonaco interno e esterno,
    - elemento decorativo delle facciate,
    - rifinitura delle scale,
    - parapetto e ringhiera,
    - manto di copertura,
    - controsoffitto non strutturale e strutturale,
    - comignolo o terminale a tetto di impianti di estrazione fumi,
    - ascensore e impianti di sollevamento verticale,
    - rete fognaria e rete dei sottoservizi,
    - impianto elettrico, per la distribuzione del gas, igienico e idro-sanitario, di illuminazione, di protezione antincendio di climatizzazione, etc.,
    - Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW,
  • Deposito di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi.
  • Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche attraverso installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante, di:
    - ascensori e montacarichi,
    - servoscale e assimilabili
    - rampe
    - apparecchi sanitari e impianti igienici e idro-sanitari
    - dispositivi sensoriali,
  • Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato, attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie.
  • Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.
  • Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
  • Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati, pavimentazione esterna, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi.
  • Installazione di pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici.
  • Realizzazione di aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, quali:
    - opere per arredo da giardino,
    - gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo,
    - giochi per bambini e spazi di gioco in genere, comprese la relative recinzioni,
    - pergolati, di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo,
    - ricoveri per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relative recinzioni,
    - Ripostigli per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo,
    - tende, tende a pergola, pergotende, coperture leggere di arredo,
    - sbarre, separatori, dissuasori e simili, stallo biciclette,
    - elementi divisori verticali non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare.
  • Manufatti leggeri in strutture ricettive all’aperto, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni e assimilati.
  • Opere dirette a soddisfare obiettivi e esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni. Tra le altre, installazione, manutenzione, riparazione, rimozione di:
    - servizi igienici mobili,
    - tensostrutture, pressostrutture e assimilabili,
    - elementi espositivi vari.
    - Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione.

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