Agricoltura: il decreto sulla deroga alla BCAA 8 per i pagamenti PAC 2024

Agricoltura - Photo credit: Foto di congerdesign da PixabayApproda in Gazzetta ufficiale il decreto con cui il Ministero dell'Agricoltura, in attuazione del regolamento UE 2024/587, applica in Italia la deroga al primo requisito della norma BCAA 8 della Politica Agricola Comune (PAC), relativo al vincolo di riservare una superficie pari al 4% dei seminativi ad elementi non produttivi, per tutto il 2024.

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La novità si inserisce nel quadro delle semplificazioni alla Politica agricola comune (PAC) adottate dall'Esecutivo UE in risposta alla protesta dei trattori, che intervengono su diversi requisiti di condizionalità (BCAA - Buone condizioni agronomiche e ambientali), che gli agricoltori dell'UE devono rispettare per accedere ai pagamenti diretti PAC.

La deroga relativa alla BCAA 8 rappresenta in particolare la prima misura prevista dalla Commissione europea, nel mese di febbraio, seguita nel mese di marzo da un pacchetto più sostanzioso di semplificazioni.

Cosa cambia con la deroga alla norma BCAA 8 2024

Con la deroga introdotta dal Regolamento di esecuzione UE 2024/587, il primo dei requisiti della norma BCAA 8 si può considerare soddisfatto sia laddove l'agricoltore riservi una percentuale minima di almeno il 4% dei seminativi a livello di azienda agricola a superfici ed elementi non produttivi, compresi i terreni lasciati a riposo, sia laddove destini il 4% dei terreni a colture azotofissatrici e colture intercalari, purché coltivate senza l’uso di prodotti fitosanitari.

La deroga, prevista per il solo 2024, viene attuata su decisione degli Stati membri, che devono notificarne a Bruxelles l'applicazione.

Con il decreto del 27 febbraio 2024 il Masaf ha stabilito di applicare la deroga, per cui in Italia, per l’anno di domanda in corso, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il primo requisito della BCAA 8, in luogo della destinazione esclusiva del 4% dei seminativi aziendali a superfici ed elementi non produttivi, può essere assolto impegnando la quota minima del 4% dei seminativi aziendali con:

  • superfici ed elementi non produttivi, inclusi i terreni a riposo e/o
  • colture azotofissatrici e/o colture intercalari, coltivate senza l’uso di prodotti fitosanitari.

Le colture intercalari sono quelle che si coltivano fra due colture a scopo produttivo; lo scopo principale delle colture intercalari non è la raccolta, ma la protezione del suolo, nel periodo intercorrente tra la raccolta e la semina di due colture a scopo produttivo. In questo caso le colture intercalari devono essere presenti, in tutto o in parte, sulla percentuale dei seminativi aziendali oggetto della deroga.

La coltivazione delle colture azotofissatrici, di cui il decreto riporta un elenco non esaustivo in allegato (arachide, cece, cicerchia, ecc), può includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture, a condizione che le azotofissatrici siano predominanti.

Consulta il decreto del 27 febbraio 2024 nella Gazzetta ufficiale del 17 aprile 2024