Sisma Emilia: finanziamenti dalla Bei e da legge 326-2003

Terremoto Emilia - foto di Piero AnnoniLa Banca europea degli investimenti mette sul piatto 200 milioni di euro a sostegno della ricostruzione in Emilia-Romagna, da erogare attraverso gli istituti di credito che a giugno hanno siglato l'accordo con la Regione, Confindustria e i comuni di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Mentre il Governo decide di destinare alle zone colpite dagli eventi sismici di maggio 382mila euro a valere sul decreto-legge 269/2003, convertito dalla legge 326/2003.

Dei 200 milioni stanziati dalla Bei, 115 sono già pronti per l'erogazione: a gestire i finanziamenti - rivolti a enti locali e imprese del territorio, di ogni dimensione e operanti in tutti i settori economici - saranno Bper, con una dotazione di 40 milioni, Intesa Sanpaolo, con 50 milioni, e Centrobanca-Gruppo Ubi Banca, per un valore di 25 milioni.

Quanto all'iniziativa del Governo, invece, con decreto del 12 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 ottobre, sono stati assegnati all'Emilia risorse ricavate dalla rimodulazione degli interventi finanziati dalla legge 326/2003 per l'annualità 2005: 382.088 euro che permetteranno l'adeguamento sismico di due scuole - la Scuola Elementare A. Zoli di Predappio, in provincia di Forlì-Cesena, e l'Istituto Comprensivo capoluogo di Mondaino, nel ravennate - per le quali le verifiche tecniche hanno evidenziato significative criticità strutturali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 2012

Modifica al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3
agosto 2007, recante: «Assegnazione alla  Regione  Emilia-Romagna  di
risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-bis  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n.  326  (art.  1  OPCM  n.  3505/06)»,  relativamente
all'annualita' 2005. (12A11372) 
 
 
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
«Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici», ed in particolare  l'art.  32-bis
che, allo scopo  di  contribuire  alla  realizzazione  di  interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli  connessi  alla  riduzione
del rischio sismico, e per far  fronte  ad  eventi  straordinari  nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle  citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per  interventi  straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di  euro  73.487.000,00  per  l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  9
dicembre  2002  recante  «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria   e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362
dell'8 luglio 2004 recante «Modalita' di attivazione  del  Fondo  per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
istituito ai sensi dell'art. 32-bis del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326» con la quale, nell'ambito della dotazione del Fondo, e'
stata destinata la somma di euro 200.000.000,00, in ragione  di  euro
100.000.000,00  per  ciascuno  degli   anni   2004   e   2005,   alla
realizzazione di interventi finalizzati alla  riduzione  del  rischio
sismico, ai  quali  la  medesima  normativa  riconosce  carattere  di
priorita', riservando l'importo di euro 67.500.000,00,  per  ciascuno
degli anni 2004 e 2005, ad  interventi  di  competenza  regionale,  e
l'importo di euro 32.500.000,00, per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
ad interventi di competenza statale; 
  Vista  la  medesima  ordinanza   n.   3362/2004   con   la   quale,
relativamente agli interventi di  competenza  regionale,  sono  state
ripartite le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004  e  sono
stati  dettati  i  criteri  per  la   determinazione   dei   relativi
finanziamenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  2348
del 6 giugno 2005 recante «Assegnazione alla  Regione  Emilia-Romagna
di risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 32-bis  del  decreto-legge
30 settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326», relativamente  all'annualita'  2004,
Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2005 n. 164; 
  Considerato che le risorse finanziarie di cui al  predetto  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  6  giugno  2005  sono
state regolarmente trasferite alla Regione; 
  Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3505
del 9 marzo 2006 recante «Ulteriori disposizioni  relative  al  Fondo
per  interventi  straordinari  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, istituito ai sensi dell'art. 32-bis  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003,  n.  326»  con  la  quale,  tra  l'altro,  sono  state
modificate alcune scadenze temporali al fine di assicurare  una  piu'
proficua gestione delle risorse assegnate  alle  Regioni  e  Province
Autonome; 
  Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  5734
del 15 dicembre 2006 recante «Modifica al decreto del Presidente  del
Consiglio dei  Ministri  6  giugno  2005,  relativo  all'assegnazione
finanziaria alla regione Emilia-Romagna, ai  sensi  dell'art.  32-bis
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»,  con  il  quale
sono stati rimodulati alcuni  finanziamenti  relativi  all'annualita'
2004 (G.U. n. 52 del 3 marzo 2007); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  4515
del 17 settembre 2007 recanti «Modifica al decreto del Presidente del
Consiglio dei  ministri  6  giugno  2005,  relativo  all'assegnazione
finanziaria alla regione Emilia-Romagna, ai  sensi  dell'art.  32-bis
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»,  con  il  quale
sono stati rimodulati alcuni  finanziamenti  relativi  all'annualita'
2004 (G.U. n. 270 del 20 novembre 2007); 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.  4018
del 3 agosto 2007 recante «Assegnazione alla  Regione  Emilia-Romagna
di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 26 (art.  1  O.P.C.M.  n.  3505/06)»  relativamente
all'annualita' 2005, (G.U. del 8 novembre 2007 n. 260); 
  Considerato che le risorse finanziarie di cui al  predetto  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  3  agosto  2007  sono
state regolarmente trasferite alla Regione; 
  Vista la nota della regione Emilia Romagna n. 57810 del  7  ottobre
2011 con la quale e' stata richiesta una  rimodulazione  della  quota
finanziaria assegnata alla regione utilizzando le economie  accertate
conseguenti al mancato  affidamento  di  incarico  per  le  verifiche
tecniche comprese nel piano finanziato  (fondi  2005)  assegnati  con
OPCM 3362/2004 e n. 3505/2006 (Allegato 2), e dal ribasso  d'asta  su
di un intervento sempre ricompreso nello stesso piano (Allegato  3  e
4), per un importo complessivo pari a euro 382.088,18; 
  Ritenuto, sulla base dell'esito delle  risultanze  istruttorie,  di
poter   procedere    al    finanziamento    degli    interventi    di
miglioramento/adeguamento di due scuole,  la  Scuola  Elementare  «A.
Zoli»  di  Predappio  (FC)  e  l'Istituto  Comprensivo  capoluogo  di
Mondaino (RN), per le quali le verifiche tecniche  hanno  evidenziato
significative criticita' strutturali; 
  Considerato  che  la  richiesta  di  rimodulazione   non   comporta
variazioni  dell'importo  complessivamente  assegnato  alla   regione
stessa con il predetto  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 3 agosto 2007 e che la proposta consente l'esecuzione di
interventi finalizzati alla riduzione  del  rischio  sismico  su  due
scuole; 
  Visto il comma 2 del richiamato art. 32-bis  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, che stabilisce che con decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare,  gli  enti
beneficiari   e   le   risorse   da   assegnare   nell'ambito   della
disponibilita' del Fondo; 
  Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il piano di  cui  allegato  2  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2007, del quale e'  accertata  la
relativa disponibilita' delle risorse, e'  integrato  come  riportato
nell'allegato 1 al presente decreto. 
  2. Al relativo finanziamento la Regione Emilia Romagna provvede con
le risorse  rivenienti  dall'annullamento  delle  verifiche  tecniche
riportate nell'allegato 2 al  presente  decreto,  pari  a  151.427,00
euro, nonche' dal ribasso d'asta risultante dagli allegati 3 e  4  al
presente decreto, pari a 230.661,18 euro, per complessivi  382.088,18
euro. 

        
      
                               Art. 2 
 
  3. La Regione comunichera' al Dipartimento della Protezione  civile
entro 4 mesi dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  l'avvenuta
pubblicazione del bando di gara, entro 10  mesi  dalla  pubblicazione
del presente decreto il concreto inizio lavori ed entro 22 mesi dalla
pubblicazione del presente decreto la conclusione dei lavori.  
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi competenti  per  la
prescritta registrazione e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Repubblica Italiana. 
    Roma, 12 luglio 2012 
 
                      Il Presidente del Consiglio dei Ministri: Monti