Bonus assunzioni donne vittime di violenza: arrivano le istruzioni dell’INPS

Photo credit: - Source: Pexels - Photographer: Yan Krukau, 2021Pubblicate le prime istruzioni relative all’esonero contributivo per l’assunzione di donne disoccupate vittime di violenza che ricevono il Reddito di libertà, introdotto dalla Manovra 2024. Ecco come funziona il bonus fino a 8 mila euro annui, a chi spetta la decontribuzione e per quali contratti di lavoro.

Reddito di libertà, in arrivo nuove risorse per le donne vittime di violenza

Previsto dalla legge di Bilancio 2024 (legge n. 213-2023), il bonus assunzioni donne vittime di violenza è pronto a partire. 

Con la pubblicazione della circolare n. 41 del 5 marzo 2024, l’INPS ha fornito le prime indicazioni sull’esenzione a carico dei datori di lavoro che assumono donne disoccupate beneficiarie del Reddito di libertà, fornendo maggiori dettagli sui contratti di lavoro esonerabili e sull’ambito di applicazione dell'incentivo previsto fino al 2026.

A chi spetta il bonus assunzioni?

Il bonus assunzioni è un'agevolazione rivolta a tutti i datori di lavoro del settore privato e che operano in ogni settore economico del Paese. Nello specifico, si tratta di una decontribuzione del 100% per ogni rapporto di lavoro avviato nel triennio 2024-2026.

Le assunzioni esonerabili sono quelle che riguardano l’inserimento nel mercato del lavoro di donne disoccupate vittime di violenza. In particolare, il bonus è applicabile in caso di assunzioni di cittadine italiane, comunitarie o persone con regolare permesso di soggiorno, senza figli o con figli minori, già beneficiarie del sussidio economico a sostegno della loro autonomia e indipendenza (Reddito di libertà) e seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.

Con riferimento alle assunzioni effettuate nell’anno in corso, in sede di prima applicazione l’esonero è riconosciuto anche per le donne vittime di violenza fruitrici del Reddito di Libertà 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

Come funziona l’esonero contributivo?

L’esonero riconosce ai datori di lavoro che assumono donne vittime di violenza uno sgravio contributivo pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali, nel limite massimo di 8 mila euro all’anno, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Pertanto, la soglia massima di esonero della contribuzione riferita al periodo di paga mensile è pari a 666,66 euro; nel caso di rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, questa quota va riproporzionata assumendo come importo giornaliero 21,50 euro per ogni giorno di fruizione.

Il bonus non è soggetto alla disciplina sugli aiuti di Stato e può essere combinato con altre misure agevolative, comprese le decontribuzioni previdenziali a carico della lavoratrice. Sono esclusi dallo sgravio fiscale:

  • i premi e i contributi INAIL;
  • il contributo, se dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
  • il contributo, se dovuto, ai Fondi di solidarietà;
  • contributo per il finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Quali contratti di lavoro sono esonerabili?

L’esenzione contributiva è applicabile a diverse tipologie di rapporti lavorativi, con durate differenti a seconda del rapporto di riferimento. 

In caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato, il bonus è concesso per un massimo di 24 mesi, mentre per i rapporti a tempo determinato l’agevolazione è riconosciuta per un massimo di 12 mesi (anche in caso di proroga). 

Il bonus spetta anche in caso di trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti di lavoro a termine; in questo caso lo sgravio è concesso per un massimo di 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a tempo determinato.

L’agevolazione spetta anche in caso di part-time, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e con riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione.

D'altra parte, l’esenzione contributiva non spetta nel caso in cui:

  • l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
  • l'assunzione viola il diritto di precedenza;
  • in caso di crisi o riorganizzazione aziendale, a meno che l’assunzione sia finalizzata a un inquadramento a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi;
  • in caso di licenziamento delle lavoratrici nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Come ottenere la decontribuzione?

Con successivi provvedimenti l’INPS illustrerà le modalità di fruizione dell’esonero contributivo, che sarà riconosciuto ai datori di lavori nei limiti dei fondi stanziati per la misura dalla Manovra 2024.  

Si tratta in particolare di una dotazione complessiva di 12,5 milioni di euro, di cui:

  • 1,5 milioni di euro per l'anno 2024;
  • 4 milioni di euro per l'anno 2025;
  • 3,8 milioni di euro per l'anno 2026;
  • 2,5 milioni di euro per l'anno 2027;
  • 0,7 milioni di euro per l'anno 2028.

Consulta la circolare INPS n. 41 del 5 marzo 2024