MEF: determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2009-2010

Allevamenti - foto di Fiorello1Pubblicato recentemente in Gazzetta Ufficiale il decreto 10 maggio 2010 con cui il Ministero dell'Economia e delle finanze ha fissato per il biennio 2009 e 2010 i parametri per la determinazione dei proventi da allevamento di animali. Secondo quanto disposto dall'articolo 32, comma 2, lettera b) del Testo Unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, l'attività di allevamenti di animali, esercitata da persone fisiche, produce reddito agrario se svolta "con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno".

Secondo l'art. 56, comma 5, la parte eccedente tale limite concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi (il valore medio e il coefficiente sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali).

Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione.

Per entrambe le categorie, la determinazione del reddito segue un criterio "forfetario" (a meno che l'allevatore non opti per la determinazione analitica della componente d'impresa).

Tutto ciò premesso, il nuovo decreto del 10 maggio 2010 stabilisce che, per il biennio 2009 e 2010, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali nel limite di cui all'art. 32, comma 2, lettera b), del Tuir, e di quello eccedente di cui all'art. 56, comma 5, dello stesso testo unico, il numero dei capi che rientra nel citato limite, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il medesimo limite e il coefficiente moltiplicatore previsti dall'art. 56, comma 5, del Tuir, sono determinati in base alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 aprile 2006 e alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto".

Decreto 10 maggio 2010 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2010)

IL DIRETTORE GENERALE 
del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze

di concerto con

IL CAPO
del Dipartimento delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualita'
del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali

Visto l'art. 32, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 (Tuir), e successive modificazioni, il quale
prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per
ciascuna specie di animali il numero dei capi che rientra nei limiti
di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo, tenuto
conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita'
foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;
Visto l'art. 56, comma 5, terzo periodo, del predetto testo unico,
il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, ai fini della determinazione del reddito derivante
dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera
b) del comma 2 del citato art. 32 del Tuir, sono stabiliti ogni due
anni il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo
allevato entro il limite suindicato e il coefficiente moltiplicatore
da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle
diverse incidenze dei costi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16
che prevedono l'attribuzione ai dirigenti generali della gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all'indirizzo
politico amministrativo degli organi di Governo;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 23,
con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, recante riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
Visto il decreto 20 aprile 2006 del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito
derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2005 e 2006;
Visto il decreto direttoriale 27 maggio 2008 del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, concernente la
determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per
il biennio 2007 e 2008, che ha confermato i criteri stabiliti dal
citato decreto 20 aprile 2006;
Considerato che occorre individuare i criteri di determinazione del
reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2009 e
2010;
Ritenuto che occorre confermare, anche per il biennio 2009 e 2010,
i criteri individuati dal suddetto decreto 20 aprile 2006;

Decreta:

Art. 1


Individuazione dei parametri di cui agli articoli 32,
comma 3, e 56, comma 5, del Tuir

1. Per il biennio 2009 e 2010, ai fini della determinazione del
reddito derivante dall'allevamento di animali nel limite di cui
all'art. 32, comma 2, lettera b), del Tuir, e di quello eccedente di
cui all'art. 56, comma 5, dello stesso testo unico, il numero dei
capi che rientra nel citato limite, il valore medio del reddito
agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il medesimo limite e
il coefficiente moltiplicatore previsti dall'art. 56, comma 5, del
Tuir, sono determinati in base alle disposizioni contenute nel
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20
aprile 2006 e alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 2010

Il direttore generale
del Dipartimento
delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze
La Pecorella

Il capo del Dipartimento
delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualita'
del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Nezzo

Decreto 20 aprile 2006

IL CAPO
del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con

IL CAPO
del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali


Visto l'art. 32, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie di animali il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;

Visto l'art. 56, comma 5, terzo periodo, del predetto testo unico il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla
lettera b) del comma 2 del citato art. 32, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato e il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16 che prevedono l'attribuzione ai dirigenti generali della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all'indirizzo
politico amministrativo degli organi di Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed, in particolare, l'art. 23 con il quale e' stato istituto il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, del 17 dicembre 2003 concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2003-2004;

Considerato che occorre individuare i criteri di determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2005-2006,

Decreta:

Art. 1.
Determinazione del numero dei capi di bestiame
1. Per il biennio 2005 e 2006, il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata e' stabilito in base alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.

Art. 2.
Determinazione del valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato
1. Per il biennio 2005 e 2006, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali, eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 32 suindicato, con i criteri di cui all'art. 56 del testo unico delle imposte sui redditi, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il predetto limite e' stabilito in base alle tabelle di cui all'art. 1.
2. Il coefficiente moltiplicatore previsto dall'art. 56, comma 5, del suindicato testo unico e' stabilito in misura pari a 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Roma, 20 aprile 2006

Il Capo
del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze Ciocca

Il Capo
del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali Cacopardi

Tabella 1

Prima fascia:
seminativo irriguo;
seminativo arborato irriguo;
seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato;
prato irriguo;
prato irriguo arborato;
prato a marcita;
prato a marcita arborato;
marcita.

Seconda fascia:
seminativo;
seminativo arborato;
seminativo pezza e fosso;
seminativo arborato pezza e fosso;
arativo;
prato;
prato arborato (o prato alberato).

Terza fascia:
alpe;
pascolo;
pascolo arborato;
pascolo cespugliato;
pascolo con bosco ceduo;
pascolo con bosco misto;
pascolo con bosco d'alto fusto;
bosco;
bosco misto;
bosco d'alto fusto;
incolto produttivo.

Quarta fascia:
risai;
risaia stabile;
orto;
orto irriguo;
orto arborato;
orto arborato (o orto alberato) irriguo;
orto irriguo arborato;
orto frutteto;
orto pezza e fosso;
vigneto;
vigneto irriguo;
vigneto arborato;
vigneto per uva da tavola;
vigneto frutteto;
vigneto uliveto;
vigneto mandorleto;
uliveto;
uliveto agrumeto;
uliveto ficheto;
uliveto ficheto mandorleto;
uliveto frassineto;
uliveto frutteto;
uliveto sommaccheto;
uliveto vigneto;
uliveto sughereto;
uliveto mandorleto;
uliveto mandorleto pistacchieto;
frutteto;
frutteto irriguo;
agrumeto;
agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci);
agrumeto irriguo;
agrumeto uliveto;
aranceto;
carrubeto;
castagneto;
castagneto da frutto;
castagneto frassineto;
chiusa;
eucalipteto;
ficheto;
ficodindieto;
ficodindiedo mandorlato;
frassineto;
gelseto;
limoneto;
mandorleto;
mandorleto ficheto;
mandorleto ficodindieto;
mandarineto;
noceto;
palmeto;
pescheto;
pioppeto;
pistacchieto;
pometo;
querceto;
querceto da ghianda;
saliceto;
salceto;
sughereto.

Quinta fascia:
canneto;
cappereto;
noccioleto;
noccioleto vigneto;
sommaccheto;
sommaccheto arborato;
sommaccheto mandorleto;
sommaccheto uliveto;
bosco ceduo.

Sesta fascia
:
vivaio;
vivaio di piante ornamentali e floreali;
giardini;
orto a coltura floreale;
orto irriguo a coltura floreale;
orto vivaio con coltura floreale.

Tabelle