Agenzia delle Entrate: la ritenuta del 10% sui bonus ristrutturazioni ed energia nella Circolare 40/E-2010

Pianta Appartamento - immagine di UnknownCon una Circolare del 28 luglio 2010 l'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative in merito alla applicazione di quanto dispone l’articolo 25 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ovvero che “A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta”.

Con Provvedimento, emanato in data 30 giugno 2010 e identificato dal n. 94288, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha stabilito che la ritenuta del 10% deve essere effettuata sui pagamenti con bonifico disposti per:

  • spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;
  • spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell'articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Con Risoluzione n. 65 del 30 giugno 2010 è stato istituito il codice tributo “1039” denominato “Ritenuta operata da banche e Poste Italiane Spa all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d’imposta, ai sensi dell’ art 25 del DL n. 78/2010”.

Adempimenti

Il suddetto provvedimento ha previsto che le banche e le Poste Italiane SPA dovranno:

  • operare, all'atto dell'accreditamento dei pagamenti, le ritenute d'acconto, con obbligo di rivalsa;
  • effettuare il relativo versamento con le modalità di cui all ’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , cioè utilizzando il modello F-24;
  • rilasciare la certificazione delle ritenute d'acconto eseguite al beneficiario stesso;
  • indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati concernenti i pagamenti effettuati.

Base imponibile su cui operare la ritenuta

I pagamenti effettuati mediante bonifico bancario dai contribuenti che intendono avvalersi della detrazione d’imposta del 36% , prevista per le ristrutturazioni edilizie di immobili abitativi, o della detrazione d’imposta del 55%, prevista per gli interventi di risparmio energetico realizzati su edifici esistenti, sono comprensivi del corrispettivo per la prestazione del servizio o per la cessione dei beni e della relativa imposta sul valore aggiunto addebitata in via di rivalsa dal beneficiario del bonifico.
La base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve, però, comprendere l’IVA, in quanto altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta.

Ne deriva che la misura dell’aliquota IVA può variare in relazione alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico:

  • 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia su immobili abitativi,
  • 20% per i beni finiti acquistati per la ristrutturazione,
  • 10%, nel caso in cui l’impresa che effettua la ristrutturazione fornisca anche i “beni significativi” (ascensori, sanitari, infissi sul pari valore dei suddetti beni significativi, ecc.), sul costo della manodopera e 20% sul restante valore degli stessi beni,
  • 20% per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici diversi da quelli abitativi.

Tuttavia il soggetto tenuto ad effettuare la ritenuta non conosce l’ammontare dell’IVA compreso nell’importo del bonifico, informazione che, anche se richiesta all’ordinante il bonifico, comporterebbe un notevole aggravio nella procedura di accreditamento e sarebbe senz’altro soggetta a margini di imprecisione.
Pertanto, per esigenze di semplificazione e di economicità, nonché per evitare errori determinati da una applicazione impropria della ritenuta, si assume che, ai fini dell’applicazione della norma in esame, l’IVA venga applicata con l’aliquota più elevata.

Conseguentemente, la ritenuta d’acconto del 10% deve essere operata sull’importo del bonifico decurtato dell’IVA del 20%.

Somme già assoggettate a ritenuta

Qualora le somme oggetto di bonifico siano già sottoposte a ritenuta, per evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% ex art. 25 D.L. n. 78/2010.

In alcuni casi, per le somme oggetto di bonifico, è già prevista l'effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante.

Nel caso in cui i destinatari del bonifico usufruiscano di regimi fiscali per i quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’IRPEF, la ritenuta del 10% operata dalla banca o da Poste SPA sulle somme loro accreditate potrà essere scomputata dalla medesima imposta sostitutiva.

Decorrenza dei termini per l’effettuazione degli adempimenti

Il richiamato articolo 25 del decreto legge n. 78/2010 prevede che i suddetti adempimenti decorrano dal 1° luglio.
In considerazione dell’immediatezza dell’entrata in vigore del provvedimento, della complessità degli adempimenti che i sostituti devono porre in essere per garantire la corretta applicazione della ritenuta e delle obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della norma, si ritiene che in sede di prima applicazione della disposizione sussistano le condizioni per escludere l’irrogazione di sanzioni in relazione a violazioni nell’applicazione della norma, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 dell o Statuto del contribuente, emanato con la legge 27 luglio 2000, n. 212 .

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità.

Articolo 25, comma 1, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78

Circolare n. 40/E